I genitori hanno diverse possibilità di suddividere le detrazioni per il figlio
Quanto rappresentato si inquadra nell’articolata casistica riassunta dalla circolare 7/E/2018, la quale evidenzia che se il documento giustificativo della spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, la detrazione (deduzione) è ripartibile liberamente fra i genitori in base all’effettivo sostenimento dell’onere e a prescindere dal godimento della detrazione per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir.
Se invece il documento è intestato a un genitore, la circolare specifica che la detrazione (deduzione) può spettare (interamente) all’altro genitore che ha sostenuto la spesa purché l’intestatario sia fiscalmente a carico di quest’ultimo (si osserva comunque che le istruzioni al modello Redditi Pf, pagina 51, si limitano a riconoscere, in modo più restrittivo, la detrazione soltanto al genitore cui è intestato il giustificativo di spesa). Nulla viene espressamente detto circa la possibilità di suddivisione del beneficio, quantomeno in quote paritarie, fra i genitori, in presenza del documento intestato ad uno soltanto di essi fiscalmente non a carico dell’altro. Si ritiene plausibile una siffatta possibilità, alla luce dei compendiati interventi interpretativi che non sembrano precluderla neppure implicitamente e soprattutto nel silenzio della norma di riferimento; importante è che venga scongiurato il rischio di far conseguire la detrazione dello stesso onere due volte.
In ogni caso, il pagamento della spesa effettuato utilizzando la disponibilità di un conto corrente intestato adun solo genitore non costituisce un impedimento alla detraibilità a favore dell’altro, attesa la indistinta comunanza delle risorse finanziarie che ordinariamente caratterizza l’ambito di “un’economia familiare”.
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