Contabilità

Gli ammortamenti sospesi richiedono un’adeguata informativa

Nella nota integrativa dovranno essere quantificati gli ammortamenti non contabilizzati. Le micro-imprese possono fornire l’informativa in calce allo stato patrimoniale

Il problema più delicato, in relazione alla sospensione degli ammortamenti, riguarda l’informativa da inserire nella nota integrativa documento che, si ricorda, fa parte del bilancio.

Il principio contabile Oic 12 precisa che la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipende soltanto dalla determinazione degli ammontari presentati negli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario, ma anche da una puntuale informativa avente funzione esplicativa e integrativa dei suddetti valori.

Nel caso in questione, inoltre, trattandosi di una deroga alle regole di redazione del bilancio, l’informativa deve essere dettagliata, per consentire al lettore del bilancio di comprendere l’impatto della stessa.

Esiste un precedente a cui si può fare riferimento per quanto riguarda l’informativa: la possibilità, più volte reiterata, di non svalutare i titoli di debito e partecipativi iscritti nell’attivo circolante in deroga all’articolo 2426 n. 9 del codice civile per le perdite di carattere non durevole. Se un’impresa utilizza tale facoltà, nella nota integrativa deve illustrarne l’impatto, quantificando l’importo della mancata svalutazione: l’Oic ha emanato il documento interpretativo 4/19 che prevede tra le informazioni anche la differenza tra valori iscritti in bilancio e valori desumibili dall’andamento del mercato.

Con riferimento alla sospensione degli ammortamenti, nella nota integrativa dovranno essere quantificati gli ammortamenti non contabilizzati: non ci sono problemi in relazione all’effetto fiscale perché devono essere iscritte in bilancio le imposte differite.

La quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati consentirà, per esempio, alle banche di riclassificare il bilancio e di poter effettuare confronti con i bilanci precedenti e con quelli delle imprese che non hanno utilizzato la deroga.

Le micro-imprese possono fornire l’informativa in calce allo stato patrimoniale.

Per quanto riguarda i beni detenuti in leasing che, come già evidenziato, non possono usufruire della deroga, questa disposizione ripropone il problema della contabilizzazione del leasing.

In proposito si spera che il legislatore termini quello che, nella relazione al decreto 139/15, era stato momentaneamente sospeso e definisca una volta per tutte la contabilizzazione delle operazioni di leasing.

Questo, anche a seguito della pubblicazione, da parte dell’Oic, dell’esito dell’indagine sulla contabilizzazione del leasing nella quale quasi il 66 per cento dei rispondenti ritiene che l’introduzione del modello contabile basato sul metodo finanziario possa portare ad una migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione, opinione senz’altro condivisibile.

Inoltre, si deve tenere conto anche di alcune sentenze Ue, tra le quali, per esempio, Corte di giustizia del 4 ottobre 2017 (Causa C-164/16) che, seppure relativa all’imposta sul valore aggiunto, detta regole che si possono estendere al bilancio e all’imposizione diretta. Il dispositivo della sentenza prevede che «si considera cessione di beni e non prestazione di servizi l’oggetto di un contratto tipo di locazione con opzione di acquisto, qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l’esercizio dell’opzione risulta l’unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine».

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