Adempimenti

Gruppo Iva, fatture da integrare

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di Federica Polsinelli e Benedetto Santacroce

Dopo la pubblicazione delle risposte sulla fattura elettronica da parte dell’Agenzia delle Entrate, si è svolto a Roma presso Confindustria un nuovo round di confronto tra contribuenti e fisco. Il dibattito, animato da numerose domande, ha fornito l’occasione all’Agenzia di risolvere ulteriori dubbi collegati al nuovo processo di certificazione fiscale.

Nelle risposte pubblicate sul sito internet dell’Agenzia a seguito del videoforum del 12 novembre con il Sole 24 Ore risulta chiaro che le autofatture da omaggio, da autoconsumo o relative ad operazioni destinate a finalità estranee all’attività dell’impresa debbono essere inviate in elettronico al sistema d’interscambio. Quello che non risultava ancora chiaro era definire se questi documenti dovessero essere inviati con il codice «TD20 Autofattura». L’Agenzia ha sottolineato che questo codice può essere utilizzato solo per le autofatture di regolarizzazione. La precisazione porta come conseguenza che le autofatture per omaggi, autoconsumo e simili vanno inviate al SdI con il codice «TD01 fattura».

L’emissione delle fatture verso un gruppo Iva dovrebbe contenere, alla luce del decreto di attuazione del 6 aprile 2018, oltre all’indicazione della partita Iva di gruppo anche il codice fiscale della singola società che realizza l’operazione. In effetti, il gruppo destinatario di una fattura elettronica potrebbe trovarsi in una delle seguenti situazioni:

•il fornitore correttamente indica nell’Xml sia la partita Iva di gruppo che il codice fiscale della società che realizza l’operazione;

•il fornitore indica nell’Xml la vecchia partita Iva della singola società;

•il fornitore indica nell’Xml solo la nuova partita Iva del gruppo.

Il cessionario/committente, mentre nella prima situazione non dovrà fare nulla, se non imputare la fattura nel sezionale del singolo componente del gruppo, nelle situazioni successive dovrà provvedere a integrare le fatture ricevute. In particolare, nel caso in cui il cedente indichi la vecchia partita Iva cessata, lo Sdi non la scarta e la consegna al destinatario. Il cessionario/committente integrerà la fattura (con un nuovo documento collegato al precedente) indicando la nuova partita Iva e il codice fiscale della società che ha realizzato l’operazione. Analogamente nel caso in cui nell’Xml compaia solo la nuova partita del gruppo, il destinatario dovrà integrare con il codice fiscale della società che ha realizzato l’operazione.

Un ulteriore dubbio che si era posto era se in caso di registrazione di corrispettivi a seguito di vendite in e-commerce il contribuente, per fruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento, dovesse provvedere ad optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi. La risposta fornita sembra propendere per escludere l’adempimento.

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