Professione

Crisi da sovraindebitamento, la formazione del Cndcec apre all’iscrizione all’albo

Con due Pronto ordini il Consiglio nazionale ricorda che il corso fornito gratuitamente agli iscritti vale sia per la prima iscrizione all’albo sia per l’aggiornamento

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di Federica Micardi

La formazione necessaria per l’iscrizione all’albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento ex articolo 356 del Codice della crisi prevede, oltre alla presenza di specifiche materie, un minimo di 40 ore di corso. Con i pronto ordini 58/2023 e 62/2023 viene chiarito che il corso organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti è valido e sufficiente per assolvere gli obblighi formativi – sia iniziali che di aggiornamento - previsti per i gestori della crisi da sovraindebitamento.

I requisiti che devono avere i corsi per consentire l’iscrizione all’albo sono stati precisati dal ministero della Giustizia che ha escluso la validità dei corsi organizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei gestori della crisi, che non hanno un programma conforme alle linee guida della Scuola superiore della magistratura, che sono stati realizzati in assenza di una convenzione con l’università e che non hanno una durata di almeno 40 ore. Il corso organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti in collaborazione con l’Università Lumsa, soddisfa i requisiti ministeriali, dura 44 ore, è strutturato per moduli e si svolge in modalità e-learning. Perché il corso sia valido per assolvere l’obbligo formativo iniziale e quello di aggiornamento previsto per i gestori della crisi da sovraindebitamento deve essere interamente completato. Coloro che non parteciperanno a tutte le 44 ore del corso potranno utilizzare i crediti formativi conseguiti solo al fine dell’assolvimento dell’obbligo formativo professionale. Il corso sarà disponibile fino al 31 dicembre 2023 e sarà possibile scaricare gli attestati entro e non oltre il 30 settembre 2024.

Equipollenza

Il corso messo a disposizione gratuitamente agli iscritti all’albo dei commercialisti, si veda l’informativa 23/2023, rispetta i requisiti previsti dall’articolo 7 del Regolamento sulla formazione professionale continua (Fpc) e cioè una durata non inferiore alle 12 ore e con materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore. Data questa premessa, spiega il consiglio nazionale nei PO 58 e 62 per effetto delle previsioni del comma 6 dell'articolo 4 del Dm 202/2014, deve ritenersi valido anche per assolvere l'obbligo formativo iniziale e quello di aggiornamento previsto per i gestori della crisi da sovraindebitamento.

L’attestato di partecipazione

Accedendo alla piattaforma cui è fruibile il corso per l’iscrizione all’albo ex articolo 356 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza , gli iscritti hanno a disposizione sia l’attestato finale valido per l'iscrizione all'albo ex articolo 356, sia l’allegato attestato valido per comprovare l’adempimento degli obblighi Fpc. L’attestato dovrà essere trasmesso al referente dell’Organismo di composizione della crisi per attestare il compimento degli obblighi formativi posti in capo ai gestori della crisi da sovraindebitamento.

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