Controlli e liti

Gli omessi versamenti da dichiarazione trovano sbarrata la strada del cumulo giuridico

di Emilio de Santis

Niente cumulo giuridico per gli omessi versamenti d'imposta risultanti dalla dichiarazione. Le violazioni ammesse all'istituto della continuazione (articolo 12, comma 2, del Dlgs 472/1997) sono solo quelle potenzialmente incidenti sulla «determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo». Ne sono quindi escluse quelle che attengono a pagamenti omessi o tardivi di imposte già compiutamente liquidate «ipotesi di ben maggiore gravità in quanto causativa di un sicuro deficit di cassa».

Ad affermarlo è la sentenza 1540/2017 della Cassazione nell'accogliere il ricorso delle Entrate contro la sentenza di secondo grado. Quest'ultima aveva annullato – accogliendo l'appello del contribuente – una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato dei modelli Unico 2003 e 2004, ribaltando la decisione della Ctp, che invece aveva dichiarato applicabile l'istituto della continuazione.

La Suprema corte è di diverso avviso, ritenendo invece coerente (nel caso oggetto del giudizio) una distinta sanzione proporzionale, nella misura del trenta per cento di ogni importo non versato (articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997), derogando alla generale applicazione degli istituti di «favor rei».

La questione ha però trovato differenti orientamenti nelle precedenti pronunce dei giudici di legittimità ragione per cui, con la sentenza in esame, la Cassazione viene ad affermare il principio di diritto secondo il quale «le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'articolo 12, comma 2, del Dlgs 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'articolo 13 del Dlgs 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento».

Cassazione, sentenza 1540/2017

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