I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 15 al 28 ottobre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Frodi transfrontaliere

Dlgs 4 ottobre 2022, n. 156, GU 22 ottobre 2022, n. 248

Lotta alle frodi Ue: modifiche al Dlgs 75/2020

Il Decreto, in vigore dal 6 novembre 2022, contiene disposizioni correttive e integrative del Dlgs 75/2020, di attuazione della Direttiva Ue 2017/1371 (cd. direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Ue. Nel dettaglio, è stato ampliato l'ambito dell'articolo 322-bis Codice penale, includendo l'abuso d'ufficio (articolo 323 Codice penale) di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o delle assemblee parlamentari internazionali o delle organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. In materia di contrabbando, all'articolo 301, comma 1, Dpr 43/1973 è stato aggiunto che, quando non è possibile procedere alla confisca diretta delle cose, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. La confisca per equivalente è prevista anche per l'indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di cui all'articolo 2, legge 898/1986). In materia di diritto penale tributario, l'articolo 6, Dlgs 74/2000 è stato modificato stabilendo che, quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'Iva nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Ue, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro, il delitto di dichiarazione infedele è punibile a titolo di tentativo. Per i delitti di dichiarazione fraudolenta il tentativo è punibile solo fuori dai casi di concorso nel delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Infine, all'articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, Dlgs 231/2001 è stato modificato l'ambito applicativo dei reati di dichiarazione infedele od omessa e di indebita compensazione per le persone giuridiche, precisando che tale ambito applicativo è quello dei sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 ottobre 2022, n. 523

Cessioni di zucche di Halloween e zucche ornamentali: aliquota applicabile

L'agenzia afferma che l'aliquota Iva del 4% può essere applicata esclusivamente alle cessioni di zucche commestibili, anche se utilizzate per scopi ornamentali, ai sensi della Tabella A, Parte II, numero 5), allegata al Dpr 633/1972. Diversamente, per le zucche ornamentali, appartenenti a tipologie non commestibili o addirittura tossiche, va applicata l'aliquota Iva nella misura ordinaria del 22%. In relazione all'Iva applicabile alle cessioni di queste ultime tipologie di zucche, l'agenzia ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Ue, l'utilizzo delle aliquote ridotte costituisce un'eccezione all'applicazione dell'Iva ordinaria e, pertanto, il loro impiego, per principio generale, dev'essere interpretato in maniera restrittiva. In particolare, i giudici unionali, in più occasioni, hanno dichiarato che gli Stati membri possono applicare un'aliquota Iva ridotta ad aspetti concreti e specifici di una categoria di prestazioni o di beni per i quali hanno la facoltà di applicare tale aliquota (applicazione selettiva), a condizione di rispettare il principio di neutralità fiscale (cfr., ad esempio, sentenza del 27 febbraio 2014, in cause C-454/12 e C-455/12, Pro Med Logistik e Pon gratz, punti da 43 a 45 e giurisprudenza ivi citata).

Irpef/8 per mille

Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri, GU 15 ottobre 2022, n. 242

Otto per mille dell'Irpef allo Stato: criteri di ripartizione

Viene comunicato che sono stati pubblicati 4 Decreti relativi alla ripartizione della quota dell'8‰ dell'Irpef destinata allo Stato sulla base della scelta dei contribuenti, relativamente all'anno 2020. In particolare, i finanziamenti per il 2022 riguardano la destinazione dei fondi, secondo uno dei seguenti scopi: assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, calamità naturali, conservazione di beni culturali o fame nel mondo. La ripartizione dell'8‰ avverrà in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti, che hanno optato per una specifica categoria di intervento. Per ciascun Decreto vengono anche pubblicati i relativi allegati contenenti informazioni relative a: tutte le istanze presentate per l'accesso ai fondi, le istanze ammesse alla valutazione della Commissione, le istanze escluse dal procedimento, la graduatoria dei progetti, le istanze ammesse al finanziamento per l'anno 2020.

Accise/Carburanti

Dm 19 ottobre 2022 e Dl 20 ottobre 2022, n. 153, GU 21 ottobre 2022, n. 247

Riduzione del prezzo dei carburanti: nuova proroga

L'articolo 8, comma 1, Dl 115/2022 (Decreto Aiuti bis) ha previsto che, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, le aliquote di accisa siano rideterminate nella misura indicata: benzina: 478,40 euro per mille litri; oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo (l'analisi delle novità è contenuta nella circolare agenzia delle Dogane 31 agosto 2022, n. 32/D). Inoltre, l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%. Il Dm 30 agosto 2022 ha prorogato la riduzione fino al 5 ottobre 2022. Il Dm13 settembre 2022 ha confermato le riduzioni per il periodo 6-17 ottobre 2022. L'articolo 4, Dl 144/2022 (Decreto Aiuti ter) ha prorogato le misure di cui sopra a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022. Ora il Dm19 ottobre 2022 ha prorogato le misure dal 1° al 3 novembre 2022, e il Dl 153/2022 ha stabilito che le misure indicate hanno effetto fino al 18 novembre 2022.

Agevolazioni/Tasso di attualizzazione e rivalutazione

Dm Sviluppo economico 14 ottobre 2022, GU 24 ottobre 2022, n. 249

Agevolazioni alle imprese: aggiornato il tasso di attualizzazione e rivalutazione

Il Decreto concerne la variazione del tasso di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese: a partire dal 1° novembre 2022 – in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE 19 gennaio 2008, n. 14) – il tasso da applicare è pari al 2,49%. L'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua e comunque ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento.

Agevolazioni/ Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 ottobre 2022, n. 522

Investimenti in beni strumentali nuovi: quando il bonus spetta anche alle Onlus

Il credito d'imposta per beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, legge 30 dicembre 2020, n. 178, spetta anche alle Onlus, ma solo per le attività direttamente connesse a quelle istituzionali. Diversamente, non gode dell'agevolazione la Onlus che non svolge attività di natura commerciale: in altre parole, il bonus non spetta per gli acquisti effettuati ai fini dell'attività istituzionale. Dal punto di vista oggettivo, infatti, come delineato dal comma 1051 citato, l'agevolazione spetta anche agli «enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata» (circolare agenzia delle Entrate 9/E/2021, paragrafo 1.1). Pertanto, nel caso di specie la Onlus potrà fruire dell'agevolazione se le attività per cui sono acquistati i beni strumentali nuovi agevolabili si qualificano, ai fini fiscali, quali attività aventi natura commerciale. A tal fine, occorre fare riferimento all'articolo 10, comma 1, Dlgs 460/1997, che elenca le previsioni statutarie necessarie per il conseguimento della qualifica di Onlus. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 elenca i settori di attività nei quali le Onlus possono operare (cfr. la circolare ministero delle Finanze 168/1998 che distingue tra le finalità di solidarietà sociale correlate alle condizioni dei destinatari e quelle che si considera immanenti per espressa previsione normativa), mentre la successiva lettera b) stabilisce che le Onlus devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti, con riguardo ai settori tassativamente elencati al comma 4 del medesimo articolo 10; si tratta di settori per i quali tale fianlità è insita nello svolgimento dell'attività stessa, come ad esempio per i seguenti settori: l'assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficienza, per le quali le condizioni di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell'attività stessa, senza necessità di ulteriori precisazioni normative. Per gli altri settori di attività, invece, le finalità di solidarietà sono correlate alle condizioni di svantaggio dei destinatari. Con la Risposta in esame, l'agenzia ricorda che, a differenza delle attività istituzionali, le attività connesse a quelle istituzionali mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 150 del Tuir (articolo 111-ter del Tuir secondo la versione in vigore al momento dell'emanazione della circolare 168/1998), alla formazione del reddito imponibile. Infine, si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse (articolo 10, comma 5, Dlgs 460/1997). Sulla base del quadro normativo descritto, l'agenzia arriva alla conclusione secondo cui le uniche attività aventi natura commerciale che le Onlus possono svolgere sono quelle «direttamente connesse» all'attività istituzionale, ossia quelle attività (di natura commerciale) ricomprese nei settori di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, svolte in assenza delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari degli interventi, nonché quelle accessorie per natura a quelle istituzionali. Nel caso analizzato dalla Risposta, la Onlus dichiara di svolgere attività di accoglienza di minori, tolti alle famiglie d'origine con decreto del Tribunale minorile, e di accoglienza di richiedenti asilo così come richiesto dal competente Ufficio territoriale governativo. Secondo l'agenzia si tratta di attività aventi esclusiva finalità di solidarietà sociale, che rientrano tra i settori istituzionali previsti dal comma 1 dell'articolo 10, Dlgs 460/1997 che non si qualificano come commerciali ai fini delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 150 del Tuir. Con l'effetto che la Onlus, per gli acquisti di beni strumentali nuovi, nell'ambito delle attività istituzionale di accoglienza, non può avvalersi delle disposizioni agevolative derivanti dagli investimenti in beni strumentali nuovi, riservate alle attività commerciali.

Agevolazioni/Aiuti di Stato

Provvedimento agenzia delle Entrate 25 ottobre 2022

Autodichiarazione per gli aiuti di Stato: semplificazioni per la compilazione del modello

Sono apportate modificazioni al modello di autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19» (cd. Temporary Framework), approvato con Provvedimento agenzia delle Entrate 27 aprile 2022. La compilazione del modello, richiesta dal legislatore unionale, deriva dall'articolo 1, commi 13-17, Dl 41/2021. In particolare, è stata inserita nel frontespizio la nuova casella «ES» che – se barrata – consente al dichiarante di non compilare il quadro A, evitando così di fornire l'elenco dettagliato di tutti gli aiuti Covid fruiti. La casella può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni: dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A; per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework; l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo Temporary Framework. Il Provvedimento precisa, anche sulla base di quanto concordato con la Commissione europea nell'ambito della notifica del citato Temporary Framework, che sono esclusi dall'esonero gli aiuti Imu elencati nel citato quadro A. Pertanto, i contribuenti che hanno beneficiato di tali aiuti sono tenuti comunque a compilare i corrispondenti righi.Per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività", è possibile comunicare tramite l'autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022. In caso di compilazione della casella «ES» permane, invece, l'obbligo di compilare il prospetto «Aiuti di Stato» presente nel modello Redditi 2022. Queste le precisazioni fornite nelle istruzioni alla compilazione del modello: «Resta fermo che per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi «Settore» e «Codice attività», è possibile comunicare tramite l'autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022. In caso di compilazione della casella «ES» permane, invece, l'obbligo di compilare il prospetto «Aiuti di Stato» presente nel modello REDDITI 2022». La versione aggiornata del modello può essere presentata a partire dal 27 ottobre 2022, mentre il termine ultimo per l'invio è il 30 novembre 2022, come stabilito dal Provvedimento agenzia delle Entrate 22 giugno 2022. Chi ha inviato già l'autodichiarazione aiuti di Stato Covid con il vecchio modello, in ogni caso, non deve trasmetterla nuovamente con il modello aggiornato.

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 ottobre 2022, n. 524

Regime fiscale degli impatriati: dipendente che viene assunto da una controllata

In relazione al regime agevolato di cui all'articolo 16, Dlgs 147/2015, viene analizzato il caso di un soggetto dipendente di una holding che, al rientro in Italia, viene assunto da una delle società controllate. Il soggetto all'estero già riveste il ruolo di amministratore e continua a mantenere cariche amministrative assunte in costanza del precedente rapporto di lavoro con il precedente datore estero (la capogruppo) tra cui quello di CEO. Secondo l'agenzia, ai fini del godimento delle agevolazioni, non è ostativa la carica amministrativa assunta nel precedente rapporto di lavoro con la capogruppo inglese. Come precisato anche dalla circolare agenzia delle Entrate 33/E/2020, possono accedere all'agevolazione anche le persone che si trasferiscono in Italia per svolgere un lavoro alle dipendenze di una società estera. Nel caso di specie, considerato che l'istante non si è trasferito all'estero in posizione di distacco, non è necessario, ai fini dell'applicazione del regime impatriati, verificare se il rientro in Italia sia conseguenza della naturale scadenza del distacco e, quindi, in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, ovvero sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa. Al riguardo, la circostanza che l'istante, acquisita la residenza fiscale in Italia, presti in tale territorio la propria attività lavorativa, è coerente con le finalità del regime agevolativo in esame la cui forza attrattiva promuove e favorisce l'acquisizione di lavoratori qualificati da parte dell'Italia, indipendentemente dalla residenza del datore di lavoro. Non è, dunque, ostativo, ai fini dell'applicazione del regime agevolativo in esame, la duplice circostanza che l'istante mantenga la carica amministrativa assunta in costanza del suo precedente rapporto di lavoro con la capogruppo inglese e che, in base agli accordi con tale società in costanza del suo rapporto di lavoro con la stessa, abbia altresì ricoperto l'incarico di amministratore della controllata italiana prima del trasferimento in Italia. Dunque, il lavoratore potrà beneficiare del regime speciale in esame a decorrere dal periodo d'imposta nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia.

Società/Costituzione

Dm 26 luglio 2022, n. 155 , GU 21 ottobre 2022, n. 247

Atti costitutivi di Srl: modelli per la procedura on line

Il Mise ha emanato il regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle Srl aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro in attuazione dell'articolo 2, comma 3, Dlgs 8 novembre 2021, n. 183. Si tratta dei modelli di atti necessari alla costituzione di una Srl (ordinaria e semplificata) utilizzando la procedura on line, ossia attraverso la partecipazione delle parti in videoconferenza (notaio compreso) mediante la specifica piattaforma telematica messa a disposizione dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 22 ottobre 2022, n. 248

Indice dei prezzi al consumo di settembre 2022

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente dello 0,3%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente dell'8,6%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti dell'11,4%.

Accertamento delle imposte/Pagamenti tracciabili

Determinazioni agenzia delle Dogane 24 ottobre 2022, n. 484555/RU e 25 ottobre 2022, n. 487172/RU

Pagamenti tramite Pos: escluse le rivendite di generi di monopolio

Per i rivenditori di generi di monopolio e i titolari di patentini viene stabilita una deroga all'obbligo di accettare pagamenti con carte elettroniche per la vendita di beni di monopolio, valori postali e valori bollati. L'obbligo di accettare i pagamenti elettronici (tramite Pos) è stato introdotto dall'articolo 15, commi 4 e 4-bis, Dl 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall'articolo 18, commi 01 e 1, Dl 36/2022 (Decreto Pnrr 2), pena l'applicazione di una doppia sanzione: fissa di 30 euro oltre a quella variabile nella misura del 4% del valore della transazione per cui è stato negato il pagamento elettronico. I soggetti che «effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali», ossia commercianti e prestatori di servizi (ad esempio, i pubblici esercizi, le società di servizi) nonché studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.) hanno l'obbligo di attivazione del Pos, come previsto dal Dl 179/2012. Tale obbligo, escluso soltanto in caso di oggettiva impossibilità tecnica, è scattato dal 30 giugno 2014 come stabilito dal Dl 150/2013. Ma l'assenza di un regime sanzionatorio aveva indotto alcuni a non dotarsi dello strumento per accettare i pagamenti elettronici. Con l'articolo 19-ter, Dl 152/2021 (Decreto Pnrr) è stato disciplinato il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata accettazione del pagamento elettronico (tramite carte di debito/credito/altri strumenti elettronici) da parte del soggetto obbligato, la cui entrata in vigore, inizialmente fissata al 1° gennaio 2023, è stata anticipata al 30 giugno 2022 dal Dl 36/2022. La Determinazione delle Dogane fornisce istruzioni circa l'applicabilità ai rivenditori di generi di monopolio e ai titolari di patentini dell'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici, di fatto esonerando tali soggetti in relazione all'attività di vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati. L'agenzia giunge all'esclusione sulla base del fatto che il rivenditore percepisce un aggio (di importo diverso a seconda che si tratti di generi di monopolio, valori postali o bollati) con riferimento al prezzo di vendita al pubblico. Proprio l'aggio percepito dal rivenditore per tali beni «verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all'utilizzo delle forme di pagamento elettronico», dato che la commissione bancaria verrebbe applicata sull'intero importo transato e dato che il costo della transazione con moneta digitale «non può essere traslato sull'acquirente» in virtù del prezzo determinato per legge o tramite convenzione. Né si porrebbe un problema in termini di minor tutele antievasione, in quanto «in relazione ai generi di monopolio, risultano adeguatamente presidiate le esigenze di tutela dei diritti erariali, essendo il pagamento dell'accisa assolta a monte dal depositario all'atto dell'immissione in consumo», pertanto «risulta escluso il rischio di evasione fiscale nonché di pregiudizievoli ricadute sulle entrate dello Stato». Mentre sotto il profilo soggettivo, la Determinazione delle Dogane precisa che «anche il titolare di patentino deve effettuare la vendita dei generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico». Di conseguenza, valgono le stesse considerazioni effettuate per il rivenditore.

Amministrazioni pubbliche/Tfs e Tfr

Circolare Inps 25 ottobre 2022, n. 119

Anticipo dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto

L'Inps, in qualità di gestore del Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipo finanziario dei Trattamenti di fine servizio (Tfs) e dei Trattamenti di fine rapporto (Tfr) da parte dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 23, comma 1, Dl 28 gennaio 2019, n. 4, fornisce le istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e all'attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l'anticipo dei predetti trattamenti ai sensi dell'articolo 17, Dpcm 22 aprile 2020, n. 51.

Legge fallimentare/Processo civile

Dlgs 10 ottobre 2022, n. 149, GU 17 ottobre 2022, n. 243

Modifiche alle norme sui rapporti riepilogativi di liquidatore, commissario giudiziale e curatore

È stato pubblicato il Decreto legislativo attuativo della legge delega per l'efficienza del processo civile, che modifica alcune norme della legge fallimentare (Dlgs 149/2022). Le nuove norme contenute nel Decreto legislativo, che apportano modifiche alla disciplina fallimentare, si applicheranno ai procedimenti instaurati dal 1° luglio 2023 e riguarderanno, in linea generale, la disciplina relativa ai rapporti riepilogativi periodici e finali delle attività svolte dal liquidatore, dal commissario giudiziale e dal curatore.

Riscossione/Causali contributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 24 ottobre 2022, n. 62/E

Contributi figurativi per cariche elettive: causale per il versamento con il modello F24 Elide

È stata istituita la causale «CPE9» per il versamento, tramite il modello F24 Elide, della contribuzione figurativa per le cariche elettive ai sensi dell'articolo 38, legge 23 dicembre 1999, n. 488 degli iscritti alla Cassa Inpgi (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) transitati in Inps gestione Fpld (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) evidenza separata. La nuova causale consentirà di riversare nelle casse dell'Erario le somme, di spettanza dell'Inps, relative agli iscritti all'Inpgi. L'istituzione della causale fa seguito alla convenzione stipulata tra l'agenzia delle Entrate e Inps che regola il servizio di riscossione dei contributi di spettanza dell'istituto previdenziale. In sede di compilazione del modello F24 Elide la causale è esposta in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati», indicando nella sezione «Contribuente» il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento. Nella sezione «Erario ed altro», sono indicati: nel campo «tipo», la lettera «I»; nel campo «elementi identificativi», il codice fiscale della persona fisica a cui si riferisce il versamento; nel campo «codice», la causale contributo CPE9; nel campo «anno di riferimento», l'anno cui si riferisce il versamento, nel formato «AAAA»; nel campo «importi a debito versati», l'importo riferito al singolo assicurato.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 26 ottobre 2022, n. 63/E

Prodotti con nicotina: codice tributo per il pagamento del contrassegno per la circolazione

Previa consultazione dell'agenzia delle Dogane, Accise e Monopoli, l'agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 5481 per effettuare il versamento – tramite il modello F24 Accise – delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni da applicare sui singoli condizionamenti, necessari, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per la circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati al fine di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo (articolo 62-quater.1, comma 10, Dlgs 504/1995). In sede di compilazione del modello F24 Accise, il codice dev'essere esposto nella "Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Vanno anche indicati: nel campo "ente", la lettera "M"; nel campo "provincia", nessun valore; nel campo "codice identificativo", nessun valore; nel campo "rateazione", nessun valore; nel campo "mese", il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato "MM"; nel campo "anno di riferimento", l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA".