I beni agevolati con il bonus Sud devono restare nel Mezzogiorno
La risposta dell’Esperto risponde
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi (impianti, macchinari e attrezzature varie), facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. L’articolo 7-quater, comma 1, del Dl 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 ha stabilito – con applicazione a decorrere dal 1° marzo 2017 – che l’incentivo sia attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014. I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione sono tenuti ad effettuare, a decorrere dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, apposita comunicazione per la fruizione del credito d’imposta. Ciò rammentato, deve ritenersi che, se l’impresa deve effettuare un nuovo “investimento iniziale” può presentare una nuova domanda e fruire della nuova misura agevolativa. Per gli investimenti iniziali già avviati, invece, la misura agevolativa (si ritiene) debba variare solo per le spese poste in essere dal 1° gennaio 2017 e dopo nuova istanza all’Agenzia delle Entrate, integrativa di quella già approvata. Certamente l’impresa non può destinare i beni agevolati fuori dalle regioni del Mezzogiorno.
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