I beni appartengono al disponente se il trustee è privo di poteri
Risposta a interpello 398: il trustee che non può amministrare il patrimonio è un mero soggetto interposto, senza obblighi dichiarativi
Se al trustee non è attribuito l’effettivo potere di amministrare il patrimonio vincolato in trust e di disporne, in quanto il disponente ne mantiene il completo controllo, allora il trustee deve essere considerato, dal punto di vista fiscale, come un soggetto meramente interposto, con la conseguenza che la titolarità sostanziale dei beni del trust deve intendersi appartenere ancora al disponente.
Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 398 del 10 giugno 2021, secondo cui, in queste situazioni, è il disponente a essere soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale. Inoltre, quando il disponente muore, il patrimonio del trust, seppur formalmente intestato al trustee, deve intendersi facente parte della devoluzione ereditaria e, quindi, concorre a formare il valore imponibile da tassare con l’imposta di successione.
L’Agenzia ha formulato la risposta in riferimento alla situazione di una cittadina statunitense, fiscalmente residente in Italia, beneficiaria di due trust istituiti in conformità alla legislazione statunitense nella forma di “grantor trust”, i quali spesso si rivelano essere strutture di cartapesta, per la pochezza dei poteri del trustee e per il potere di revoca attribuito al disponente.
L’Agenzia, effettuando dunque un’articolata disamina delle clausole contenute negli atti di trust ha appurato che, nel caso concreto, ricorrevano diversi elementi indicativi del fatto che si trattava di trust istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso di beni e di redditi: in particolare, il potere del disponente di revocare l’attribuzione dei diritti vincolati in trust e l’eterodirezione dell’attività del trustee ad opera del disponente o dei beneficiari del trust. Sintomatica è stata ritenuta anche la circostanza che il disponente si fosse auto-nominato sia quale trustee, sia quale beneficiario del trust.
In conseguenza di quest’osservazione, l’Agenzia ha concluso pertanto che, per gli anni in cui era stato residente in Italia e fino al suo decesso, il disponente del trust era da considerare come un soggetto interponente ai fini fiscali, a cui ricondurre dunque i redditi del trust. Per le stesse ragioni, in relazione alla disciplina sul monitoraggio fiscale, il disponente è stato ritenuto essere l’unico soggetto cui poter attribuire l’effettiva titolarità/disponibilità del patrimonio e dei redditi del trust, e doveva perciò ritenersi il soggetto gravato dagli obblighi dichiarativi (compilazione del quadro Rw) e di versamento dell’Ivafe.
Infine, sotto il profilo dell’imposta di successione, l’Agenzia ha ritenuto che, restando in capo al disponente la titolarità sostanziale dei beni vincolati in trust, quando si verifica la trasmissione ereditaria del suo patrimonio, in esso si devono intendere compresi anche i beni formalmente appartenenti al trust.