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I contributi al fondo sanitario «assistenziale» per la moglie non a carico sono deducibili

Il fondo bancario sanitario che ha esclusivamente fini assistenziali permette di fruire dei benefici fiscali, nel limite di 3.615,20 euro, anche se versati a favore di un familiare non fiscalmente a carico

di Giuseppe Merlino

La domanda

Lo scorso anno ho versato contributi al fondo sanitario integrativo del gruppo intesa Sanpaolo, di cui una parte (oltre 2.700,00 euro) relativi ad anni precedenti a favore di mia moglie che non è a mio carico. Questi contributi possono essere dedotti ugualmente dai redditi del 2021, ovviamente nel limite complessivo di 3.615,20? Occorre procedere diversamente o vengono definitivamente persi?
A. P. – Cuneo

L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 65/2016, ha fornito precisazioni in merito ai contributi versati al fondo sanitario integrativo di un gruppo bancario, ricordando che il regime fiscale previsto per tale tipologia di contributi è disciplinato dall'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, e dall’articolo 51, comma 2, lettera a) dello stesso Testo unico. Ai sensi della prima norma citata i contributi versati a fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del ministero della Salute, sono deducibili dal reddito complessivo nel limite di 3.615,20 euro; tuttavia, la deducibilità non è riconosciuta nell’ipotesi in cui i contributi in questione siano versati in favore di familiari non fiscalmente a carico. In base alla seconda disposizione, di cui sopra, i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale non concorrono, entro il medesimo limite di 3.615,20 euro, a formare il reddito di lavoro dipendente. Con la circolare 50/E/2002, paragrafo 6.1, è stato precisato che l’esclusione dal reddito opera anche per i contributi versati per i familiari non fiscalmente a carico e con la risoluzione 293/2008 è stato chiarito che i contributi a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui al punto 2, anche se versati da lavoratori in quiescenza, non concorrono, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a) del Testo unico delle imposte sui redditi, alla formazione del reddito, sempreché rispondenti alle previsioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, stante l’equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente. Per quanto sopra esposto, anche se relativi ad anni pregressi, i contributi versati nel 2021 dal lettore possono essere dedotti dal proprio reddito complessivo alle condizioni e nei limiti dettati da normativa e prassi (che, si ribadisce, riconosce la deducibilità dei contributi versati in favore dei familiari anche non fiscalmente a carico, al fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario, riconducibile alla tipologia di ente o cassa avente esclusivamente fini assistenziali, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi).

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