GUIDA ALLA MANOVRA/1 - Pagamenti Pa, stretta sui morosi
Dal 1° marzo prossimo, il limite dei pagamenti oltre il quale le pubbliche amministrazioni devono verificare se il beneficiario ha morosità nei riguardi dell’agente della riscossione è dimezzato: da 10mila a 5mila euro. Inoltre, il termine entro cui l’agente della riscossione deve notificare l’atto di pignoramento presso terzi è raddoppiato: da 30 a 60 giorni. La modifica, che amplia sensibilmente la platea dei soggetti interessati dalla procedura di controllo, è contenuta nel comma 557 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).
Le novità s’inseriscono nel preesistente meccanismo secondo cui, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, tutte le pubbliche amministrazioni (definite con richiamo all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001) che effettuano - a qualunque titolo - pagamenti superiori a 10mila euro devono preliminarmente consultare la banca dati dell’agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) per accertarsi se sussistano importi non pagati almeno pari al medesimo limite. Questo obbligo ha la funzione di consentire all’agente della riscossione territorialmente competente, in caso di verifica con esito positivo, di notificare un atto di pignoramento presso terzi, ai sensi dell’articolo 72-bis del Dpr 600/1973.
In forza di tale atto, il terzo (in questo caso la pubblica amministrazione) ha il dovere di pagare direttamente nelle casse dell’Ader le somme che deve al soggetto moroso, sino a concorrenza del debito a ruolo. Il riscontro alla richiesta di informazioni proveniente dall’ente pubblico deve avvenire entro i cinque giorni lavorativi successivi. In caso di silenzio dell’Ader, l’ente pubblico può senz’altro procedere al pagamento. Invece, se il riscontro è positivo, l’agente della riscossione ha 30 giorni per notificare l’atto di pignoramento presso terzi.
La riduzione a 5mila euro dell’importo di riferimento e l’innalzamento a 60 giorni del termine per la notifica del pignoramento presso terzi sono previsti pro futuro dalla legge di Bilancio. La modifica sarà operativa, si ritiene, a partire dai pagamenti da effettuarsi dal 1° marzo 2018.
In caso di debito dilazionato con l’agente della riscossione e di piano di rientro in corso, il debitore è considerato in regola con i pagamenti e dunque non subisce alcuna conseguenza dall’attivazione della procedura in esame. Al più, se si hanno una o più rate non versate, la morosità sarà pari a tale importo. Lo stesso vale se è pendente la procedura di definizione agevolata degli affidamenti all’agente della riscossione. In quest’ultima eventualità, esaminando le novità introdotte dall’articolo 1 del Dl 144/2017, se si hanno dilazioni in corso la presentazione dell’istanza sospende le scadenze di tutte le rate successive alla domanda. Per l’effetto, il debitore sarà considerato moroso solo per eventuali quote non pagate in precedenza. Ugualmente, non si rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, qualora si abbiano pendenze nei riguardi dell’agenzia delle Entrate, derivanti ad esempio dalla rateazione di avvisi di accertamento con adesione o da conciliazioni giudiziali. In tale ipotesi, la morosità diventerà rilevante solo dopo la sua trasmissione all’agente della riscossione.
In caso di debiti inferiori al credito vantato verso la Pa, il blocco del pagamento non opera per l’eccedenza del credito.
Nei confronti del dirigente dell’ente pubblico che non ottempera all’obbligo della preventiva verifica, potrà scaturire la responsabilità contabile, nel caso in cui il beneficiario del pagamento non assolva il suo debito verso l’agente della riscossione.