Gruppo Iva senza lo split payment Il plafond si usa già dal primo anno
A 15 giorni dalla scadenza di presentazione della domanda per accedere dal 1 gennaio 2019 al regime del gruppo Iva l’agenzia delle Entrate con una articolata circolare cerca di fare il punto su tutte le questioni che riguardano la nuova opzione. In particolare, la circolare 19/E/2018 affronta in modo sistematico i diversi aspetti del regime dalla costituzione del gruppo Iva, con un’analisi puntuale dei vincoli finanziari, economici e organizzativi necessari per accedere al regime, ovvero dei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione estera; inoltre vengono puntualizzati i limiti e le regole che gestiscono i diritti nati in capo alle singole società partecipate e l’utilizzo degli stessi da parte del gruppo Iva. Molto importanti sono i chiarimenti relativi all’utilizzo del plafond Iva ovvero della non efficacia nei confronti del gruppo del regime dello split payment ovvero le rettifiche da operare per i beni che entrano nel regime; infine vengono affrontate le questioni relative alle responsabilità del gruppo Iva e i correlati adempimenti dichiarativi, comunicativi e dei versamenti dell’Iva dovuta e dei rimborsi spettanti.
Split payment
La circolare sottolinea che, alla luce del fatto che i soggetti partecipanti al gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini Iva, qualora il gruppo stesso comprenda nel suo perimetro uno o più partecipanti soggetti al regime dello split payment, tale regime non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del gruppo.
Utilizzo del plafond Iva
Il beneficio previsto per l’esportatore abituale di acquistare senza Iva opera già a partire dal primo anno di operatività del gruppo Iva. Il calcolo dei requisiti soggettivo e oggettivo sarà da valutare in relazione alle attività realizzate nell’anno precedente da tutto il gruppo. Se il gruppo vorrà utilizzare tale possibilità sarà il rappresentante a inviare le lettere d’intento al fisco.
Requisiti per la partecipazione
La circolare ribadisce che per la partecipazione al gruppo Iva la soggettività passiva è una condizione necessaria ma non sufficiente. Il principio, in primo luogo, esclude dal gruppo Iva le persone che non hanno soggettività passiva quali ad esempio le holding «statiche» che, in quanto tali, non sono soggetti passivi d’imposta. Al contrario sono ammesse al gruppo Iva le holding gestorie o miste. Inoltre, la regola impone che oltre a possedere la soggettività passiva Iva, i partecipanti devono essere stabiliti in Italia. Quindi non possono partecipare a un gruppo Iva le sedi e le stabili organizzazioni all’estero.
Vincolo finanziario
Con riferimento al vincolo finanziario il collegamento è dato dall’art. 2359 del codice civile che impone che tra i soggetti esista direttamente o indirettamente un rapporto di controllo, ovvero che i soggetti del gruppo sono controllati direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto purchè residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio d’informazioni.
La circolare esamina diverse situazioni in cui il controllo diretto e indiretto e anche internazionale consente, ad esempio, a una stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero di partecipare a un gruppo Iva nazionale. Un chiarimento importante riguarda l’ammissibilità al regime anche se il vincolo si forma in una catena d’imprese tra le quali esistono vincoli con una holding «statica», che come evidenziato non può partecipare al gruppo, ma non esclude l’ammissione di una controllata allo stesso gruppo Iva. L’esistenza del controllo come vincolo necessario impone che i membri del gruppo siano società.
Separazione delle attività
La partecipazione al gruppo Iva di società che avevano optato per la gestione separate delle attività fa venir meno tali opzioni.
Agenzia delle Entrate, circolare 19/E/2018