I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 20 al 29 ottobre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

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di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Split payment

Sito del Mef

Scissione dei pagamenti: aggiornati gli elenchi per il 2022

Nell'apposita sezione del sito del Mef (https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata) sono stati pubblicati gli elenchi 2022 dei soggetti a cui, a partire dal 2022, si applicherà il meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1-bis, Dpr 633/1972).Il meccanismo, operante ai fini Iva, si applica nei confronti della Pubblica amministrazione e a quei soggetti (società, enti e fondazioni) specificamente individuati. In particolare, si tratta: delle società controllate di fatto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri; degli enti e delle società sotto il controllo delle Amministrazioni centrali, locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza; degli enti, delle società e fondazioni partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni pubbliche; delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.Alle società, agli enti e alle fondazioni presenti nelle liste, escluse le società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana, è consentito segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione, esclusivamente mediante l'apposito modulo di richiesta, al quale è obbligatorio allegare la visura camerale.Gli elenchi per il 2022 sono aggiornati al 20 ottobre 2021, come previsto dall'articolo 5-ter, comma 2, Dm 23 gennaio 2015: la norma richiede appunto la pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti sull'anno successivo. Allo scopo di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, l'inserimento negli elenchi ha efficacia costitutiva, per cui la disciplina dello split payment dev'essere applicata dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e di pubblicazione dello stesso elenco sul sito del dipartimento delle Finanze.Dalle liste pubblicate sono escluse le Pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, legge 196/2009, alle quali comunque si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti. Queste, infatti, sono individuate nell'elenco Ipa pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Agevolazioni/Contributi

Dm Transizione ecologica 25 agosto 2021, GU 20 ottobre 2021, n. 251

Colonnine di ricarica: modalità attuative del contributo

E' stato pubblicato il Decreto – emanato dal ministero della Transizione ecologica – attuativo della misura prevista dall'articolo 74, Dl 104/2020 (cd. Decreto Agosto). La norma prevede l'erogazione di un contributo per l'installazione di «colonnine di ricarica», spettante alle imprese e ai lavoratori autonomi in possesso di specifici requisiti. Le spese ammissibili per la fruizione dell'agevolazione, al netto Iva, devono essere sostenute dal 21 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e devono riguardare l'acquisto/installazione di infrastrutture di ricarica (sono ammesse le sole spese documentate da fattura elettronica). L'agevolazione in esame consiste, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal Regolamento «de minimis», in un contributo in conto capitale pari al 40% delle predette spese ammissibili.I soggetti interessati devono presentare un'apposita domanda utilizzando uno specifico modello (ciascun soggetto può presentare una sola domanda).

Agevolazioni/Locazione

Provvedimento agenzia delle Entrate 27 ottobre 2021

Riduzione dei canoni di locazione: misura piena del contributo

L'articolo 9-quater, Dl 137/2020 (Decreto Ristori) riconosce al locatore di immobile a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa (individuato in un elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 13 novembre 2003, n. 87), che costituisca l'abitazione principale del locatario, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone di locazione, entro il limite massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.La riduzione deve riguardare il canone per tutto o parte del 2021, a seguito di una rinegoziazione che abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (la riduzione va comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all'agenzia delle Entrate).Il provvedimento agenzia delle Entrate 6 luglio 2021 ha definito le modalità applicative per il riconoscimento del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro.Le domande per il riconoscimento del contributo sono state presentate in via telematica dal 6 luglio al 6 settembre 2021 (termine slittato al 6 ottobre 2021 con il provvedimento agenzia delle Entrate 4 settembre 2021).Poiché l'importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, a ciascun beneficiario del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione sarà devoluto il 100% dell'importo erogabile.Pertanto, non è stato necessario provvedere al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l'ammontare dei fondi disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.L'importo effettivo del contributo spettante a ciascun beneficiario sarà determinato dall'agenzia dopo il 31 dicembre 2021, non considerando eventuali contratti di locazione terminati prima dell'efficacia della rinegoziazione programmata o eventuali rinegoziazioni non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell'istanza.Inoltre, se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell'anno 2021, saranno considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto.Il contributo sarà, infine, erogato mediante accreditamento diretto sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario.

Agevolazioni/Bonus Sud

Provvedimento agenzia delle Entrate 27 ottobre 2021

Bonus Mezzogiorno e Zes: modifiche al modello di comunicazione

Il modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro-Italia e nelle Zone economiche speciali (Zes) – istituiti, rispettivamente, dall'articolo 1, commi da 98 a 108, legge 208/2015, dall'articolo 18-quater, Dl 8/2017, e dall'articolo 5, Dl 91/2017 – recepisce le modifiche introdotte dall'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 4, Dl 77/2021 (Decreto Semplificazioni), che ha alzato il tetto del costo agevolabile di ciascun progetto da 50.000 a 100.000 euro ed esteso l'agevolazione all'acquisto dei beni immobili strumentali.A titolo di esempio, il quadro B accoglie un nuovo riquadro per l'indicazione degli investimenti nelle Zes realizzati dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.Con il provvedimento in esame sono aggiornati il modello e le istruzioni, da utilizzarsi già dal 28 ottobre 2021.La comunicazione va trasmessa telematicamente utilizzando la versione aggiornata del software «Creditoinvestimentisud» (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021

Settore tessile, moda e accessori: termini di presentazione della comunicazione per il credito d'imposta

L'agenzia delle Entrate ha definito i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori previsto dall'articolo 48-bis, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio). La norma è stata modificata ed estesa alle annualità successive dall'articolo 8, Dl 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis).Il provvedimento stabilisce che la comunicazione per la fruizione del bonus dev'essere inviata: dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Dpcm 9 marzo 2020; dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Sito del Mise

Transizione Industria 4.0: disponibili i modelli di comunicazione

Sul sito del Mise (https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40) sono stati resi disponibili, con i relativi decreti di approvazione, i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni relativi all'applicazione dei crediti d'imposta, finalizzati a incentivare quegli investimenti in grado di agevolare la trasformazione tecnologica delle imprese.Si tratta, nello specifico, dei seguenti incentivi.a) Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (articolo 1, commi 189 e 190, legge 160/2019 e articolo 1, commi 1051-1063, legge 178/2020). Si tratta del bonus spettante per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi e destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.b) Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e design (articolo 3, Dl 145/2013 e articolo 1, commi 200-202, legge 160/2019). L'incentivo è volto a stimolare gli investimenti delle imprese in ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica e sostenerne la competitività, anche nell'ambito del paradigma «4.0».c) Credito d'imposta per la «Formazione 4.0». Per le spese di formazione del personale dipendente sostenute dalle imprese, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, la Legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 46-56, legge 205/2017, attuato dal Decreto Mise 4 maggio 2018) ha riconosciuto uno specifico credito d'imposta.L'invio delle comunicazioni non garantisce l'accesso agli sconti fiscali, ma consente al Mise di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.I modelli devono essere firmati digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese e trasmessi - entro il prossimo 31 dicembre - in formato elettronico tramite pec, rispettivamente, agli indirizzi di posta elettronica certificata: benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it; cirsid@pec.mise.gov.it; formazione4.0@pec.mise.gov.it.

Accertamento delle imposte/Abuso del diritto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 ottobre 2021, n. 741

Riorganizzazione aziendale finalizzata al ricambio generazionale: non c'è abuso del diritto

L'agenzia esamina una complessa operazione straordinaria volta a ripartire il patrimonio sociale in maniera differente in vista del ricambio generazionale. Nel caso in oggetto il patrimonio resta intatto, per cui non si verifica alcun abuso del diritto, ma – anzi – l'operazione si può considerare fisiologica, anche in assenza di dissidi tra i familiari.Nello specifico, la fusione per incorporazione (articolo 172 del Tuir), la successiva scissione totale proporzionale (articolo 173 del Tuir) e la conseguente donazione della nuda proprietà delle tre Srl risultanti dalla complessa operazione straordinaria ai figli, con mantenimento dell'usufrutto da parte della madre, non depaupera il patrimonio originario; non realizzandosi alcun vantaggio fiscale indebito l'operazione non è abusiva. Il quadro prospettato dall'istante – titolare di una partecipazione di controllo pari al 98,5% in una Srl, esercente l'attività di gestione di beni immobili locati a terzi, che a sua volta controlla altre due compagini societarie – consiste nella realizzazione di operazioni dirette alla costituzione di una struttura caratterizzata da tre società, ognuna delle quali interamente partecipata da ciascuno dei tre figli, in qualità di nudo proprietario, e la conservazione dei diritti di usufrutto (e dei correlati diritti di voto e percezione degli utili) in capo alla madre. L'operazione è finalizzata a consentire a ciascun figlio di poter determinare in via autonoma la gestione futura della società immobiliare facente capo interamente a lui, alla scomparsa della madre, evento che determinerà l'acquisizione dell'intera proprietà attraverso il consolidamento dei diritti parziari di nuda proprietà e di usufrutto, e al contempo, a garantire la conservazione di uno stabile controllo sulle tre società in capo alla madre usufruttuaria con poteri di gestione dell'intero patrimonio finché sarà in vita.L'istante intende realizzare tali obiettivi attraverso: 1) la preventiva acquisizione delle quote (rivalutate), detenute dai figli nelle tre società, nella controllante; 2) la fusione per incorporazione delle due società interamente controllate nella capofila; 3) la scissione totale proporzionale della società risultante dalla fusione in tre newco Srl immobiliari interamente partecipate dalla moglie/madre; 4) la donazione ai figli della nuda proprietà delle quote societarie detenute dalla madre.In questo modo il patrimonio immobiliare delle società del gruppo, esistente all'inizio della riorganizzazione, verrà ripartito fra tre società, ciascuna delle quali avrà come socio unico uno dei figli dell'istante. Le tre newco Srl continueranno a svolgere l'attività immobiliare, senza destinare alcun immobile all'uso personale o familiare dei soci. Inoltre, non sono previste cessioni a terzi di quote sociali.L'agenzia ritiene che l'operazione non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell'ordinamento tributario.La scissione totale proporzionale, le operazioni prodromiche alla stessa (cessioni delle partecipazioni previamente rivalutate e fusione per incorporazione), nonché la successiva donazione a ciascuno dei figli della nuda proprietà delle quote di partecipazione detenute nelle tre società beneficiarie di nuova costituzione, unitariamente considerate appaiono, infatti, operazioni fisiologiche volte a consentire di ripartire il patrimonio sociale in maniera differente in vista del ricambio generazionale in favore dei figli, mantenendo, al tempo stesso, la gestione delle società immobiliari di famiglia in capo alla madre (attraverso la conservazione del diritto di usufrutto sulle predette partecipazioni sociali). Per completezza, infine, l'agenzia chiarisce la tassazione di ciascuna fase della riorganizzazione aziendale; a) le cessioni delle quote sociali scontano l'imposta di registro in misura fissa (articolo 11, Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986); b) alla fusione societaria si applica l'imposta di registro fissa nella misura di 200 euro (articolo 4, comma 1, lettera b), Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986); c) alla scissione si applica l'imposta di registro fissa nella misura di 200 euro (articolo 4, comma 1, lettera b), Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986), mentre con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, si applicano gli articoli 4 della Tariffa allegata al Dlgs 347/1990 e 10, comma 2, dello stesso decreto, in base ai quali sono soggetti a imposta nella misura fissa di 200 euro «gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo»; d) l'imposta di donazione sarà ordinariamente liquidata sulla base del patrimonio netto contabile delle società beneficiarie, le cui quote verranno donate ai figli (articolo 16, comma 1, lettera b), Dlgs 346/1990).

Accertamento delle imposte/Abuso del diritto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 ottobre 2021, n. 742

Cessione del contratto di leasing: c'è abuso del diritto

Un lavoratore autonomo cede a 100.000 euro un contratto di leasing immobiliare in favore di una Srl (newco immobiliare unipesonale) interamente partecipata dal cedente medesimo. L'operazione descritta, secondo l'agenzia, si qualifica come abusiva, ai sensi dell'articolo 10-bis, legge 212/2000, in quanto ha il solo fine di evitare la maggiore tassazione. Il medesimo risultato si avrebbe con il conferimento nella società, sulla base del valore normale del contratto oggetto di trasferimento (articolo 9 del Tuir), che era superiore a 800.000 euro (quindi di gran lunga superiore al prezzo di cessione).A dimostrazione che l'unico scopo era quello di avere il solo risparmio fiscale, basti pensare che la Srl neocostituita è stata dotata di risorse finanziarie dal socio, che ha effettuato un finanziamento. L'operazione sarebbe stata più lineare se fosse stato eseguito il conferimento del contratto, quindi senza che fosse necessario procedere all'accensione di un finanziamento.Quindi, conclude l'agenzia, «la chiara finalità fiscale perseguita dall'Istante è di trasferire il contratto di leasing, detenuto nell'ambito della propria attività professionale di lavoro autonomo, alla società neocostituita e dallo stesso controllata al 100 per cento ad un valore inferiore al valore normale, quantificato nella documentazione integrativa presentata, in euro 871.000. Tale intento è attuato mediante due distinte operazioni: cessione del contratto di leasing alla newco ed accensione di un finanziamento infruttifero al fine di poter dotare la società della disponibilità finanziaria per il pagamento del corrispettivo». Quindi la condotta tenuta dall'istante è volta ad evitare la completa emersione di una plusvalenza fiscalmente imponibile derivante da un conferimento diretto del contratto di leasing nella società neocostituita e controllata al 100% dall'istante.

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 26 ottobre 2021, n. 256

Indice dei prezzi al consumo di settembre 2021

Il comunicato Istat individua l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, relativi al mese di settembre 2021, da utilizzarsi per le rivalutazioni monetarie.L'indice del mese di settembre è 104,5 e segna una variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente di +2,6 e una variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti di +2,0.

Riscossione/Procedure esecutive

Risposta a Interrogazione parlamentare 20 ottobre 2021, n. 5-06856

Espropriazione: la preventiva intimazione di pagamento è sempre necessaria

Il quesito è volto a sapere se le procedure esecutive (espropriazione) possono iniziare senza la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento. L'articolo 50, comma 2, Dpr 602/1973 prevede che «Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa dev'essere preceduta dalla notifica (...), di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». La cennata disposizione opera anche in relazione agli accertamenti esecutivi (articolo 29, Dl 78/2010).La questione si pone in relazione alle cartelle di pagamento e agli avvisi di presa in carico di somme contenute in avvisi di accertamento esecutivi ricevuti prima dell'inizio della sospensione dei termini introdotta con l'articolo 68, Dl 18/2020.Tale disposizione rinvia all'articolo 12, Dlgs 159/2015, il quale prevede la proroga dei termini di decadenza e prescrizione anche in relazione alle attività di riscossione, per un periodo corrispondente a quello della sospensione. La norma non chiariva se rientrasse nella proroga anche la decorrenza del termine di un anno previsto dall'articolo 50, comma 2 citato. Occorre però rilevare che l'articolo 68, Dl 18/2020 ha previsto la sospensione della decorrenza del termine previsto dall'articolo 50, comma 2, Dpr 602/1973.Pertanto, l'intimazione, se è decorso l'anno, è una condizione per il legittimo avvio della fase esecutiva in senso proprio. Ne deriva che, per la tutela del debitore, gli agenti della riscossione devono notificare l'avviso di intimazione prima di iniziare la procedura esecutiva, sia in relazione alle cartelle di pagamento per le quali alla data di inizio della sospensione emergenziale era decorso l'anno dalla notifica senza che fosse iniziata l'espropriazione, sia per quelle per le quali, alla medesima data, non era ancora decorso il termine di un anno.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 26 ottobre 2021, n. 60/E

Regione Sicilia: il tax credit «Resto al Sud» trova il codice tributo

L'articolo 17, legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 ha previsto – nella scia degli incentivi cd. «Resto al Sud» - l'erogazione di un contributo a favore dei soggetti che aprono una nuova attività in Sicilia. A usufruire dell'agevolazione sono i giovani imprenditori e liberi professionisti, ai quali è stato riconosciuto il finanziamento previsto dall'articolo 1, Dl 91/2017 per incentivare l'avvio di nuove attività nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), del Centro Italia colpite dal terremoto (Lazio, Marche, Umbria) e di alcuni territori insulari dei Comuni del Centro-Nord.Il contributo, che intende fornire un ulteriore impulso alla ripresa post-pandemia e sostenere l'insediamento di imprese giovanili, viene riconosciuto fino al 31 dicembre 2022 ed è parametrato alle imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi d'imposta a decorrere da quello di presentazione dell'istanza, a titolo di addizionale regionale Irpef, di tassa automobilistica per gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio del Dl 91/2017 o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, di imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività.Il beneficio spetta nei limiti dell'importo riconosciuto dall'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento delle Finanze e del Credito ed è utilizzato esclusivamente tramite compensazione nel modello F24, come previsto dal Decreto della Regione Sicilia 28/2020. A tal fine l'agenzia delle Entrate ha istituito, con decorrenza 1° novembre 2021, il codice tributo «6947» denominato «Regione Siciliana – contributo di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9». Dovrà essere indicato nella sezione «Erario» del modello F24, in corrispondenza delle somme della colonna «Importi a credito compensati» oppure, nei casi di riversamento del contributo, nella colonna «Importi a debito versati». Nel campo «anno di riferimento» è indicato l'anno di riconoscimento dell'incentivo, nel formato «AAAA».Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato dal suddetto Assessorato il riconoscimento del contributo stesso, pena lo scarto dell'operazione di versamento.L'agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24, verifica che i contribuenti che hanno effettuato la compensazione siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dalla Regione e che l'ammontare degli importi utilizzati non superi il bonus riconosciuto dall'ente territoriale, pena lo scarto della delega di pagamento.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 27 ottobre 2021, n. 61/E

Ecobonus veicoli: codici tributo

L'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha previsto l'erogazione di un contributo a favore delle persone fisiche che acquistano un veicolo usato di categoria M1, solo in caso di adesione da parte del venditore e da questi recuperato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite il modello F24.A tal fine la risoluzione in esame istituisce il codice tributo «6929», denominato «ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta - articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021», che va esposto nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «Importi a credito compensati» ovvero, nei casi di riversamento del credito utilizzato, nella colonna «Importi a debito versati». Nel campo «anno di riferimento» è indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato «AAAA».Con l'occasione viene ridenominato il codice tributo «6903», già istituito con la Rm 82/E/2019 per l'uso in compensazione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1031, legge 145/2018 in relazione all'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica. Si ricorda altresì che l'articolo 1, comma 657, legge 178/2020 ha previsto un ulteriore contributo, in favore dei soggetti che acquistano veicoli di categoria N1 e M1 speciali, nuovi di fabbrica. La disposizione prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1036 e 1037 dell'articolo 1, legge 145/2018.Ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione nel modello F24 dei due ultimi crediti d'imposta citati, il codice tributo «6903» viene ridenominato «ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1 e M1 speciali - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta - articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, e articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020». Il codice va esposto nella sezione «Erario» e gli importi vanno indicati nella colonna «Importi a credito compensati» ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna «Importi a debito versati». Nel campo «anno di riferimento» è indicato l'anno di riconoscimento del credito, nel formato «AAAA».I crediti d'imposta in argomento sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell'importo spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione di acquisto del veicolo (articolo 6, comma 10, Dm 20 marzo 2019). A tal fine, il ministero dello Sviluppo economico trasmette all'agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei beneficiari degli sconti fiscali, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. L'ammontare complessivo dei crediti d'imposta utilizzabili può essere consultato dai beneficiari accedendo al proprio Cassetto fiscale attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate.Resta fermo l'utilizzo del codice tributo «6904» denominato «ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta - articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018», istituito con la Rm 82/E/2019, per le fattispecie a cui si riferisce.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 27 ottobre 2021, n. 62/E

Acquirenti «prima casa» under 36: istituito il codice tributo

Gli acquirenti della «prima casa», che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età (e con un Isee non superiore a 40.000 euro) e scelgono, nel caso di cessioni soggette a Iva, tra le varie modalità possibili, di utilizzare in compensazione il credito d'imposta, disposto a loro favore dall'articolo 64, comma 7, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), pari all'Iva versata per l'acquisto dell'abitazione, dovranno indicare nel modello F24 il codice tributo «6928» (denominato «Credito d'imposta "prima casa under 36" – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021»), istituito con la risoluzione in commento.Dal punto di vista oggettivo, l'agevolazione riguarda non solo gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà, ma anche gli atti traslativi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (resta escluso, quindi, l'atto di costituzione del diritto di superficie). Inoltre, l'atto deve avere ad oggetto «prime case» di abitazione, escluse quelle catastalmente classificate A/1, A/8 o A/9, come definite dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986.Per un commento della disciplina agevolativa si veda la Cm 14 ottobre 2021, n. 12/E, la quale ha fornito precisazioni in relazione al bonus – derivante dagli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione – in favore degli acquirenti, che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato (tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022), ai quali è attribuito un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto. Il bonus, nello specifico, può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito o utilizzato in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto o, ancora, utilizzato in compensazione tramite il modello F24.Il codice tributo va esposto nella sezione «Erario» del modello F24 e gli importi nella colonna «Importi a credito compensati» oppure nella colonna «Importi a debito versati» (in ipotesi di riversamento del credito fruito ma non spettante). Il campo «anno di riferimento» è valorizzato con il periodo d'imposta in cui è stato stipulato l'atto di acquisto della casa, nel formato «AAAA».

Codice della crisi d'impresa/Proroga

L. 21 ottobre 2021, n. 147, GU 23 ottobre 2021, n. 254

Crisi d'impresa, rinvio e composizione negoziata: conversione del Decreto

La Legge, in vigore dal 23 ottobre 2021, converte, con modificazioni, il Dl 24 agosto 2021, n. 118, che rinvia al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019) e fornisce agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti (tra cui la composizione negoziata), efficaci e meno onerosi, per il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.

Enti locali/Accertamento e riscossione

Risoluzione Def 26 ottobre 2021, n. 9/DF

Accertamento e riscossione degli enti locali: partecipazione alle gare di affidamento

I chiarimenti interessano le società che intendono partecipare alle gare indette dagli enti locali, per l'affidamento delle attività di supporto, propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle proprie entrate e a quelle delle società da essi partecipate. Già con la Rm Def 4/DF/2021 era stata consentita, agli interessati, l'iscrizione provvisoria nell'albo delle società che svolgono «esclusivamente» le predette attività. Questo, in attesa dell'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 805, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020). In particolare, è stato affermato che possono iscriversi «provvisoriamente» coloro i quali rispettano le misure minime di capitale interamente versato in denaro, con polizza assicurativa o fideiussione bancaria (comma 807 della citata legge), e che, riguardo al possesso dei requisiti diversi da quello finanziario, in assenza della normativa di attuazione, valgono quelli previsti dall'articolo 17, Dm 289/2000 (requisiti di onorabilità, tecnici e cause di incompatibilità).Con la risoluzione in commento, per rispondere ai quesiti circa le modalità con le quali poter comprovare l'avvenuta iscrizione a titolo provvisorio, viene chiarito che l'iscrizione provvisoria consentita dal precedente documento di prassi si perfezionerà solo dopo l'emanazione del regolamento di attuazione (di cui al comma 805 citato). Detta iscrizione provvisoria è finalizzata unicamente a consentire l'espletamento delle gare. Pertanto, in questa fase transitoria, le società interessate dovranno specificare nella richiesta di approvazione dell'iscrizione provvisoria la gara alla quale intendono partecipare, riportandone gli estremi di indizione.Il dipartimento delle Finanze (direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale) ne prenderà atto così e, una volta predisposto il regolamento, verificherà la sussistenza delle condizioni richieste dalla norma, con eventuale richiesta di integrazione documentale, nel caso la stessa si rendesse necessaria alla luce delle previsioni del regolamento.Ciascuna iscrizione varrà per una sola gara, quindi, sarà necessario richiedere l'iscrizione provvisoria all'albo per ogni singola partecipazione.Il dipartimento delle Finanze approfitta anche per chiarire la portata della norma di riferimento (articolo 1, comma 805, legge 160/2019), la quale prescrive che alla sezione separata debbano iscriversi i soggetti che svolgono «esclusivamente» le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Secondo il ministero, l'avverbio «esclusivamente» va correttamente inteso con riferimento al tipo di attività che una società intende esercitare. Più precisamente, se vuole svolgere «esclusivamente» le attività propedeutiche, sarà sufficiente iscriversi alla sezione separata, se invece è interessata anche alle attività di accertamento e riscossione, non svolgendo «esclusivamente» attività propedeutiche, dovrà iscriversi alla sezione principale. In tal modo, potrà esercitare le attività propedeutiche senza richiedere apposita iscrizione alla sezione separata.