Imposte

Gestione fiscale, compiti da definire

immagine non disponibile

di Marco Piazza

Uno degli aspetti che dovrà essere chiarito dall’agenzia delle Entrate è quello della divisione dei compiti fra possibili diversi intermediari coinvolti nella gestione di un Pir che abbia ad oggetto solo quote o azioni di Oicr.

Facciamo il caso in cui il contribuente costituisca un Pir presso una banca e inserisca nel piano – costituito da un deposito a custodia e amministrazione in regime di risparmio amministrato – uno o più fondi «Pir compliant».

In base alle regole generali, la Sgr applica la ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies del Dpr 600/73 sui proventi periodici e su quelli percepiti in occasione della cessione o rimborso della quota, mentre la banca tiene evidenza delle eventuali minusvalenze compensabili con successivi redditi diversi non qualificati. Se si tratta di un Etf entrambi gli adempimenti sono a carico della banca.

Nel caso dei Pir, in cui la tassazione dei proventi si verifica solo al venir meno delle condizioni di non imponibilità, possono essere tecnicamente adottate due soluzioni:

Il collocatore (la banca) gestisce la fiscalità del Pir. La banca comunica alla Sgr che l’Oicr è immesso in un Pir e la Sgr si astiene da operare le ritenute fino a quando sussistono le condizioni di non imponibilità. Quando le condizioni vengono meno, il collocatore provvede ad applicare le imposte sui proventi da cessione o rimborso e su quelli periodici già percepiti.

La Sgr gestisce la fiscalità del Pir. In questo caso, come è emerso nel corso del seminario Assogestioni del 22 febbraio 2017, la Sgr applica le ritenute sui proventi da cessione e rimborso prima del quinquennio e gestisce le minusvalenze. Il sistema, però può funzionare solo se il Pir è interamente investito in Oicr della stessa Sgr.

Altre complessità che possono coinvolgere le procedure degli intermediari riguardano casi particolari, come le successioni e le donazioni degli strumenti finanziari immessi in un Pir.

Si è detto che in caso di successione per causa di morte non si applicano le imposte di successione. L’articolo 26-quinquies del Dpr 600/73 considera cessioni (che comportano l’applicazione della ritenuta sui proventi degli Oicr) anche i trasferimenti a dossier diversamente intestati per successione o donazione. Tuttavia sarebbe auspicabile che venisse chiarito che i trasferimenti per successione, anche se avvenuti nel quinquennio, non comportino il venir meno dei benefici previsti per i Pir (si veda per analogia la risposta 11.2 nella circolare 11/E del 2007). Applicando, inoltre, la prassi consolidatasi con riferimento all’articolo 3, comma 4-ter del Dlgs 346 del 1990 (circolare 12/E del 2008, risposta 3.2) si deve ritenere che il valore di carico degli strumenti finanziari ereditati sia il valore normale alla data del decesso nonostante non sia stata applicata l’imposta di successione.

Altra questione è se gli eredi possano subentrare senza soluzione di continuità nel piano individuale. Nel caso di pluralità di eredi non sembra possibile in quanto i piani non possono essere cointestati.

Nel caso in cui gli strumenti appartenenti al piano siano donati nel quinquennio, è pensabile che i benefici fiscali vengano meno. La donazione, infatti, è comunque una cessione “volontaria”, anche se a titolo gratuito.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©