I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 22 al 30 settembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Aiuti ter/Agevolazioni

Dl 23 settembre 2022, n. 144, GU 23 settembre 2022, n. 223

Decreto Aiuti ter: ulteriori misure fiscali a sostegno di imprese e famiglie

Il Decreto, in vigore dal 24 settembre 2022, contiene le seguenti misure fiscali e di sostegno.

Crediti d'imposta per l'energia

Per far fronte all'incremento dei prezzi dell'energia si prevede l'incremento dei bonus e l'estensione dei beneficiari. In particolare: 1) per le imprese energivore il bonus è pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022; 2) per le imprese gasivore il bonus è pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici; 3) per le imprese non energivore, dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, il bonus è pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022; 4) per le imprese non gasivore il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L'utilizzo in compensazione può avvenire entro il 31 marzo 2023 (a tale data viene prorogato anche il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2022, entro cui utilizzare gli analoghi contributi spettanti per i consumi del terzo trimestre; cfr. articolo 6, Dl 115/2022). Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei bonus (inclusi quelli relativi al terzo trimestre) dovranno comunicare all'agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del restante credito, l'importo maturato nel 2022.

Agricoltura e pesca

Per il settore di agricoltura e pesca, inclusi i soggetti esercenti attività agromeccanica (codice Ateco 1.61), è esteso al quarto trimestre 2022 il bonus per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per la trazione dei mezzi impiegati nell'attività d'impresa. L'agevolazione (20% di quanto speso, al netto dell'Iva) spetta anche per i carburanti utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. L'utilizzo e gli obblighi di comunicazione sono i medesimi di quelli previsti per imprese energivore (e non) e gasivore (e non).

Accisa sui carburanti

La riduzione delle accise è prorogata a tutto il mese di ottobre 2022 (la proroga fino al 17 ottobre era stata prevista dal Dm 13 settembre 2022).

Altri contributi straordinari

Sono previste specifiche indennità a sostegno dei seguenti settori/soggetti, per far fronte all'aumento dei costi dell'energia e dei carburanti: 1) gestione dei servizi di trasporto pubblico (locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario); 2) attività sportive, in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive, che gestiscono impianti sportivi e piscine; 3) Terzo settore (ed enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale in favore di persone con disabilità; 4) gestione di sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura; 5) gestione delle scuole paritarie; 6) patronati, mediante la previsione di un contributo una tantum di 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, a parziale compensazione dei costi sostenuti per le utenze di luce e gas.

Bonus 150 euro

È riconosciuta l'erogazione, nel mese di novembre 2022, di un'indennità di 150 euro per lavoratori dipendenti (con retribuzione imponibile del mese di novembre non superiore a 1.538 euro). Le somme verranno riconosciute in via automatica dal datore di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di ulteriori una tantum (per pensionati e altre categorie di soggetti). I datori di lavoro potranno compensare il credito maturato per le somme erogate ai dipendenti attraverso la denuncia mensile all'Inps (articolo 44, comma 9, Dl 269/2003). Beneficiati della misura di sostegno sono anche pensionati, disoccupati e titolari di reddito di cittadinanza.

Sanatoria bonus ricerca e sviluppo

Slitta a fine ottobre 2022 (rispetto alla precedente scadenza del 30 settembre 2022) la scadenza per aderire alla regolarizzazione degli indebiti utilizzi del bonus ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019 (articolo 5, commi 7-12, Dl 146/2021). Resta ferma la scadenza del versamento, fissata al 16 dicembre 2022 (intero importo o prima delle tre rate annuali).

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 settembre 2022, n. 474

Cessioni di gas medicinali: aliquota applicabile

I chiarimenti riguardano l'aliquota Iva applicabile alle cessioni di gas medicinali e di gas dispositivi medici (nel caso si tratta di azoto liquido DM, carbonio diossido DM, miscele di gas DM, argon D) e, in particolare, la riconducibilità di tali prodotti tra i gas per uso terapeutico con applicazione dell'Iva al 4% di cui al numero 32), Tabella A, Parte II, Dpr 633/1972. Già con la risoluzione agenzia delle Entrate 55/E/2010 è stato precisato che i gas medicinali, rientranti nella categoria dei medicinali ai sensi del Dlgs 219/2006, sono da considerarsi gas per uso terapeutico cui si applica l'aliquota Iva del 4%. Inoltre, gli elementi necessari di carattere tecnico per tale assimilazione sono stati forniti in precedenza dall'Aifa. In particolare, per quanto concerne i gas dispositivi medici, la qualificazione degli stessi nell'ambito della categoria dei gas di cui al citato numero 32) comporta una verifica circa la natura e la finalità terapeutica degli stessi, da effettuarsi sulla base di accertamenti tecnici che, in quanto tali, esulano dalle competenze dell'Amministrazione finanziaria né può essere attivata in sede di interpello (circolari agenzia delle Entrate 9/E/2016 e 21/E/2022). La società istante ritiene che, visto che lo scopo ultimo dei "gas DM" coincide con quello dei "gas medicinali" (di per sé appartenenti alla categoria dei medicinali) che, a loro volta, appartengono alla famiglia dei gas terapeutici, si debba applicare anche ai primi l'aliquota ridotta. La finalità terapeutica dei prodotti in questione, precisa l'azienda rimandando ai chiarimenti forniti dal ministero della Salute al riguardo, è indicata dal fornitore nel momento in cui ne individuala la destinazione d'uso e appone il marchio Ce. L'agenzia delle Entrate precisa che per l'applicazione dell'aliquota 4% risulta indispensabile avere un parere dell'Aifa, competente in materia, che ha il compito di appurare se tali prodotti (gas dispositivi medici) sono assimilabili, per natura e scopo, ai gas a uso terapeutico.

Irpef/Agevolazioni

Dpcm 4 agosto 2022, GU 29 settembre 2022, n. 228

Forze armate e di polizia: riduzione dell'Irpef e delle relative addizionali

Per il periodo d'imposta 2022 viene quantificata in 491 euro (importo massimo) la riduzione dell'imposta lorda in favore del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in costanza di servizio nel periodo d'imposta in corso. I beneficiari devono aver percepito nell'anno 2021 un reddito di lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.974 euro. Il sostituto d'imposta applica la riduzione d'imposta in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2022 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2022 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata.

Agevolazioni/Indennità

Dm Lavoro e Politiche sociali 19 agosto 2022, GU 24 settembre 2022, n. 224

Una tantum 200 euro per autonomi e professionisti: disposizioni attuative

Il Decreto è attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 33, Dl 50/2022 (Decreto Aiuti) che prevedono l'erogazione di un'indennità una tantum di 200 euro. Beneficiari sono lavoratori autonomi e professionisti con un reddito complessivo del 2021 non superiore a 35.000 euro, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alle Gestioni Inps (ad esempio artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi, professionisti iscritti alla Gestione separata), come pure professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Dlgs 509/1994 e al Dlgs 103/1996 (ad esempio, dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.). Il soggetto interessato deve presentare apposita domanda all'Inps o alla cassa ordinistica di appartenenza e le somme verranno erogate – nel limite delle risorse stanziate (600 milioni di euro, di cui 95,6 milioni di euro destinati ai professionisti con Cassa) – sulla base dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte. Si resta in attesa dell'emanazione delle modalità operative per la presentazione delle domande. Si segnala che l'articolo 20, Dl 144/2022 (Decreto Aiuti-ter) ha previsto un incremento di 150 euro dell'indennità in parola in favore dei soli lavoratori autonomi e professionisti con reddito complessivo 2021 non superiore a 20.000 euro.

Agevolazioni/Imposta sostitutiva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 settembre 2022, n. 471

Pensionati esteri trasferiti in Sud Italia: applicazione della tassazione sostitutiva

L'articolo 24-ter, Dpr 917/1986 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva per le pensioni estere, nella misura del 7%, a patto che il percettore delle somme provveda a trasferire la propria residenza "in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti". In tal caso il soggetto può "optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione". Il regime agevolato non è precluso a chi percepisce già una pensione dall'istituto previdenziale italiano. Quindi il cittadino italiano, che – dopo aver lavorato per anni in Germania – trasferisce la propria residenza in uno dei Comuni del Sud Italia elencati dalla norma, può accedere al regime che prevede un'imposta sostitutiva dell'Irpef, pari al 7%, sulle pensioni maturate all'estero, anche se lo stesso risulta essere percettore di una pensione ordinaria di vecchiaia erogata dall'Inps (per attività lavorativa precedentemente svolta in Italia).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 settembre 2022, n. 473

Industria 4.0: momento di effettuazione dell'investimento

L'agenzia ritorna sull'importanza del momento di effettuazione dell'investimento per individuare l'agevolazione spettante (iper-ammortamento e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi). Il Fisco afferma che, se la consegna del bene è determinante ai fini traslativi (articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir), la stessa dovrà essere considerata per individuare il momento di effettuazione dell'investimento, e, dunque, per "incardinare" il bene nella corretta disciplina agevolativa (iper-ammortamento o credito d'imposta per beni strumentali). L'istante chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle norme agevolative relativamente a tre investimenti rientranti nel paradigma Industria 4.0, realizzati a decorrere dal 2019 mediante un contratto di appalto a terzi. Il dubbio della società riguarda l'imputazione temporale dei costi degli investimenti poiché i momenti di emissione e pagamento delle fatture, di precollaudo e di collaudo definitivo per ciascuno dei tre investimenti risulta differito nel tempo rispetto alla sottoscrizione del contratto di appalto e ricade, a seconda del caso, nei diversi periodi temporali a cui afferiscono tre diverse agevolazioni (iper-ammortamento ai sensi dell'articolo 1, commi 60-65, legge 145/2018 e credito d'imposta ai sensi dell'articolo 1, commi 184-197, legge 160/2019 e dell'articolo 1, commi 1051-1063, legge 178/2020). Il parere reso dal Fisco si fonda su alcune clausole contrattuali utilizzate, nel caso di specie, per tutti e tre gli investimenti ove si prevede che: 1) il titolo di proprietà del bene si trasferisca dal fornitore alla società già al momento della consegna e non al momento della sottoscrizione del verbale di accettazione definitiva. Per l'agenzia con tale clausola le parti hanno inteso inequivocabilmente conferire alla consegna un ruolo determinante ai fini traslativi, quindi preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente. Queste ultime, infatti, seppur importanti ai fini del funzionamento dei macchinari, sono state considerate dalle parti del contratto come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni; 2) la sottoscrizione del verbale di accettazione definitiva non produca il trasferimento della proprietà, ma rivesta solo un ruolo di garanzia per il completo adempimento delle obbligazioni dei fornitori che non incide né immediatamente inficia il trasferimento della proprietà; 3) due rate (su cinque totali) del prezzo complessivamente pattuito vengano versate prima della consegna del macchinario e le tre rate residue vengano pagate dopo la consegna, quando la società è già divenuta proprietaria dell'intero bene. Sulla base di queste pattuizioni, secondo cui rileva il momento della consegna, non si configura – nel caso di specie – l'ipotesi dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento dei lavori, di cui alla circolare agenzia delle Entrate 30 marzo 2017, n. 4/E. Inoltre, per individuare la disciplina agevolativa applicabile, si dovrà tenere conto anche dell'eventuale "prenotazione" del bene allorché ricorrano le condizioni richieste dalla norma (formalizzazione dell'impegno contrattuale entro il 31 dicembre di un dato anno e consegna dal bene entro il 30 giugno/31 dicembre dell'anno successivo).

Immobili/Bonus edilizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 settembre 2022, n. 475

Abbattimento di barriere architettoniche: detrazione anche in favore dei soggetti Ires

La detrazione d'imposta del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche – di cui all'articolo 119-ter, Dl 19 maggio 2020, n. 34 – spetta anche ai soggetti Ires. Nel caso di specie vengono effettuati interventi migliorativi dell'accessibilità nei locali commerciali detenuti in locazione. Si tratta di un orientamento conforme alla norma e già espresso nella prassi del Fisco. Rientrano, infatti, nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali; cfr. circolare agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, n. 23/E, paragrafo 3.5). L'agevolazione spetta per gli interventi in parola realizzati su edifici già esistenti, mentre è esclusa per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile e per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia". La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: 1) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 2) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 3) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. Anche i soggetti Ires potranno, altresì, optare – in alternativa alla fruizione della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi - per la cessione corrispondente alla detrazione spettante o per lo sconto in fattura (articolo 121, comma 2, lettera f-bis, Dl 34/2020).

Redditi di lavoro autonomo/Rimborsi spese

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 settembre 2022, n. 482

Rimborsi delle spese inerenti all'esercizio della professione

Vengono forniti chiarimenti in ordine alla rilevanza ai fini Irpef delle somme conseguite a titolo di rimborso di spese inerenti all'esercizio dell'attività professionale (articolo 54 del Tuir). Nel caso esaminato, il professionista ha percepito, all'esito un procedimento di mediazione (articolo 5, comma 1, Dlgs 28/2010) su una controversia in materia di locazione, una somma di denaro per la restituzione di quanto pagato in eccesso (e dedotto nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo) per canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività. Con la risoluzione 356/E/2007 l'agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme dirette a risarcire le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il rimborso di "un costo che, in quanto inerente all'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'articolo 54 del Tuir, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Anche a questa ulteriore somma, pertanto, dev'essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi". Richiamando la precedente risoluzione agenzia delle Entrate 106/E/2010, viene ribadito che costituiscono reddito di lavoro autonomo i rimborsi di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili: per "ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta". Pertanto, le somme ricevute dal professionista, che costituiscono rimborso di spese inerenti all'esercizio dell'attività, saranno imponibili ai sensi dell'articolo 54 del Tuir, concorrendo alla formazione del reddito nell'anno di incasso.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati/Somme non spettanti

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 22 settembre 2022, n. 467 e 26 settembre 2022, n. 470

Restituzione di somme tassate in anni precedenti e indebitamente percepite

Con la Risposta 470, l'agenzia fornisce indicazioni sulla modalità di restituzione al sostituto d'imposta di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti, ai sensi dell'articolo 10, commi 1, lettera d-bis, e 2-bis del Tuir. Si ricorda che l'articolo 150, Dl 34/2020 ha introdotto nell'articolo 10 del Tuir il comma 2-bis il quale prevede espressamente che «Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili». Il sostituto d'imposta recupera le ritenute Irpef versate all'Erario all'atto della corresponsione delle somme, riconoscendo un credito d'imposta pari al 30% delle somme restituite al netto delle ritenute. L'agenzia chiarisce che: 1) in caso di somme da restituire al sostituto d'imposta (nel caso di specie, un ente pensionistico) a seguito di atti amministrativi (nel caso di specie, delibere della Giunta esecutiva), derivanti da sentenze, se il provvedimento amministrativo origina da una sentenza passata in giudicato antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 150 suddetto (ossia al 19 maggio 2020), la restituzione dev'essere fatta al lordo anche nel caso in cui avvenga successivamente al 1° gennaio 2020, salvo diverso successivo accordo tra le parti. Anche con la Risposta 467 viene ribadito che la restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute Irpef opera per quelle restituite dal 1° gennaio 2020, facendo salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, ovvero già definiti alla data dal 19 maggio 2020; 2) in assenza di contenziosi giuridici ed in presenza di comunicazioni unilaterali del sostituto d'imposta inviate alla controparte per richiedere la restituzione delle somme non spettanti, ai fini dell'applicazione della norma in commento, tali comunicazioni possono o meno rilevare solo al momento in cui tali atti assumono valenza esecutiva definitiva in capo al destinatario, che non potrà più opporsi ai medesimi. Nel caso di specie, in assenza di una definitività della pretesa, il sostituito corrisponde le somme precedentemente percepite al netto delle ritenute; 3) il sostituto d'imposta potrà avvalersi del credito d'imposta nel momento in cui non può essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione, quindi a seguito di sentenza divenuta definitiva o di accordo tra le parti. Inoltre, nelle more della definitività della pretesa, se il sostituito corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d'imposta nel periodo in cui è avvenuta la restituzione. Inoltre, nel caso in cui la restituzione sia relativa ad importi afferenti a più periodi d'imposta, il sostituto d'imposta deve sottrarre dall'importo lordo, che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all'indebito, distintamente per ogni annualità alla quale si riferisce l'indebito (circolare agenzia delle Entrate 14 luglio 2021, n. 8/E, paragrafo 3). Infine, viene precisato che: a) in caso di parziale restituzione delle somme in assenza di sentenza passata in giudicato e di accordo tra le parti, quindi in mancanza di una definitività della pretesa, la Cassa può usufruire del credito d'imposta solo sulla somma effettivamente restituita dal sostituito; b) anche nel caso di restituzione al netto di somme relative a redditi di lavoro autonomo, al sostituto compete il credito d'imposta in commento; c) della restituzione delle somme, nonché dell'emersione del credito d'imposta, il sostituto d'imposta dovrà dare evidenza, rispettivamente, nella Certificazione Unica (CU) rilasciata e nel modello 770.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati/Arretrati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 settembre 2022, n. 468

Niente tassazione separata per incentivi arretrati

Sulla base degli articoli 51, comma 1, primo periodo, e 17, comma 1, lettera b) del Tuir l'agenzia chiarisce che i datori di lavoro, in caso di erogazione di arretrati (redditi maturati in uno o più periodi precedenti) legati al rinnovo della contrattazione collettiva, devono prestare particolare attenzione alla corretta applicazione della tassazione separata. Questo regime fiscale non è applicabile nel caso in cui la contrattazione incida sulle retribuzioni incentivanti. Infatti, il regime della tassazione separata trova applicazione soltanto nelle specifiche ipotesi previste dalla normativa, tra cui l'erogazione di arretrati a seguito di rinnovo di Contratti collettivi nazionali integrativi (Risposta Interpello 22 settembre 2022 n. 486). L'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir consente di individuare due ipotesi in cui trova applicazione la tassazione separata: 1) cause giuridiche per l'emanazione di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi, che individuano spettanze riferite al periodo o periodi precedenti il momento dell'erogazione (circolare ministero delle Finanze 23/1997). Nel caso in cui ricorra una delle descritte "cause giuridiche", per cui sono corrisposti emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, non dev'essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione; 2) situazioni di fatto che impediscono il pagamento delle somme riconosciute entro i termini ordinari. La presenza di oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento, secondo la prassi dell'agenzia, non può essere provata attraverso il criterio individuato da costante giurisprudenza, ossia nel caso di ritardo superiore a 120 giorni, in quanto non si tratta di un criterio individuato dal legislatore. Dal che deriva che si applica la tassazione separata alle somme corrisposte in relazione al periodo in cui interviene l'accordo sindacale, qualora il loro pagamento debba avvenire l'anno successivo (risoluzione agenzia delle Entrate 16 marzo 2004, n. 43/E). In relazione alla retribuzione accessoria, ossia gli emolumenti incentivanti, sono necessarie alcune ulteriori precisazioni, in quanto in questo caso l'anzidetto regime fiscale può trovare applicazione soltanto in relazione agli incentivi relativi agli anni precedenti la stipula del nuovo accordo. Per quanto riguarda gli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati, corrisposti nell'anno successivo a quello cui gli obiettivi sono raggiunti, è la stessa natura degli emolumenti che comporta, generalmente, l'erogazione nell'anno successivo (risoluzione agenzia delle Entrate 379/E/2002): quindi, la tassazione separata non si applica non solo se gli emolumenti sono corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono, ma anche nel caso in cui l'erogazione nell'anno successivo sia fisiologica in considerazione della natura dell'emolumento e non dipenda da una causa giuridica sopravvenuta (ad esempio, se il contratto collettivo è stipulato nell'anno successivo a quello di riferimento). Questa interpretazione vale in relazione al pagamento dei compensi professionali degli Avvocati dipendenti: la contrattazione collettiva prevede che il saldo della liquidazione delle competenze professionali poste a carico delle controparti avvenga nell'anno successivo, quindi, anche tali emolumenti vengono erogati l'anno dopo come incentivo della performance dell'anno precedente, seguendo la stessa logica di remunerare nell'anno successivo la performance dell'anno precedente per cui in maniera fisiologica il pagamento avviene nel periodo successivo. L'ultimo aspetto oggetto di interpello riguarda il recupero delle maggiori imposte versate per errata applicazione della tassazione ordinaria, invece della tassazione separata, agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente. In questa ipotesi si applica l'articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir, che consente la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare eventualmente non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi successivi. In alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto (Dm 5 aprile 2016). Il successivo comma 2-bis del medesimo articolo 10 prevede, inoltre, che "le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili". La richiamata disposizione consente al datore di lavoro di recuperare dai lavoratori, attraverso la restituzione, le somme erogate al lordo delle ritenute in applicazione della tassazione ordinaria e di procedere a nuova erogazione, applicando la tassazione separata. In sostanza, il legislatore ha disciplinato espressamente una modalità di restituzione delle somme già assoggettate a tassazione, che si aggiunge a quella già prevista (al "lordo" della ritenuta) dalla citata lettera d-bis), disponendo la restituzione al "netto" della ritenuta. Il richiamato meccanismo consente di rettificare l'errata applicazione del regime di tassazione: quindi, in relazione alle somme corrisposte dal sostituto d'imposta nel 2019, se ricorrono i presupposti per la tassazione separata anziché per quella ordinaria, le somme erroneamente assoggettate a tassazione ordinaria in tale anno possono essere restituite al lordo delle ritenute operate (il sostituto d'imposta è tenuto a recuperare le somme indebitamente erogate al lordo delle ritenute applicate, potendo il dipendente dedurre, il medesimo ammontare lordo, dal proprio reddito complessivo; cfr. la circolare agenzia delle Entrate 14 luglio 2021, n. 8/E) e successivamente erogate nuovamente con applicazione del regime di tassazione separata.

Redditi di impresa/Rivalutazione

Provvedimento agenzia delle Entrate 29 settembre 2022

Revoca del regime di rivalutazione/riallineamento: restituzione dell'imposta sostitutiva e presentazione della dichiarazione integrativa

L'agenzia delle Entrate ha reso note le modalità per la restituzione dell'imposta sostitutiva assolta per le imprese che decidono di revocare gli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento operati nel bilancio 2020 ai sensi dell'articolo 110, Dl 104/2020 (articolo 1, commi 624 e 624-bis, legge 234/2021 – Legge di bilancio 2022). In sostanza, i soggetti che entro il 29 settembre 2022 hanno perfezionato l'opzione per la rivalutazione (ma anche il riallineamento o l'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta), ossia coloro che hanno validamente indicato le operazioni in esame nel quadro RQ del modello Redditi 2021 (indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive; cfr. circolare agenzia delle Entrate 6/E/2022 e Risposta Interpello 443/222), e che decidono di revocarla per via delle più stringenti disposizioni normative successivamente emanate, possono compensare l'imposta sostitutiva del 3% versata. La compensazione può avvenire senza la limitazione prevista dall'articolo 34, legge 388/2000 (2 milioni di euro annui) o dall'articolo 1, comma 53, legge 244/2007 (250.000 euro per i crediti di natura agevolativa). È ammessa, in alternativa, la richiesta di rimborso dell'imposta sostitutiva versata. Il provvedimento non limita la scelta dell'opzione a coloro che hanno fruito della rivalutazione dei marchi e dell'avviamento, ma è ammessa per l'intero maggior importo delle singole attività rivalutate o riallineate. A seguito della revoca della rivalutazione vengono ripristinati i precedenti valori fiscali e cessa il vincolo di sospensione d'imposta della riserva iscritta a patrimonio netto, salvo che la revoca non riguardi la sola opzione per l'affrancamento del saldo attivo (in quest'ultimo caso la riserva resta in sospensione d'imposta). Al fine di comunicare la revoca dell'opzione occorre presentare un'integrativa per l'annualità 2020, entro il 28 novembre 2022 (60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame). I soggetti che avevano titolo per godere della rivalutazione gratuita (ad esempio, il settore alberghiero e termale; articolo 6-bis, Dl 23/2020) possono decidere di trasformare l'opzione della rivalutazione a pagamento in quella gratuita (circolare 6/E/2022).

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 24 settembre 2022, n. 224

Indice dei prezzi al consumo di agosto 2022

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente dello 0,8%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente dell'8,1%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del 10,4%.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 23 settembre 2022, n. 50/E

Definizione delle liti in Cassazione: codici tributo

Sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 5, legge 31 agosto 2022, n. 130. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: LP30 relativo a IVA e relativi interessi; LP31 relativo a Altri tributi erariali e relativi interessi; LP32 relativo a Sanzioni relative ai tributi erariali; LP33 relativo a IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi; LP34 relativo a Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF; LP35 relativo a Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi; LP36 relativo a Sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Per consentire il versamento, da effettuare in un'unica soluzione (non è ammesso il pagamento rateale), delle somme, parametrate al valore della controversia, i codici sono da esporre nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna riferita agli importi a debito versati. Nel campo che accoglie il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, unitamente all'indicazione, nel campo "codice identificativo", del codice 71 (soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio). Si ricorda che la definizione è ammessa in favore dei contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito; il modello e i termini per il versamento sono stati stabiliti con Provvedimento agenzia delle Entrate 16 settembre 2022, il quale ha previsto che vada eseguito un distinto versamento per ciascuna controversia autonoma e che è esclusa la compensazione.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 23 settembre 2022, n. 51/E

Bonus imprese turistiche: codice tributo per i cessionari

Viene istituto il codice tributo 7741 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili, acquistato dai cessionari (articolo 5, Dl 27 gennaio 2022, n. 4). La norma agevolativa ha previsto, infatti, che "In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone". Con il Provvedimento agenzia delle Entrate 30 giugno 2022 sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione del bonus. Si precisa che: a) la comunicazione della cessione del credito d'imposta avviene esclusivamente a cura del cedente, mediante la compilazione della sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione; b) per ciascun contratto di locazione oggetto della cessione del credito, questo va ceduto interamente, senza possibilità di cessione parziale; c) il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto mediante le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate. Dopo l'accettazione, il cessionario utilizza il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 23 settembre 2022, n. 52/E

Attività di ricerca e sviluppo per farmaci e vaccini: codice tributo

È stato istituito il codice tributo 6981 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all'articolo 31, comma 1, Dl 25 maggio 2021, n. 73. L'agevolazione spetta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, per un importo massimo di 20 milioni di euro annui. È utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.

Dogane/Carburanti

Determinazione, agenzia delle Dogane 29 settembre 2022

Carburanti in giacenza: modello di comunicazione

È stato approvato il modello da utilizzare per la comunicazione, in forma cumulativa, dei dati relativi ai quantitativi di benzina, gasolio e Gpl usati come carburanti nonché di gas naturale usato per autotrazione, giacenti nei serbatoi alla data di scadenza del periodo di vigenza della rideterminazione, in riduzione, delle relative aliquote di accisa (articolo 8, comma 3, Dl 115/2022). L'obbligo – avente scadenza il 7 ottobre 2022 – è posto in capo agli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e agli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti.