Adempimenti

I cessionari - Una certificazione facoltativa per evitare malintesi

di Michele Brusaterra

Cessionari e committenti saranno obbligati a rilasciare, su richiesta di cedente o prestatore, un documento attestante la loro riconducibilità fra i soggetti interessati allo split payment. La disposizione, introdotta in fase di conversione del decreto legge 50 del 24 aprile scorso, che va a completare le modifiche all’articolo 17-ter del Dpr 633 del 1972, in tema di scissione dei pagamenti.

L’ampliamento dello split payment, coinvolgendo soggetti finora esclusi (color che addebitano «compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito», ma anche quelli che applicano la ritenuta a titolo d’acconto), renderà ncessaria questa certificazione, perché sul fronte dei cessionari o committenti l’articolo 17-ter non fa più riferimento a Stato, organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi, Cciaa, istituti universitari, aziende sanitarie locali, eccetera, ma si riferisce ora semplicemente alle «amministrazioni pubbliche». Le note di lettura al decreto chiariscono che vengono coinvolte, quindi, tutte le operazioni effettuate, dal primo luglio, «nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall’Istat». Inoltre viene confermata dalla conversione in legge l’estensione dello split payment alle società controllate, anche indirettamente, in base all’articolo 2359 del Cc, primo comma n. 1) e 2), dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri, e quelle controllate, anche indirettamente, attraverso la maggioranza di voti esercitabili in assemblea, da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni. Anche le operazioni con società quotate inserite nell’indice «Ftse Mib della Borsa italiana» saranno soggette alla scissione dei pagamenti.

Per non indurre in errore involontario viene quindi disposto che il cedente o prestatore possa richiedere – si tratta di una facoltà – al cessionario o committente di rilasciare un documento che attesti la sua riconducibilità a soggetto per il quale si applicano le disposizioni sullo split payment. Ove il cessionario o committente sia debitore d’imposta per effetto dell’inversione contabile, resta confermata, naturalmente, la non applicazione dello split payment.

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