I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 21 al 29 gennaio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

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di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 gennaio 2021, n. 53
Iva su prestazioni di progettazione edilizia: aliquota ridotta solo per la costruzione
Si applica l'Iva con aliquota ordinaria per le prestazioni di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'edificio, qualora esse siano autonome, ossia derivanti da contratti diversi rispetto a quello che disciplinerà gli ulteriori servizi relativi alla costruzione dell'opera agevolabile.
In altre parole, l'imposta con aliquota ridotta, prevista per la realizzazione di determinate strutture (nel caso, rientranti nel numero 127-quinquies ovvero nel numero 127-septies della Tabella A, Parte Terza, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633), non si estende alle prestazioni propedeutiche alla costruzione del fabbricato se previste da un distinto appalto.
Già la Rm 168/E/1999 aveva chiarito che le prestazioni per la progettazione e la costruzione di nuovi impianti fognari, richiesti dall'ente locale, scontano l'aliquota ridotta solo se non rese autonomamente, ma dipendenti da un unico contratto di appalto per la realizzazione dell'intera opera: in caso contrario si applica l'Iva con aliquota ordinaria.
Anche la Rm 52/E/2008 aveva confermato che l'aliquota agevolata di cui al citato n. 127-septies, con riguardo all'attività di progettazione, è applicabile soltanto se la prestazione è inclusa nella realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente n. 127-quinquies, altrimenti è soggetta ad aliquota ordinaria. In particolare, il documento di prassi affermava che «In sostanza, tali servizi non sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l'aliquota del 10 per cento, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un unico contratto di appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta».
Pertanto, anche nel caso esaminato dalla risposta ad interpello in esame, le prestazioni di servizio di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della struttura sono da assoggettare ad aliquota Iva ordinaria perché rese autonomamente, ossia mediante uno specifico rapporto contrattuale diverso rispetto a quello che disciplinerà le ulteriori «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies» (così il numero 127-septies citato).

Iva/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 gennaio 2021, n. 56
Strumentazioni anti-Covid: agevolati anche gli «accessori»
Il regime speciale previsto dall'articolo 124, Dl 34/2020 (esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 ed aliquota ridotta del 5% dal 1° gennaio 2021) spetta anche a quei beni che, pur non espressamente indicati nell'elenco dei dispositivi che possono usufruire del regime speciale, ne sono attratti perché indispensabili al buon funzionamento dei beni «principali». È il caso degli strumenti destinati e necessari al corretto utilizzo dei saturimetri. La Cm 26/E/2020 ha incluso tali beni tra quelli a Iva agevolata, secondo la disposizione citata, perché considerati strumenti utili alla diagnostica per il Covid-19.
L'agenzia conferma che la stessa disciplina può essere applicata anche alla cessione di materiale di consumo destinato e necessario all'utilizzo dei suddetti dispositivi. In particolare, si tratta di coprisonda monouso per termometri timpanici, sensori per ossimetria cerebrale e somatica, e sensori a dito per pulsossimetri riutilizzabili e monouso.
La risposta richiama il principio di accessorietà disciplinato dall'articolo 12, Dpr 633/1972, in base al quale i corrispettivi percepiti per le operazioni secondarie e subordinate rispetto alle cessioni o prestazioni di servizi principali concorrono a formare la base imponibile di queste ultime anche se addebitati autonomamente dal prezzo pattuito per l'operazione principale. Già la Cm 26/E/2020 ha chiarito che «al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 12 del Decreto IVA, il medesimo trattamento spetti anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dall'articolo 124. ..., al di fuori dei casi di applicazione del citato articolo 12, la cessione dei singoli pezzi di ricambio nonché dei beni accessori andrà valutata caso per caso, anche in sede di interpello».
Come più volte affermato dalla Corte di Giustizia Ue, è irrilevante la pattuizione di un prezzo unitario; ciò che conta è che l'operazione accessoria abbia la funzione di integrare la principale e che per le parti non si configuri con un fine indipendente (Corte di Giustizia Ue, sentenza 18 gennaio 2018, causa C-463/16; sentenza 25 febbraio 1999, causa C-349/96; sentenza 19 luglio 2012, causa C-44/11; sentenza 16 aprile 2015, causa C-42/14, sentenza 8 dicembre 2016, causa C-208/15; cfr. anche Rm 1 agosto 2008, n. 337/E).


Immobili/Catasto

Provvedimento agenzia delle Entrate 26 gennaio 2021
Sit: modalità di consultazione delle banche dati catastali
È in vigore dal 1° febbraio 2021 il Sit (Sistema integrato del territorio) che custodisce gli atti e gli elaborati catastali registrati nel sistema informativo dell'agenzia delle Entrate. Il provvedimento in esame stabilisce anche le modalità di visura e consultazione degli stessi atti ed elaborati, sia presso gli uffici dell'agenzia, sia per via telematica, e, inoltre, le procedure che i sistemi informatici delle Pubbliche amministrazioni devono seguire per accedere on line ai dati catastali. Per gli atti e gli elaborati catastali non inseriti nel Sit, resta ferma la possibilità di consultare i documenti cartacei.
Il provvedimento, innanzitutto, chiarisce il significato di alcune denominazioni (come l'atto catastale, l'elaborato catastale e la visura) e acronimi (oltre al Sit, il Sid - Sistema di interscambio flussi dati - e gli Smidt – Servizi massivi di interscambio dati-Territorio), che facilitano la comprensione dei passi da compiere. Poi detta le regole per gli accessi.
Gli atti catastali, gli elaborati planimetrici e i documenti tecnici propedeutici alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico restano consultabili da chiunque sia presso l'ufficio sia on line. In quest'ultimo caso, la visione può avvenire solo attraverso i servizi telematici dell'agenzia, a volte dietro il pagamento dei tributi speciali catastali.
La consultazione delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare o di chi può dimostrare di agire per conto di questi. In ogni caso, l'accesso alle planimetrie catastali è sempre consentito alla polizia giudiziaria e a quella economico-finanziaria, per fini di tutela di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, come pure nelle ipotesi di gestione delle emergenze in ambito di protezione civile. La libera consultazione è concessa altresì ai Comuni per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale e alle Pubbliche amministrazioni per motivate esigenze, connesse ai propri compiti istituzionali.
Resta ferma la trasmissione ai Comuni da parte dell'agenzia: a) dei file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione; b) dei tipi mappali e di frazionamento presentati con modello unico informatico catastale.
Le Pubbliche amministrazioni, puntualmente identificate nel provvedimento, per accedere alla base dei dati catastali, devono utilizzare i servizi massivi di interscambio dati-Territorio (Smidt).

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 gennaio 2021, n. 58
Dal 2021 detrazione spettante su immobili fino a 4 unità
L'articolo 1, comma 66, lettera n), legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021), nel modificare l'articolo 119, Dl 34/2020, ha stabilito che il cd. Superbonus 110% si applichi anche agli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».
Quindi, per effetto di tale modifica, l'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o più comproprietari.
Nei lavori antisismici ed energetici da eseguire (cd. interventi «trainanti»), inoltre, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi, a condizione, tuttavia, che le relative spese siano contabilizzate separatamente e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti.
Al proposito, l'agenzia ricorda che la sostituzione dei serramenti rappresenta un intervento autonomo per il quale è possibile fruire dell'ecobonus e, pertanto, l'intervento è ammesso al Superbonus, come intervento «trainato», se eseguito congiuntamente agli interventi «trainanti» e con miglioramento di almeno due classi energetiche o della classe energetica più alta.


Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 25 gennaio 2021, n. 19
Indice dei prezzi al consumo di dicembre 2020
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cd. indice FOI), relativi al mese di dicembre 2020, è fissato a 102,3 (base di riferimento 2015=100). La variazione percentuale rispetto al mese precedente è pari a +0,3, mentre la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente è pari a -0,2.


Ritenute/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 gennaio 2021, n. 55
Termine decadenziale dell'istanza di rimborso: determinazione del termine iniziale
Il documento di prassi chiarisce come determinare il dies a quo del termine decadenziale di un'istanza di rimborso a seguito di versamenti diretti (articolo 38, Dpr 29 settembre 1973, n. 602). L'istanza di cui all'articolo 38 può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
Secondo l'agenzia, l'unico criterio che consente di individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso è rappresentato dall'esistenza o meno dell'obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato.
Si tratta di un criterio valido anche per i rimborsi di cui all'articolo 37, Dpr 602/1973 (a seguito di ritenuta diretta da parte delle Amministrazioni statali) dal momento che la diversa modalità di riscossione, ritenuta diretta o versamento diretto, non può costituire un presupposto per una diversa decorrenza del termine di 48 mesi.
La modalità di riscossione tramite «ritenuta diretta», diversamente dal «versamento diretto» non comporta, in ragione della coincidenza tra il soggetto tenuto ad operare la ritenuta e il soggetto creditore del tributo, il materiale versamento all'Erario delle ritenute operate sulle somme erogate, ma implica una sorta di compensazione che lo Stato opera fra il credito fiscale ed il controcredito del contribuente (Corte di Cassazione, sentenza 5 aprile 2017, n. 8789; Corte di Cassazione, ordinanza 24 maggio 2013, n. 12869; Corte di Cassazione, ordinanza 13 marzo 2019, n. 7110).
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, ordinanza 6 giugno 2016, n. 11602 e Corte di Cassazione, sentenza 16 giugno 2014, n. 13676), il dies a quo da cui far decorrere il termine di 48 mesi è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell'effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura. E ciò perché, in tali ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso già sussistono in quanto il contribuente è in grado di conoscere se doveva o meno assolvere il debito d'imposta e in quale misura. Quindi nel caso di «ritenuta diretta», il momento da cui decorrono i 48 mesi è quello in cui la ritenuta è stata operata, laddove già al momento dell'erogazione dell'indennità, l'obbligazione tributaria era certa e la parziale sua imponibilità legittimava il contribuente alla presentazione dell'istanza di rimborso.
Al contrario, il termine decadenziale non può ritenersi decorrente dal momento dei singoli versamenti in acconto (effettuati con carattere di provvisorietà) qualora il diritto al rimborso derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti, rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'an e del quantum dell'obbligazione fiscale.
In tali casi alla data del versamento medesimo, nessuna istanza di rimborso sarebbe ancora proponibile.
Il dies a quo per la decorrenza del termine di 48 mesi previsto dall'articolo 37, Dpr 602/1973 coincide con quello in cui la ritenuta è stata operata, laddove già al momento dell'erogazione dell'indennità, l'obbligazione tributaria era certa e la parziale sua imponibilità legittimava il contribuente alla presentazione dell'istanza di rimborso.
In alternativa alla richiesta di rimborso, laddove i percipienti abbiano presentato la dichiarazione annuale dei redditi, i medesimi, per recuperare le maggiori imposte versate, possono presentare dichiarazione integrativa a favore.


Modello 730/Precompilata

Provvedimento agenzia delle Entrate 22 gennaio 2021
Invio dei dati delle spese sanitarie al STS: rinvio del termine
Esteso all'8 febbraio 2021 (in luogo dell'ordinario termine del 31 gennaio) il termine per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS), da parte degli operatori, dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2020. Il provvedimento proroga anche il termine entro il quale i contribuenti potranno opporsi all'uso delle spese mediche sostenute nel 2020 per l'elaborazione del 730 precompilato. La comunicazione va inviata all'agenzia delle Entrate entro l'8 febbraio 2021 oppure accedendo, dal 16 febbraio al 15 marzo 2021, direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).


Riscossione/Tobin Tax

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 gennaio 2021, n. 54
Conferimento di azioni: esenzione dall'imposta solo se si ottiene il controllo
Un'operazione di conferimento di titoli azionari, pari al 34,504% del capitale sociale, realizza una partecipazione qualificata e di maggioranza relativa rispetto ai diritti di voto esercitabili in assemblea e, pertanto, non rientra fra le cause di esclusione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (articolo 1, commi da 491 a 500, legge 24 dicembre 2012, n. 228), previste solo se la conferitaria consegue la maggioranza dei voti di un'altra società di capitali e quindi il controllo.
Pertanto, il trasferimento di quote societarie realizzato sconta l'imposta (Tobin Tax) sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,2%, da calcolarsi sul valore della transazione. L'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e si applica a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.
Come disposto dal comma 494 «L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica (...) lettera d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500».
L'articolo 15, comma 1, lettera h), decreto Mef 21 febbraio 2013 (decreto attuativo della Tobin Tax) precisa che la non imponibilità vale anche per il «trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 (...) derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio". Le operazioni indicate nella direttiva sono, tra le altre, «…b) l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l'operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione». Per poter definire un'operazione come «operazione di ristrutturazione» la norma dispone che le quote sociali conferite debbano rappresentare «la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali». Ne deriva che le cause di esclusione dall'imposizione per le operazioni di ristrutturazione prevedono che siano conferite un insieme di quote o azioni che consentano alla società avente causa di avere il controllo sull'altra società.
Nella fattispecie rappresentata dall'istante, invece, tale elemento non sussiste avendo, la conferitaria, acquisito solo il 34,504% del capitale della società conferente, e quindi non la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, come previsto dalle disposizioni che disciplinano l'esenzione.

Riscossione/Web Tax

Provvedimento agenzia delle Entrate 25 gennaio 2021
Imposta sui servizi digitali: approvazione del modello per la dichiarazione
Con il provvedimento in esame è stato approvato il modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali (articolo 1, commi da 35 a 50, legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'articolo 1, comma 678, legge 27 dicembre 2019, n. 160), unitamente alle istruzioni per la sua compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il modello è da utilizzare per comunicare all'agenzia i dati relativi all'imposta dovuta e versata per il 2020. Con la stessa dichiarazione è inoltre possibile chiedere il rimborso, nel caso l'imposta sia stata pagata in eccesso, oppure riportare l'eventuale credito all'anno successivo.
Il modello dovrà essere presentato – entro il 30 aprile 2021 (in occasione della prima annualità applicativa è stato rinviato l'ordinario termine del 31 marzo di ogni anno) – dai soggetti esercenti attività d'impresa che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000 e, nel medesimo periodo, sempre singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato. In caso di designazione, la società del gruppo designata assolve al predetto obbligo per ciascuna società designante.
Si ricorda che la Digital Services Tax si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura, nel corso dell'anno solare, dei seguenti servizi digitali: veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Riscossione/Modello F24 EP

Circolare Ragioneria generale dello Stato 26 gennaio 2021, n. 3
Pagamenti effettuati con il modello F24 EP: sono tempestivi se i modelli sono inviati entro il giorno di scadenza
A partire dall'8 febbraio 2021, i versamenti effettuati tramite F24 EP dagli enti individuati dalla tabella A allegata alla legge 720/1984 sono considerati tempestivi anche se i modelli sono trasmessi all'agenzia delle Entrate entro la data di scadenza dei pagamenti.
La modifica nasce dal decreto Mef 28 agosto 2020 che ha revisionato le procedure di contabilizzazione dei versamenti di ritenute, imposte e contributi effettuati dai titolari di conti aperti presso la Tesoreria statale mediante il modello di pagamento unificato (le regole erano originariamente contenute nel decreto Mef 5 ottobre 2007 e nel decreto Mef 22 ottobre 2008).
In sostanza, il modello F24 EP viene equiparato all'ordinario modello F24 anche dal punto di vista dei termini di scadenza di invio del flusso telematico delle richieste di pagamento: la trasmissione dovrà essere considerata puntuale, anche se non anticipata di due giorni lavorativi.
In questo modo viene attuato il principio, già applicato alla generalità dei contribuenti, in base al quale il pagamento è puntuale qualora il modello è trasmesso entro la data di scadenza dello stesso. Questo allineamento è applicabile a tutti i modelli F24 EP da addebitare a decorrere dall'8 febbraio 2021, anche se inviati precedentemente.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 28 gennaio 2021, n. 6/E
Ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente dopo il conguaglio annuale: codici tributo
L'articolo 23, comma 3, Dpr 600/1973 prevede che «In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta».
L'articolo 38, comma 7, Dl 31 maggio 2010, n. 78, prevede che «Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare».
L'articolo 2, comma 3, Dl 5 febbraio 2020, n. 3 prevede che «I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio».
Premesso il cennato quadro normativo, al fine di tenere distinti i versamenti delle ritenute operate a decorrere dal 2021, ai sensi delle richiamate disposizioni, dopo le operazioni di conguaglio relative all'anno d'imposta precedente, l'agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo, distinguendo quelli da indicare nel modello F24 («1066», «4934» e «4935») e quelli da indicare nel modello F24 EP («103E», «193E» e «194E»).


Società/Conferimento di partecipazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 gennaio 2021, n. 57
Scambio di partecipazioni detenute in una holding: effetto di demoltiplicazione e rapporto partecipativo indiretto
Il documento prende in esame uno scambio mediante conferimento delle partecipazioni non di controllo detenute in una holding riguardo l'effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa (articolo 177, comma 2-bis, del Tuir).
Ai fini fiscali, con l'operazione di scambio mediante conferimento delle partecipazioni, la società conferitaria acquisisce ovvero integra – in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1, Codice civile, della società le cui quote partecipative sono «scambiate» (articolo 177, comma 2, del Tuir).
La disposizione fiscale non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. «regime a realizzo controllato»).
In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.
In deroga al criterio generale del «valore normale» di cui all'articolo 9 del Tuir, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, potrebbe risultare pari all'ultimo valore fiscale – presso ciascun soggetto conferente – della partecipazione conferita, con l'effetto che non verrebbe generata alcuna plusvalenza (neutralità indotta).
Ne consegue che i riflessi reddituali dell'operazione di conferimento in capo al soggetto conferente o ai conferenti sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.
Il successivo comma 2-bis estende il regime del «realizzo controllato» ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto (articolo 2359 citato), non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione (fissata dalla lettera a) della norma).
Nello specifico, il regime suddetto opera anche quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
Riguardo al requisito afferente il superamento delle soglie di «qualificazione» previste dal citato comma 2-bis per i conferimenti di partecipazioni detenute in holding – come nel caso esaminato dall'interpello in esame – l'agenzia delle Entrate osserva che la norma detta disposizioni riguardanti le modalità di determinazione del rapporto partecipativo indiretto che richiedono di tenere conto dell'effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa.
Occorre avere riguardo in tal senso all'entità delle partecipazioni indirettamente detenute, come affermato dal secondo periodo del citato comma in base al quale «le percentuali di qualificazione di cui alla precedente lettera a) (...) si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale» secondo la definizione rilevante ai fini del Tuir. Esse «si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa».
Per il tenore letterale della disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis, che impone il superamento delle percentuali indicate alla lettera a) per tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale secondo i criteri definiti dall'articolo 55 del Tuir, l'agenzia ritiene che «la presenza di partecipazioni sotto soglia indirettamente detenute precluda l'integrazione del requisito di cui alla lettera a) come applicabile, in base al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 177 del Tuir, alle società che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni e non consente la fruizione del regime fiscale in esame» (holding).
Pertanto, in merito al superamento delle soglie di partecipazione, per le holding si prevede che le percentuali di diritto di voto (e di partecipazione al capitale) si debbano riferire a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale ai sensi dell'art. 55 del Tuir, tenendosi altresì conto dell'effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa. Sul punto, si precisa che la presenza di partecipazioni «sotto soglia» indirettamente detenute (cd. partecipazioni di secondo livello) precluda l'integrazione del requisito sopra menzionato alle società che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni e non consente la fruizione del regime fiscale del realizzo controllato.


Dichiarazioni annuali/Irap e imposte dirette

Provvedimenti agenzia delle Entrate 29 gennaio 2021
Dichiarazione Irap 2021, modelli Redditi 2021 PF, SP, SC ed ENC e modello Consolidato 2021: approvazione
Sono stati approvati, con le relative istruzioni, la dichiarazione Irap, i modelli Redditi PF, SP, SC ed ENC e il modello Consolidato nazionale e mondiale relativi all'anno 2020 da presentare nel 2021.


Accertamento delle imposte/Isa

Provvedimento agenzia delle Entrate 28 gennaio 2021
Indici sintetici di affidabilità fiscale: dati rilevanti per l'applicazione e modelli di comunicazione
Il provvedimento individua i dati rilevanti per l'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2021 e approva, con le relative istruzioni, 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, che vanno utilizzati per il periodo d'imposta 2020 e sono parte integrante dei Modelli Redditi.


Anagrafe tributaria/Professionisti

Provvedimento agenzia delle Entrate 27 gennaio 2021
Albi professionali: comunicazioni all'Anagrafe tributaria di iscrizioni, variazioni e cancellazioni
Ordini, enti e uffici territoriali, che gestiscono albi, registri ed elenchi istituti per l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, tenuti a comunicare telematicamente (tramite Entratel) all'Anagrafe tributaria i dati relativi a iscrizioni, variazioni e cancellazioni, dal 2021 possono effettuare l'adempimento, oltre che direttamente, anche attraverso un intermediario abilitato (articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998) o tramite i loro Consigli nazionali.
Le previste procedure alternative – ispirate al Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005), che punta a estendere l'uso delle tecnologie dell'informazione in un'ottica di semplificazione degli adempimenti – non spostano, però, la titolarità dell'obbligo che rimane sempre a carico dell'ordine territoriale, anche nel caso in cui questo abbia consegnato i dati a terzi delegati.
Il termine per le comunicazioni è fissato al 30 giugno di ciascun anno, con riferimento alle variazioni intervenute l'anno precedente.


Agevolazioni/Tasso di attualizzazione e rivalutazione

Dm Sviluppo economico 30 dicembre 2020, GU 28 gennaio 2021, n. 22
Agevolazioni alle imprese: tasso di attualizzazione e rivalutazione
A decorrere dal 1° gennaio 2021, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni alle imprese è fissato nella misura dello 0,55%.