I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dall'11 al 19 maggio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

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di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 maggio 2023, n. 329

Gestione e raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori: aliquota applicabile

L'attività di gestione e di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori – svolta dai produttori di pile e accumulatori tramite sistemi individuali e collettivi che operano per il conseguimento di raccolta, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti – è soggetta all'aliquota Iva del 10%, ai sensi del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972. Per la corretta applicazione di questa disposizione agevolativa occorre fare riferimento alle norme contenute nel Dlgs 152/2006. Poiché la definizione di rifiuti urbani contenuta all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del menzionato Decreto ricomprende anche i rifiuti di pile e accumulatori, ne deriva che si applica l'aliquota Iva del 10% al servizio di raccolta e gestione di tali rifiuti. Diversamente, riguardo i corrispettivi erogati a ristoro degli oneri per la raccolta dei rifiuti, l'Amministrazione finanziaria qualifica tali somme come erogazioni di denaro non soggette a imposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972 (cessione di denaro). Tali importi, infatti, risultano versati per il perseguimento di obiettivi di carattere generale quali il miglioramento dell'efficienza della raccolta e della tutela dell'ambiente, e non quale corrispettivo per un servizio.

Bollo/Esenzioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 maggio 2023, n. 328

Immatricolazione auto: anticipazioni in nome e per conto del cliente con bollo in fattura

Le spese per le pratiche di immatricolazione ed iscrizione al PRA dei veicoli, fatturate dalla concessionaria di autovetture a titolo di rivalsa verso i clienti, non concorrono a formare la base imponibile Iva ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 3), Dpr 633/1972 in quanto costituiscono «somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte», a condizione che sussista apposita documentazione e specifica liquidazione nel modello intestato al cliente (risoluzione 3 gennaio 1979, n. 363527). Se tali importi, superiori a 77,47 euro, sono addebitati in fattura, il documento va assoggettato ad imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare. Nello specifico: se riguardano il pagamento di operazioni interamente assoggettate ad Iva, non è dovuta l'imposta di bollo (articolo 6, Tabella B allegata al Dpr 642/1972; risoluzione 98/E/2001); se riguardano il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva sia di somme non soggette ad Iva (come le anticipazioni in nome e per conto del cliente), si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad Iva sono di importo pari o superiore a 77,47 euro (articolo 13 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/1972). Nel caso specifico, le agenzie per le pratiche auto corrispondono, per ogni immatricolazione, una somma pari a circa 116 euro (64 euro per 4 marche da bollo da 16 euro; 41,78 euro di contributo alla Tesoreria dello Stato per il rilascio delle targhe; 10,20 euro per diritti al Dipartimento dei trasporti terresti e imposta provinciale di trascrizione, ecc.), che, poi, la concessionaria riporta nella fattura di vendita dei veicoli (nuovi o usati), unitamente al corrispettivo soggetto a Iva. Poiché le somme non assoggettate ad Iva superano l'importo di 77,47 euro, la fattura va assoggettata all'imposta di bollo. L'agenzia delle Entrate ritiene che le somme dovute per imposta di bollo, imposta provinciale di trascrizione, contributo per il rilascio delle targhe ecc., corrisposte dalle agenzie di pratiche auto per conto del cliente e, poi, riaddebitate ad esso in fattura dalla concessionaria non godano neanche dell'esenzione prevista dall'articolo 5 della Tabella B, allegata al Dpr 642/1972, che esenta dal bollo gli atti relativi «alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato» (cfr. Risposta Interpello 20 luglio 2021, n. 491). Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'esenzione riguarda solo gli atti di applicazione dei tributi emessi da «determinati soggetti che per legge pongono in essere attività relative alla riscossione ed al rimborso dei tributi», come ad esempio, i notai «deputati per legge a tale attività». Quindi, secondo questa ricostruzione, l'esenzione non opererebbe in tutti i casi in cui l'oggetto siano tributi, essendo esclusivamente applicabile agli atti del procedimento per la riscossione dei tributi. Pertanto, se il notaio riaddebita il bollo al cliente, l'esenzione opera perché egli è obbligato in solido al pagamento del bollo, in quanto intervenuto nella formazione dell'atto (in tal senso la citata Risposta Interpello 491/2021), mentre lo stesso non varrebbe nel caso di specie, in cui l'agenzia di pratiche auto non è normativamente coinvolta nel pagamento del tributo.

Dichiarazioni annuali/8, 5 e 2 per mille

Provvedimento agenzia delle Entrate 16 maggio 2023

Scelte per la destinazione dell'8, 5 e 2 per mille: modalità di trasmissione delle schede

Viene confermata, anche per il 2023, la modalità cartacea di trasmissione – da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale – delle scelte effettuate dai contribuenti per la destinazione dell'8, 5 e 2 per mille dell'Irpef. In tal modo viene recepito il rinvio dei termini delle nuove modalità di trasmissione dei sostituti d'imposta delle scelte dell'8, 5 e 2 per mille effettuate dai propri assistiti disposto dall'articolo 4, comma 2, Dl 51/2023 (Decreto Omnibus). La disposizione citata rinvia alle dichiarazioni relative al 2023 – da trasmettere nel 2024 – l'applicazione della nuova disciplina in tema di dematerializzazione delle schede recata dal Decreto Semplificazioni fiscali (articolo 2, Dl 73/2022). Pertanto, in relazione al periodo d'imposta 2022, i sostituti consegneranno, come avvenuto in passato, le schede cartacee (in apposita busta sigillata e contrassegnata) ad un intermediario (professionista o Caf) ovvero a Poste Italiane Spa per il successivo invio all'agenzia delle Entrate. Nel caso di invio tramite intermediario, i sostituti sono tenuti ad utilizzare la bolla di consegna ove sono indicati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta, mentre l'intermediario rilascia l'impegno a trasmettere in via telematica i dati. Nell'ipotesi di trasmissione tramite Poste Italiane Spa i sostituti debbono compilare la bolla di consegna senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte. Resta fermo che le buste inviate devono essere raggruppate in pacchi chiusi, numerati e recanti la dicitura «modello 730-1» nonché il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta. I termini di trasmissione sono i seguenti: per le schede ricevute fino al 15 luglio 2023, gli intermediari dovranno inviare i dati entro il 31 luglio 2023; per quelle ricevute fino al termine di presentazione del modello 730/2023, gli enti avranno tempo fino al 15 ottobre 2023.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 12 maggio 2023

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di aprile 2023

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di aprile 2023. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Strumenti finanziari/Emissione

Legge 10 maggio 2023, n. 52, GU 15 maggio 2023, n. 112

Strumenti finanziari in formato digitale: conversione del Decreto

È stata pubblicata la legge di conversione del Dl 17 marzo 2023, n. 25 recante disposizioni urgenti in materia di emissione e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. In particolare, le disposizioni interessano le seguenti categorie di strumenti finanziari:

- azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del Codice civile;

- obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del Codice civile;

- titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del Codice civile;

- ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano;

- ricevute di deposito relative ad obbligazioni e altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;

- strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;

- azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), Dlgs 58/1998 (Tuf);

- ulteriori strumenti individuati dalla Consob ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b), Dl 25/2023.

Il Decreto stabilisce che l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d'Italia o dal ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento che sarà adottato. L'emissione di strumenti finanziari digitali è consentita solo su registri tenuti da responsabili iscritti nell'elenco previsto dal decreto. Ogni emissione è iscritta su un solo registro per la circolazione digitale. A ciascun registro è associato un unico responsabile. I registri per la circolazione digitale:

- assicurano l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli;

- consentono, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione;

- consentono al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge;

- consentono la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali;

- garantiscono l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni;

- consentono di identificare nei minimi dettagli il vincolo.

Possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale:

- le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;

- gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106, Dlgs 385/1993 (Tub), gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;

- gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui sopra, che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;

- i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli di cui sopra;

- i soggetti individuati con il Regolamento Consob di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m), Dl 25/2023.

Con la conversione in legge è stata prevista l'introduzione dell'articolo 26-bis («Disciplina antiriciclaggio»), in base al quale viene creata una nuova figura, quella del «responsabile dei registri per la circolazione digitale». In sostanza sono obbligati agli adempimenti antiriciclaggio i responsabili dei registri: 1) degli emittenti con sede legale in Italia, diversi da banche, intermediari di cui all'articolo 106 del Tub, istituti di pagamento e di moneta elettronica, che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi; 2) dei soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli previsti dal Tub e sub 1); 3) dei soggetti individuati con il Regolamento alla cui emanazione provvederà la Consob.

Accertamento delle imposte/Isa

Dm 28 aprile 2023, GU 16 maggio 2023, n. 113

Indici sintetici di affidabilità applicabili al 2022: modifiche

Il Decreto prevede ulteriori cause di esclusione dagli Isa e i correttivi congiunturali applicabili al periodo d'imposta 2022. Si tratta di correttivi straordinari per tale periodo d'imposta, per via di eventi anomali (tra cui le tensioni geopolitiche, l'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari e delle materie prime e l'andamento dei tassi di interesse, ma anche la pandemia da Covid che ha caratterizzato i primi mesi dell'anno) che hanno contraddistinto il 2022 e che non hanno permesso di raggiungere i risultati originariamente previsti dal software delle Entrate. Completano il Decreto anche gli allegati relativi alle modifiche riguardanti la territorialità, le misure di ciclo settoriale e gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale (anch'essi individuati al fine di calibrare in maniera più puntuale l'esito degli indicatori, articolo 148, comma 1, Dl 34/2020). I correttivi sono operativi sui 175 Isa approvati e sono riconducibili a due tipologie: 1) modifica degli indicatori elementari di affidabilità, quali ricavi e compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto, definiti tramite stime di specifici elementi (input della produzione, ciclo economico, modelli organizzativi, economie di scala); 2) modifica degli indicatori elementari di affidabilità (durata e decumulo delle scorte) e di anomalia definiti da soglie economiche di riferimento. Tra le novità si segnala l'esclusione dall'applicazione degli Isa in favore dei soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021, i quali saranno comunque tenuti alla compilazione del modello (comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli Isa) ai soli fini statistici. In presenza di una causa di esclusione dagli Isa, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi in dichiarazione per migliorare il giudizio di affidabilità, in quanto si presume che il contribuente operi in un contesto economico o in condizioni significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli Indici. Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall'applicazione degli Isa, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici previsti dal regime premiale (cfr. Provvedimento agenzia delle Entrate 140005/2023). I contribuenti esclusi dagli Isa, ma tenuti alla presentazione del relativo modello, possono omettere l'acquisizione dei dati resi disponibili nel Cassetto fiscale limitandosi alla sola compilazione del modello. In particolare, tali contribuenti devono (circolari agenzia delle Entrate 6/E/2021, paragrafo 3.2 e 18/E/2022, paragrafo 3.2): a) dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello Redditi la specifica causa di esclusione; b) compilare il modello Isa prescindendo dall'importazione delle variabili precalcolate, senza effettuare il calcolo del punteggio di affidabilità; c) allegare il modello Isa al modello Redditi. Le istruzioni ai modelli Isa risultano già integrate con la nuova causa di esclusione, mentre quelle ai modelli Redditi 2023 devono ancora essere aggiornate sul punto.

Accertamento delle imposte/Controlli

Provvedimento agenzia delle Entrate 16 maggio 2023

Nuove partite Iva: modalità e termini per il controllo

Sono fissati i criteri, le modalità e i termini per l'analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite Iva, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2, Dpr 633/1972. Dette disposizioni – volte a verificare i dati forniti in occasione del rilascio di nuove partite Iva – sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 148-150, legge 29 dicembre 2022, n. 197). In particolare, sono stati rafforzati, attraverso specifiche analisi del rischio, i controlli e gli accessi già previsti dall'articolo 35, comma 15-bis, del Decreto Iva, diretti a riscontrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'attribuzione del numero di partita Iva, in linea con i criteri Ue, in relazione alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi in materia di Iva. Gli elementi di rischio da appurare possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto richiedente (elementi riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale) sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, e possono essere relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività o anche alla posizione fiscale del contribuente. Tali elementi sintomatici di rischio, ricercati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati dell'agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, se individuati, fanno scattare l'invito dell'Ufficio a comparire di persona per fornire spiegazioni. La mancata accettazione dell'invito comporta la cessazione della partita Iva e l'irrogazione di una sanzione pari a 3.000 euro (nuovo comma 7-quater dell'articolo 11, Dlgs 471/1997, senza possibilità di applicare il beneficio del cumulo giuridico; articolo 1, comma 149, legge 197/2022). Inoltre, se l'Ufficio intravede un potenziale rischio emanerà un provvedimento di cessazione della partita Iva e disporrà la sua esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vat information exchange system, in sigla Vies), secondo le disposizioni del Provvedimento agenzia delle Entrate 12 giugno 2017, n. 110418. Lo stesso soggetto, può, però, successivamente richiedere l'attribuzione di un nuovo numero di partita Iva, previo rilascio di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a favore dell'Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a 50.000 euro (in allegato al Provvedimento in analisi è presente il fac-simile della polizza fideiussoria da presentare nei casi previsti, ossia da presentare in una fase successiva all'eventuale provvedimento di cessazione da parte dell'agenzia delle Entrate). Nel Provvedimento viene specificato che sono comprese nell'ambito dei controlli anche le partite Iva già esistenti e, nello specifico, quelle che, «dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell'oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette», ossia senza una piena operatività con l'inadempimento degli obblighi fiscali.

Antiriciclaggio/Indicatori di anomalia

Circolare Uif 12 maggio 2023

Indicatori di anomalia per riciclaggio e finanziamento del terrorismo: aggiornamento

L'Unità di informazione finanziaria (Uif) – in forza dell'articolo 6, comma 4, lettera e), Dlgs 231/2007) – ha aggiornato gli indicatori di anomalia per il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo. Sono previsti 34 alert, ciascuno articolato in vari sub-indici, che forniscono un quadro dettagliato e aggiornato di comportamenti e operatività anomale, a beneficio dei soggetti obbligati alle segnalazioni secondo l'articolo 35, Dlgs 231/2007. Gli indicatori sono suddivisi in tre sezioni: la prima attiene ai comportamenti e alle caratteristiche dei soggetti cui è riferibile l'operatività sospetta, la seconda riguarda le operatività, mentre la terza si concentra su fattispecie potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo. In tutte e tre le sezioni sono presenti indicatori riguardanti i crypto-assets. Per la prima volta sono inseriti nuovi indicatori sul coinvolgimento diretto e indiretto di persone politicamente esposte, quando si trovino ad agire per conto di altri o, comunque, a risultare determinanti per la conclusione di operazioni finanziarie e commerciali. Una rilevante novità consiste nell'accorpamento degli indicatori contenuti in analoghi provvedimenti per le singole categorie di soggetti destinatari. In questo modo il documento in esame costituirà, dal 1° gennaio 2024, il riferimento unitario per gli intermediari finanziari e bancari, gli altri operatori finanziari, i liberi professionisti, i prestatori di servizi di gioco e i compro oro. Continua l'attenzione sulle operazioni straordinarie in campo societario, sia nazionale, sia internazionale, con particolare riguardo alla cessione di crediti e alle fattispecie tributarie. L'Uif precisa che le indicazioni rilevano non automaticamente, ma solo se non giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività, ovvero da altri ragionevoli motivi.

Fiscalità internazionale/Scambio di informazioni

Dm 5 maggio 2023, GU 12 maggio 2023, n. 110

Scambio di informazioni sui conti finanziari: aggiornata la lista degli Stati interessati

Il Dm 28 dicembre 2015 contiene le disposizioni attuative della disciplina dello scambio di informazioni sui conti finanziari su scala sia europea, sia extraeuropea, con lo strumento tecnico del Common Reporting Standard. Gli Allegati C e D al Decreto forniscono la mappatura dei Paesi con cui questo scambio è effettivo. In particolare: 1) l'Allegato C contiene l'elenco delle «giurisdizioni oggetto di comunicazione», ossia degli Stati nei confronti dei quali l'Amministrazione italiana si obbliga a fornire, per il tramite dell'agenzia delle Entrate, i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti (l'obbligo riguarda i Paesi indicati nella lista alla data del 15 maggio di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, Dm 28 dicembre 2015); 2) l'Allegato D contiene la lista delle «giurisdizioni partecipanti», ossia degli Stati dai quali l'Italia riceve i dati dei conti intrattenuti presso gli intermediari locali dai residenti italiani. Proprio quest'ultimo elenco rappresenta un dato di particolare interesse per i contribuenti residenti con attività finanziarie in Stati esteri, poiché le informazioni potranno essere utilizzate per l'attività di controllo. Con il Decreto 5 maggio 2023 viene aggiornata la lista degli Stati interessati dalle procedure di trasmissione dei dati da e verso l'Italia. Rispetto alla lista dello scorso anno (di cui al Dm 4 maggio 2022), l'Allegato C contiene 82 Stati, in luogo degli 83 del precedente anno, per via dell'unificazione delle tre giurisdizioni in una sola delle isole caraibiche olandesi di Bonaire, Sint Eustatius e Saba; inoltre, entrano nella lista il Ghana, la Giamaica e il Kazakistan (la prima annualità dei conti interessata è il 2022), mentre escono il Kenya e la Costarica. L'Allegato D vede ridursi il numero dei Paesi che trasmettono all'Italia i dati dei conti finanziari da 116 a 110, per via dell'unificazione delle isole di Bonaire, Sint Eustatius e Saba e dell'entrata delle Maldive, ma anche dell'uscita di Kenya, Liberia, Marocco, Moldova e Uganda.Quanto alle tempistiche (articolo 3, commi 6 e 7, Dm 28 dicembre 2015), gli intermediari italiani (banche, altre società finanziarie, fiduciarie, alcuni trust, ecc.) trasmettono i dati all'agenzia delle Entrate dei conti dei non residenti entro il 30 giugno dell'anno successivo (30 giugno 2023 per i dati del 2022), mentre i dati arriveranno alle Autorità estere entro il 30 settembre. Analogamente, l'agenzia delle Entrate riceverà, entro il 30 settembre 2023, i dati riferiti al 2022 dei conti esteri dei soggetti residenti in Italia.

Contenzioso/Compensi

Dm 24 marzo 2023, GU 11 maggio 2023, n. 109

Giudici tributari: fissati i compensi spettanti

Sono fissati i compensi fissi e aggiuntivi in favore dei Giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria (CGT). Nello specifico, si prevede che il compenso fisso mensile spettante a ciascun componente della CGT di primo e di secondo grado sia determinato nella seguente misura: 1.138,50 euro per il Presidente; 1.018,90 euro per il Presidente di sezione; 959,10 euro per il vice Presidente di sezione; 899,30 euro per il giudice. Gli importi si assumono al lordo delle ritenute di legge. È, altresì, previsto un compenso aggiuntivo (articolo 70, comma 10-bis, Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546 e articolo 44-bis, Dlgs 31 dicembre 1992, n. 545) per ogni ricorso definito nella misura di 100 euro (così suddiviso: 4,50 euro per il Presidente; 3,50 euro per il Presidente di sezione; 2,50 euro per il vice Presidente di sezione; 11,50 euro per l'estensore; 89,50/92 euro per il Giudice monocratico ovvero 26,00 euro per ciascuno dei tre componenti del collegio giudicante), oltre alla maggiorazione di 1,50 euro da corrispondere, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, a ciascun Giudice tributario componente di CGT di primo e di secondo grado residente in un Comune della stessa Regione diverso da quello in cui ha sede la medesima Corte. Nei casi di definizione del ricorso con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo, il compenso aggiuntivo spetta al solo Giudice tributario in qualità di estensore del provvedimento ed è stabilito nella misura di 12,50 euro, oltre la maggiorazione di 1,50 euro da corrispondere, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, al Giudice tributario residente in un Comune della stessa Regione diverso da quello in cui ha sede la CGT. Anche detti importi si assumono al lordo delle ritenute di legge. I compensi sopra riportati spettano ai Giudici tributari – presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, legge 12 novembre 2011, n. 183 – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (i compensi aggiuntivi per i ricorsi definiti dalla stessa data). I compensi aggiuntivi in relazione alle definizioni dei ricorsi fino a 5.000 euro si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.