Imposte

Gruppo Iva, vincolo organizzativo non soddisfatto senza direzione e coordinamento

Risposta a interpello 526: anche in presenza del vincolo finanziario quello organizzativo può non sussistere

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di Alessandro Germani

Anche in presenza del vincolo finanziario, può non sussistere quello organizzativo in assenza del presupposto della direzione e coordinamento. E quindi, nonostante il controllo, alcune società possono essere escluse dal Gruppo Iva. È questa l'importante risposta a interpello 526 di ieri.
Per i partecipanti di un Gruppo Iva devono ricorrere congiuntamente i vincoli finanziario (requisito del controllo), economico (cooperazione economica) ed organizzativo (direzione e coordinamento). Quando ricorre il primo gli altri due si presumono sussistenti, salva la dimostrazione del contrario mediante interpello. Pertanto per il principio dell'all in all out (articolo 70-quater Dpr 33/72) l’esclusione di alcune controllate non è scontata, in particolare nel caso in cui essendovi il controllo societario (articolo 2359 comma 1, numero 1, del Codice civile) ciò, di norma, presuppone la direzione e coordinamento e, pertanto, la presenza del vincolo organizzativo.

L’istante, che svolge erogazione del credito, intende dimostrare l'assenza del vincolo organizzativo perché non sussiste direzione e coordinamento per quattro sue controllate, il che consentirebbe di escluderle dal Gruppo Iva.

L’agenzia delle Entrate fornisce risposta positiva. Importanti appaiono anche le motivazioni addotte dal contribuente a supporto della propria richiesta.In particolare la controllata Beta, che gestisce fondi chiusi, non rientra nella direzione e coordinamento di Alfa e svolge la propria attività in proprio, limitandosi a fornire di dati per il consolidamento e la redazione del piano industriale di gruppo. Lo stesso dicasi per Gamma, a capo di un gruppo industriale, che opera in autonomia e della quale non sono nemmeno approvati preventivamente piani strategici e budget. Anche Delta svolge attività industriale e dalla sua quotazione non è più soggetta a direzione e coordinamento, essendo libera da qualsiasi condizionamento da parte di Alfa. Idem per X, che svolge attività in ambito informatico.

Nella risposta l’Agenzia ricorda come il vincolo organizzativo richiami, per la verifica della sua sussistenza, la direzione e coordinamento di cui al capo IX del titolo V del Codice civile. Esso si sostanzia nell'imprimere un'identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di entità, formalmente distinte (circolare 19/E/18). In base all’articolo 2497-sexies del Codice civile la direzione e coordinamento si presumono in base al controllo e all'inserimento nel bilancio consolidato. Per Beta, tuttavia, il vincolo organizzativo non sussiste in quanto la direzione e coordinamento è esclusa nei bilanci annuali. Lo stesso dicasi per Gamma. Ciò vale anche per Delta, per la quale la direzione e il coordinamento sono venuti meno con la quotazione in Borsa. E lo stesso può essere sostenuto anche per X.

Le Entrate concludono quindi per l'insussistenza del vincolo organizzativo, ex articolo 70-ter, comma 3, del decreto Iva, tra Alfa e le quattro controllate. Sia queste sia le società dalle stesse controllate sono dunque escluse dal perimetro soggettivo del Gruppo Iva Alfa.

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