Contabilità

Sospensione degli ammortamenti da motivare in nota integrativa

L’emendamento approvato al Dl 104 in commissione Bilancio al Senato richiede la nota integrativa dia conto delle ragioni della deroga, dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile

di Gianluca Dan

Sospensione dell’imputazione degli ammortamenti a conto economico. La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera all’emendamento in conversione del Dl 104/2020 (decreto Agosto): il testo ora è atteso all’esame dell’Aula di Palazzo Madama per completare la prima lettura parlamentare ed essere poi definitivamente approvato dalla Camera entro il 13 ottobre.

La norma è fortemente voluta dal mondo imprenditoriale alle prese con conti economici deteriorati dalla crisi innescata dalla pandemia da Sars-Cov-2. Sembra quindi che si stia delineando un set di possibilità per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali che potranno intervenire anche sul conto economico sospendendo temporaneamente l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, anche in deroga alla sistematicità degli ammortamenti richiesta dall’articolo 2426, comma 1 n. 2, del Codice civile.

I precedenti interventi
Già l’articolo 6 del decreto liquidità (Dl 23/2020) ha previsto la sospensione temporanea delle disposizioni civilistiche in tema di riduzione del capitale per perdite delle Spa ex articoli 2446, commi 2 e 3, e 2447 del Codice civile e degli omologhi articoli previsti per le Srl. Inoltre l’articolo 110 dello stesso decreto Agosto consente di rivalutare nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, anche i singoli beni dell’impresa o le partecipazioni abbandonando quindi il criterio delle categorie omogenee e consentendo di rivalutare anche solo civilisticamente. Il riconoscimento fiscale ha comunque un costo contenuto in quanto l’imposta sostitutiva è stata limitata al 3 per cento.

Riduzione fino al 100%
L’emendamento approvato prevede la possibilità di ridurre fino al 100%, e quindi sia parzialmente che totalmente, l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni nell’esercizio in corso alla data del 15 agosto (bilancio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non effettuata dal punto di vista civilistico sarà imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive con un effetto di slittamento nel tempo.

Allungamento di un anno del piano
Il testo chiarisce che la quota di ammortamento non effettuata allunga di conseguenza il piano di ammortamento originario di un anno. La misura è temporanea ma la proposta parlamentare prevede già la possibilità di una sua estensione agli esercizi successivi con decreto del Mef, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da Sars-Cov-2.

La riserva di utili corrispondenti
Le società che si avvarranno della facoltà di non ammortizzare i cespiti dovranno destinare a una riserva indisponibile un ammortare di utili corrispondenti alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione della sospensione degli ammortamenti. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva dovrà essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante accantonamento degli utili degli esercizi successivi.

La nota integrativa spiega la deroga
L’emendamento approvato richiede esplicitamente che la nota integrativa dia conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Dal punto di vista civilistico dovrà essere stanziata la fiscalità differita per tenere conto del disallineamento civilistico/fiscale che si genera dalla mancata imputazione degli ammortamenti e dalla contemporanea deducibilità degli stessi secondo le regole dettate dal Tuir.

La deduzione per imposte sui iredditi e Irap
La deduzione delle quote di ammortamento avverrà in sede di dichiarazione dei redditi alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir. Pertanto la deducibilità degli ammortamenti sarà possibile in applicazione dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir che consente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.

Gli ammortamenti, pur non imputati a conto economico, sono deducibili anche ai fini Irap concorrendo alla formazione del valore della produzione in base agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del Dlgs 446/1997.


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