Controlli e liti

Giudice unico per la causa che non supera i 3mila euro

Il valore troppo limitato fissato dalla riforma rischia di non raggiungere in pieno l’obiettivo di deflazionare il contenzioso

di Antonio Iorio

Giudice monocratico anche nei processi tributari per le controversie fino a 3mila euro di valore. A prevederlo - con il dichiarato fine di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado (vengono così rinominate dalla riforma le Commissioni tributarie provinciali) - è il nuovo articolo 4-bis del Dlgs 546/1992, introdotto dalla legge di riforma.

La nuova norma attribuisce al giudice monocratico la competenza sulle controversie entro il limite di 3mila euro di valore ed esclude esplicitamente, dall’ambito di competenza del medesimo giudice, le controversie il cui valore non sia determinabile. Si ricorda a questo proposito che il valore si calcola considerando l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, mentre se la lite è relativa all’irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma delle sanzioni stesse (ex articolo 12, comma 2, del Dlgs 546/1992). Occorre poi tener conto (in base alle nuove norme) anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito della rettifica di perdite.

Nel processo tributario c’era già una competenza del giudice in composizione monocratica, ma solo nel giudizio per ottemperanza. A norma, infatti, dell’articolo 70 del decreto legislativo 546/1992 la parte che vi ha interesse, può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.

Analoga disciplina regola le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali ancorché non definitive in quanto immediatamente esecutive. Ebbene, per il pagamento di somme dell’importo fino a 20mila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla commissione in composizione monocratica.

Ora, invece, la competenza del giudice monocratico attiene anche il merito della vicenda (ma solo entro i 3mila euro). Il legislatore, proprio per perseguire l’obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, avrebbe potuto ampliare la competenza del giudice monocratico, che ora coincide con il medesimo limite della difesa in proprio da parte del contribuente. Non si comprende, in sostanza, per quale ragione i giudizi tributari debbano essere decisi da un collegio nonostante riguardino importi obiettivamente bassi.

Il confronto con il penale

È sufficiente operare un confronto con la competenza del giudice monocratico nel processo penale per comprendere l’incoerenza di una simile decisione. In presenza di reati tributari (si pensi a dichiarazioni infedeli, omesse presentazione eccetera) che presuppongono evasioni di imposta superiori a una certa soglia, la competenza a giudicare ai fini penali è del giudice monocratico, nonostante la delicatezza della decisione: restrizione della libertà personale, misure accessorie quale confisca, interdizioni eccetera).

Si verifica, quindi, che per la stessa vicenda o addirittura per casi di gran lunga meno gravi (evasioni al di sotto della soglia di punibilità penale) ai fini fiscali è necessaria la decisione di tre giudici mentre ai fini penali decide un solo giudice.

In tale contesto, quindi, il legislatore poteva ampliare maggiormente le competenze del giudice monocratico nel rito tributario e non limitarla al valore di 3mila euro che, obiettivamente, è molto ridotta e, solo in minima parte, contribuirà al dichiarato fine di deflazionare il contenzioso.

Per vicende molto più gravi costituenti reato, la responsabilità (penale) del contribuente continuerà, invece, a essere decisa da un solo giudice.

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