I compensi dell’Unione europea sono esenti da imposte nazionali
Gli stipendi, i salari e gli emolumenti versati dall’Unione ai propri funzionari e agli altri agenti sono assoggettabili a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta
In merito alla tassazione dei compensi erogati dall’Unione europea, l'Agenzia ha chiarito che, in applicazione dell’articolo 12 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, accluso al trattato sull’Unione e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (protocollo 7), gli stipendi, i salari e gli emolumenti versati dall’Unione ai propri funzionari e agli altri agenti sono assoggettabili a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ai sensi del Regolamento 260/68 del 29 febbraio 1968 (risposta all’istanza di interpello 5/2018). Per effetto dello stesso articolo del protocollo, gli stipendi, i salari e gli emolumenti versati dall’Unione «sono esenti da imposte nazionali». Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che nel caso in esame, l’emolumento percepito non debba essere assoggettato a tassazione in Italia.
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