Imposte

Gruppo Iva, solidarietà limitata per le Spv

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di Alessandro Germani

Nell’ambito di un Gruppo Iva nel quale interviene anche una Spv (special purpose vehicle) di cartolarizzazione il regime della responsabilità solidale fra i partecipanti non può comportare per la Spv un’esclusione assoluta, ma solo nei limiti dell’imposta ascrivibile alla gestione del patrimonio separato. È questo il tenore della risposta n. 487 di ieri.

La Spv di un’operazione di cartolarizzazione è quel soggetto che si finanzia con un’emissione di Abs (asset backed securities) acquistando crediti dall’originator. Il patrimonio della Spv è separato divenendo insensibile alle vicende economiche del cedente, il che ne garantisce l’appeal agli occhi degli investitori in Abs.

La Spv Alfa ha ricevuto risposta negativa all’interpello disapplicativo con cui intendeva dimostrare l’assenza del vincolo economico da parte di Beta, allo scopo di non aderire al Gruppo Iva di Beta stessa. Essendovi, dunque, entrata a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad Alfa si applicano le previsioni dell’articolo 70-octies del Dpr 633/72 in tema di responsabilità solidale dei partecipanti. L’istante osserva che la citata disposizione non prevede alcunché in tema di patrimoni separati/destinati ai sensi della legge 130/99. Inoltre la stessa circolare 19/E/18 al par. 9 nel trattare le Sgr cita incidentalmente anche le Spv, ma si sofferma poi sul fatto che la responsabilità solidale in base articolo 70-octies non può comunque comportare l’aggredibilità dei fondi, se non per l’adempimento di obblighi d’imposta ad essi specificamente riferibili. Tuttavia tale prassi non fa esplicito riferimento alle Spv.

Nella risposta l’Agenzia interviene a chiarire il regime della responsabilità solidale dei partecipanti al gruppo Iva, in termini di imposta, sanzioni e interessi a seguito dell’attività di liquidazione e controllo, in relazione alle Spv. Di fatto viene affermata l’equiparazione, per ciò che concerne la responsabilità, delle Spv alle Sgr specificamente trattate nella circolare 19/E al paragrafo 9. L’agenzia richiama le norme della cartolarizzazione in tema di patrimonio separato, evidenziando che lo stesso è destinato a coprire i costi della cartolarizzazione. Corollario di ciò è il fatto che la responsabilità solidale della Spv con la capogruppo si estende ai patrimoni separati, gestiti dalla Spv medesima, esclusivamente per le somme riferibili a ciascun patrimonio separato. Ma ciò non può spingersi fino a prevedere un’assoluta inapplicabilità dell’articolo 70-octies nei confronti del patrimonio separato della società di cartolarizzazione. Viene poi precisato che non è richiesta la comunicazione all’amministrazione finanziaria del dato relativo alla entità dei patrimoni separati riferibili alla Spv.

La risposta appare di fatto in linea con quanto già chiarito per le Sgr dalla citata circolare 19/E/18, prevedendosi anche per la Spv lo stesso trattamento. Il che non può arrivare ad escludere del tutto la responsabilità solidale, ma si ferma a considerare aggredibile il singolo patrimonio separato solo in relazione a ciò che, a livello di Iva, scaturisce dalla gestione del medesimo.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 487/2019

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