Adempimenti

Gas ed energia elettrica: obbligo di invio dei dati per distributori e vettori

La circolare 35/D esclude gli operatori che vendono al consumatore finale

immagine non disponibile

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Entro il 1° ottobre scatta l’obbligo di comunicazione dei dati mensili da parte dei soggetti che eseguono attività di vettoriamento di gas naturale o di energia elettrica (esercitata già nell’anno 2021). L’obbligo previsto dalle disposizioni primarie del Testo unico delle accise (il Tua ossia il Dlgs 504/1995) è stato declinato e potenziato, per finalità essenzialmente di controllo, dall’articolo 12 del Dl 124/2019, cui hanno dato esecuzioni due determinazioni direttoriali delle Dogane 476906 e 476906 del 2020. Questi provvedimenti sono stati oggetto della circolare 35/D/2021 che ha risposto a una serie di Faq poste sull’argomento da parte degli operatori.

Anzitutto, è confermata la vigenza dell’obbligo delle dichiarazioni entro venerdì 1° ottobre, con riferimento ai dati del periodo 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021. Si badi che il nuovo obbligo grava più chiaramente sul distributore, ossia dell’impresa che è distributrice del gas o dell’energia elettrica, l’impresa di trasporto e i gestori delle reti, nella considerazione del fatto che tali prodotti sono consegnati dai distributori agli utenti della distribuzione presso punti di riconsegna (Pdr) o di prelievo (Pod), univocamente identificati e muniti di sistemi di misura dei quantitativi consegnati.

La circolare chiarisce che questi soggetti devono avere un «codice ditta» rilasciato dall’Ufficio competente per territorio e devono altresì svolere il ruolo di:

• imprese distributrici ed imprese di trasporto di gas naturale allo stato gassoso

• e gestori delle reti di energia elettrica, eventualità che dovrebbe, in taluni casi, escludere i meri reseller, mentre sono sempre incluse le cosiddette «controparti commerciali» allorquando queste vendano a consumatori finali.

Sono altresì esclusi in via perentoria tutti i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa tipizzati dal Tua che non siano i distributori e i venditori ex articolo 53, comma 1, lettera a), per l’energia elettrica o all’articolo 26, comma 7, lettera a), per il gas naturale, che siano o meno operativi nel mese di riferimento.

Viene poi chiarito che, per i venditori, i quantitativi di gas naturale o energia elettrica complessivamente fatturati da considerare per le dichiarazioni mensili sono quelli risultanti dalla somma di tutte le fatture emesse ai consumatori finali, anche di conguaglio o a rettifica, dal primo all’ultimo giorno del mese al quale la dichiarazione si riferisce (mentre i tracciati record sono stati strutturati anche per poter gestire eventuali quantitativi negativi).

Quanto alla comunicazione, invece, questa deve essere relativa ai quantitativi complessivamente fatturati nel territorio dello Stato, su tutti i Pdr /Pod dei consumatori finali serviti dal venditore, senza necessità di distinguerli per luogo di ubicazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©