Holding estera, il gruppo Iva può avere estensione parziale
Non è possibile accertare nella stabile organizzazione le norme del Codice civile
Per i gruppi esteri presenti in Italia con ramificazioni differenti, facenti capo a distinte subholding, l’adesione al gruppo Iva può avvenire in maniera parziale, confinata al singolo sottogruppo di volta in volta individuato, ma non si estende all’intero gruppo facente capo ad una holding che si configura ad un livello successivo al primo nell’ambito della catena di controllo. È quanto si desume dalla risposta a interpello 539 dell’11 novembre 2020 che conferma una posizione già espressa nella circolare 18/E/2020. Vediamone le implicazioni in tema di tax planning Iva.
Nell’istanza Alfa spa è la capogruppo di un gruppo Iva, che ha al suo interno una divisione IT. A seguito di una complessa riorganizzazione la fornitura dei servizi IT per le banche estere verrà accentrata in una società croata Beta che opera attraverso delle branch, fra cui una italiana. Beta è controllata da una società lussemburghese, a sua volta controllata da Alfa spa. La branch italiana risulterà conferitaria di un ramo d’azienda e, di conseguenza, presterà servizi IT alle sole banche estere e non più alle società del gruppo Iva. Gli istanti vogliono dimostrare che, essendo la branch italiana appartenente a Beta (società non residente) a sua volta controllata da un altro soggetto non residente (Lux), ciò preclude a Beta di integrare il vincolo finanziario per aderire al gruppo Iva. Tale vincolo sussiste fra soggetti passivi stabiliti in Italia quando, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1 n. 1, del Codice civile e almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente:•tra tali soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo•gli stessi sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente in Italia ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
Le Entrate nella risposta assecondano la tesi degli istanti, evidenziando come dei plurimi livelli di controllo attraverso società non residenti non consentano di verificare all’estero i meccanismi di funzionamento dell’articolo 2359 del Codice civile e quindi la sussistenza del vincolo finanziario (circolare 19/E/18). In sostanza il perimetro del gruppo Iva potrà essere:•verticale quando si ha una controllante italiana e delle controllate parimenti italiane•orizzontale nel caso di società italiane controllate da una controllante italiana o estera (controllo a raggera) residente in un paese white list.
In questo secondo caso, il controllo sulle società residenti dovrà essere esercitato in modo diretto e non risultare “intermediato” da altra società stabilita all’estero. Lo stesso concetto vale per la stabile organizzazione rispetto alla casa madre estera, di cui la prima costituisce una promanazione (caso di un soggetto estero con una branch italiana e quattro controllate, tutte incluse nel gruppo Iva).
Per l’Agenzia, Beta, in qualità di soggetto controllato non residente, non può rientrare nel gruppo Iva di Alfa perché non possono essere verificati i requisiti dell’articolo 2359 del Codice civile. Infatti la stessa circolare 19/E/2018 esclude la partecipazione come soggetti controllati di quelle entità per le quali non sia possibile verificare il requisito del controllo in relazione all’esercizio del diritto di voto. Quindi anche la stabile organizzazione di un soggetto non residente non può entrare a far parte di un gruppo Iva come società controllata, non essendo possibile accertare in capo alla stessa i requisiti previsti dall’articolo 2359, comma 1.
Due aspetti vanno infine evidenziati in relazione a questa risposta. Il primo è il fatto che la branch del soggetto non residente può entrare a far parte del gruppo Iva con le controllate residenti laddove la casa madre eserciti un controllo di diritto su queste entità ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile. Il secondo aspetto è invece preclusivo. Non è infrequente che i grandi gruppi bancari e assicurativi esteri abbiano differenti subholding. La lettura limitativa nel caso di più livelli di società non residenti impedisce, in ogni caso, l’applicazione di un unico gruppo Iva fra più sorelle residenti che sono comunque tutte figlie di un’unica mamma comunitaria posta in cima ad una ramificata catena del controllo.
Esclusione di una stabile organizzazione residente di una società del gruppo dalla partecipazione dal "Gruppo IVA", ex art. 70-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, per insussistenza dei vincoli previsti dall'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972
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