Controlli e liti

Gli indici di bilancio «supportano» i rilievi di antieconomicità

immagine non disponibile

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

L’amministrazione finanziaria può rilevare l’antieconomicità della gestione anche attraverso gli indici di bilancio. Intanto il giudizio di antieconomicità, quale fonte di innesco per l’accertamento induttivo, deve essere basato sulla regolarità economica dell’azienda. Il giudice tributario poi, per verificare la fondatezza della pretesa, deve valutare se i dati utilizzati sono coerenti rispetto a quelli del bilancio. Così l’ ordinanza 10091/2017 della Cassazione depositata ieri.

Una srl, che omette per un triennio la presentazione delle dichiarazioni fiscali, viene accertata dall’amministrazione, che le ricostruisce induttivamente i redditi conseguiti. La contribuente si oppone. La ricostruzione induttiva dell’amministrazione è illegittima in quanto, dopo avere disatteso l’attendibilità delle scritture contabili per antieconomicità della gestione, ha determinato induttivamente i redditi in maniera frammentaria e parziale.

L’amministrazione resiste. La ricostruzione induttiva del reddito è stata correttamente effettuata in quanto, dopo avere appurato attraverso gli indici Roe, Roi, Ros e Rod che la gestione era antieconomica, non è stato più possibile tenere conto dei dati contabili. I giudici di merito danno però ragione alla contribuente costringendo l’amministrazione ad andare in Cassazione. E la Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata.

La regolarità economica dell’impresa attiene l’andamento complessivo dell’azienda e dunque il giudizio di antieconomicità da utilizzare poi quale fonte di innesco per l’accertamento induttivo può essere basato, oltre che sull’intero quadro economico, anche facendo ricorso agli indici economici, finanziari e contabili di bilancio come il Roe (indice di redditività del capitale proprio), il Roi (indice di redditività del capitale investito), il Ros (indice di redditività delle vendite) e il Rod (indice del costo del denaro).
Spetta poi al giudice tributario verificare la fondatezza della pretesa, oltre che dalla complessiva situazione economica e gestionale dell’impresa, anche in base alla coerenza reciproca dei dati utilizzati dall’amministrazione rispetto a quelli indicati nei bilanci.

Cassazione, ordinanza 10091/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©