Adempimenti

Gruppo Iva, nuovi ingressi entro il 1° luglio

La risoluzione 30/E/2021 stabilisce la disapplicazione delle sanzioni per i comportamenti difformi adottati in precedenza

di Alessandro Germani

La risoluzione 30/E/2021 fornisce chiarimenti sui nuovi ingressi nel gruppo Iva. E stabilisce la disapplicazione delle sanzioni per i comportamenti difformi con ingressi che abbiano comportato un vantaggio fiscale in capo al gruppo fino alla pubblicazione del documento avvenuta il 7 maggio.

In base all’articolo 70-ter, comma 1, del Dpr 633/72 il vincolo finanziario si fonda sul controllo di diritto civilistico e deve sussistere almeno dal 1° luglio dell’anno precedente. Tuttavia è la norma stessa (articolo 70-quater, comma 5) che prevede l’ipotesi di nuovi ingressi ma sempre a decorrere dall’anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. Poiché il comma 5 richiama espressamente l’articolo 70-ter, anche per i nuovi ingressi debba valere la sussistenza del controllo alla data del 1° luglio dell’anno precedente. Quindi se il controllo viene acquisito nell’anno X, ma entro il 1° luglio, la nuova entità entrerà a far parte del gruppo Iva con decorrenza dall’anno X+1, altrimenti dopo il 1° luglio entrerà dall’anno X+2. La ratio è di evitare ingressi di natura occasionale e temporanea, il che vale anche per i nuovi ingressi. Nonché in una logica semplificatoria per evitare una mole di adempimenti a ridosso di fine anno per il gruppo Iva e i suoi clienti e fornitori.

Peraltro tale regola di cautela fiscale non può essere disapplicata in alcun modo, nemmeno quando si possa presumere una stabilità del rapporto di controllo, come chiarito anche per l’Iva di gruppo, perché il termine del 1° luglio dell’anno precedente risulta tipizzato. Diverso è invece il caso dell’ingresso nel gruppo Iva di una società di nuova costituzione che sia conferitaria di un ramo d’azienda di altro membro del gruppo e interamente partecipata da questo (circolare 19/E/2018, paragrafo 3.1.1). Anche in questo caso tornano utili i precedenti di prassi sull’Iva di gruppo. Sono conformi anche la risoluzione 402/E/19 e il principio di diritto 16/2020 sull’ipotesi della scissione. In questi casi si trasferisce il requisito sulla neo società avente causa e l’inclusione è immediata.

In base all’articolo 70-quater, comma 5, «la dichiarazione per l’inclusione deve essere presentata (...) entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui i vincoli si sono instaurati». In linea con la prima risposta, il termine ultimo di 90 giorni per presentare la dichiarazione di inclusione inizia a decorrere dal 1° luglio dell’anno solare nel corso del quale si instaura il vincolo finanziario.

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