Adempimenti

Gli Isa fanno spazio ad «altri» componenti positivi per migliorare l’affidabilità

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di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Nuovi Isa con possibilità di indicare ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità fiscale del contribuente. È quanto si ricava dai modelli dei dati contabili Isa imprese 2019 redditi 2018 ( provvedimento 23271/2019 ) approvati in via definitiva lo scorso 30 gennaio che prevedono, sempre con indicazione nel campo F03 l’avvicendamento del rigo «adeguamento agli studi di settore» con il nuovo «ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità fiscale».

Stessa sorte per i modelli contabili dei professionisti, dove la modifica va riscontrata nel rigo G02 destinato nei nuovi prospetti all’indicazione dei maggiori compensi e non più all’adeguamento al compenso congruo. In altre parole, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale, sarà possibile per il contribuente indicare ulteriori componenti positivi (nel rigo F03 o G02), non risultanti dalle scritture contabili.

Tali maggiori ricavi/compensi avranno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, come avveniva nel caso di adeguamento per gli studi di settore.
Il principio di fondo rimane quello previsto per gli studi, dove il maggior valore ai fini dell’imposta sul valore aggiunto avviene sulla base dell’aliquota media stimata dal software.
In dichiarazione dei redditi e in dichiarazione Irap, invece verranno aumentati i componenti positivi dell’importo indicato in rigo RF3 e RG2 del modello Isa, così da elevare i rispettivi imponibili che si rifletteranno di conseguenza in una maggiore imposta da versare per effetto dell’aggiustamento avvenuto a scritture contabili chiuse.

La novità sta però nel fatto che, ora, sarà il contribuente a decidere a che livello adeguarsi. Con gli Isa, infatti, costui potrà, alzare i ricavi per migliorare il proprio posizionamento, senza dover per forza arrivare al valore massimo.

Il cambio di passo sarà quindi significativo perché nei fatti sarà il contribuente e non più al fisco a dover decidere a che livello gestire l’eventuale aumento dei ricavi/compensi in dichiarazione.

In altre parole supponiamo che il contribuente abbia ricevuto dal software Isa il punteggio finale di 5; in questo caso egli potrebbe benissimo decidere di alzare il proprio livello di imponibile quel tanto che basta per arrivare ad esempio al 6 o al 7, senza per forza dover raggiungere il punteggio massimo di 10.

Si puntualizza infatti, che l’adeguamento al ricavo congruo, invece, prevedeva di norma un solo livello (il famoso «ricavo puntuale») al quale il contribuente avrebbe dovuto uniformarsi al fine di completare l’operazione di adeguamento al risultato stimato dal software Gerico. In questo senso si ricorda che l’adeguamento al «ricavo minimo» pur se considerato «ricavo ammissibile» dalla procedura, non forniva in ogni caso alcuna garanzia in sede di accertamento.

Anche negli Isa, come del resto negli studi di settore, le imposte che derivano dai maggiori ricavi dichiarati devono essere versate entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e con le modalità previste dall’articolo 20 del Dlgs 241/1997 per i pagamenti rateali. Entro lo stesso termine deve essere effettuata l’annotazione nei registri iva dei maggiori ricavi.

La dichiarazione di questi maggiori importi non comporta mai, in nessun caso, l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte venga effettuato entro i termini sopra indicati.

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