I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 22 agosto al 9 settembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali delle ultime tre settimane

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di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 agosto 2022, n. 430

Pagamenti dei pasti tramite app: non si applica aliquota agevolata

Un'app, collegata ad un circuito, attraverso la quale viene effettuato il pagamento del ristorante per conto del datore di lavoro non consente l'applicazione dell'aliquota Iva nella misura del 4%. Ciò, in quanto il circuito collegato all'app non eroga un servizio sostitutivo di mensa aziendale, ma si limita a pagare l'esercizio pubblico attraverso un credito che il datore di lavoro ha messo a disposizione attraverso l'app. Quest'ultima, di fatto, rappresenta un mero mezzo di pagamento. Per verificare se una somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti sia riconducibile alla categoria dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (circolare agenzia delle Entrate 326/1997) o a quello della mensa diffusa (risoluzione agenzia delle Entrate 65/E/2005) occorre aver riguardo non solo alle modalità attraverso le quali la prestazione viene resa, ma anche alla presenza di eventuali convenzioni tra i partecipanti al contratto di somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso esaminato in sede di interpello, invece, l'app predisposta dalla società incorpora un credito, utilizzato dal dipendente per pagare la consumazione presso il ristorante convenzionato, nel giorno e nell'ora preferiti, nei limiti ovviamente del credito precostituito dal datore di lavoro. Non sono presenti, nelle convenzioni esaminate, clausole finalizzate ad evitare un impiego improprio dell'app, come il suo utilizzo da parte del solo dipendente, limitatamente ad una sola prestazione giornaliera, nei giorni di effettiva presenza in servizio e nell'orario stabilito per la pausa pranzo. Nella prassi dell'agenzia è stato chiarito che la card elettronica (l'app ne rappresenta la sua evoluzione) non rappresenta titolo di credito, ma consente unicamente di individuare il dipendente che quel giorno ha diritto a ricevere la somministrazione del pasto. Pertanto, nei confronti del dipendente, la carta assume la funzione di rappresentare esclusivamente il pasto cui il soggetto interessato ha diritto, nei termini concordati tra datore di lavoro ed esercente pubblico, e non il corrispondente valore monetario utilizzabile eventualmente per l'acquisto di beni diversi presso l'esercizio convenzionato. In definitiva, nel caso di utilizzo di un'app che incorpora un credito, utilizzato dal dipendente per pagare i pranzi, non è possibile ricondurre l'operazione nell'ambito delle discipline della mensa diffusa e dei servizi sostitutivi di mensa aziendale, con l'effetto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4% prevista dal numero 37) della Tabella A, Parte II, Dpr 633/1972, bensì quelli per l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% di cui al numero 121) della Parte III della medesima Tabella.

Iva/Rappresentante fiscale

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 settembre 2022, n. 442

Nomina del rappresentante fiscale da parte di un soggetto non residente

Viene fornito un chiarimento circa una delle modalità di nomina del rappresentante fiscale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, Dpr 441/1997, da parte di un soggetto non residente. L'agenzia ammette anche che la procedura di nomina avvenga mediante lettera annotata presso un ufficio dell'agenzia delle Entrate. Si ricorda che, a mente della citata disposizione normativa, ai fini Iva la nomina di un rappresentante fiscale di un soggetto non residente in Italia può avvenire secondo tre modalità alternative: 1) atto pubblico; 2) scrittura privata registrata; 3) lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio Iva competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. In difetto di uno degli atti ufficiali sopra richiamati si concretizza un'ipotesi di mancata nomina. Quanto all'ultima procedura, viene chiarito che la lettera di nomina può essere redatta in carta libera e dev'essere presentata all'ufficio dell'agenzia delle Entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita Iva (con la quale, peraltro, avviene anche l'iscrizione al registro VIES al fine di effettuare operazioni intracomunitarie). Devono essere riportati i dati identificativi del soggetto passivo estero rappresentato e del soggetto passivo d'imposta italiano rappresentante. La lettera dev'essere sottoscritta, davanti al funzionario dell'Ufficio, dal soggetto che abbia potere di firma per conto del soggetto estero e dal soggetto che eventualmente abbia potere di firma per conto del rappresentante italiano. Per comprovare i poteri del firmatario, la società estera è tenuta ad esibire la certificazione del Tribunale o una procura notarile di conferimento di poteri, ed entrambe le parti dovranno esibire i documenti di identità (Risoluzione ministero delle Finanze 29 gennaio 1998 n. 3). L'agenzia ricevente la richiesta, espletati i dovuti controlli, provvede all'annotazione della lettera di nomina contestualmente alla sua ricezione, rilasciando all'interessato idonea documentazione attestante l'avvenuto inserimento in apposito registro. Inoltre, la nomina del rappresentante fiscale può risultare anche da atto autenticato da un notaio di Stato estero aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia con legge 1253/1966), legalizzato dal console generale dell'Italia presso lo Stato estero oppure munito del timbro Apostille (il quale certifica che il notaio o l'Autorità governativa che ha rilasciato il documento è effettivamente autorizzato a farlo e sostituisce la legalizzazione). Infine, la nomina del rappresentante fiscale dev'essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione di operazioni attive e passive, territorialmente rilevanti in Italia. Sul punto, si rammenta che, diversamente dal rappresentante fiscale, nel caso di identificazione diretta (ammessa per i soli soggetti stabiliti in Stati Ue o con accordi di reciproca assistenza) è ammesso il completamento della procedura successivamente all'effettuazione di operazioni attive e passive. In tale ipotesi, secondo l'agenzia, è ammesso il recupero dell'imposta assolta sugli acquisti, nei termini di cui all'articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972, pur restando dovute le sanzioni connesse alle violazioni relative alle operazioni attive effettuate, comunque regolarizzabili avvalendosi del ravvedimento operoso (risoluzioni n. 301/E/2002 e n. 31/E/2005). Da ultimo, si conferma che un soggetto passivo può assumere la rappresentanza fiscale di più soggetti non residenti, e quindi può essere intestatario di più numeri di partita Iva, oltre a quello al medesimo attribuito. Ne discende l'obbligo, per il predetto soggetto, di adottare una contabilità separata ai fini Iva, per distinguere le diverse posizioni fiscali (compresa la propria) relative ai diversi soggetti rappresentati. Diversamente, il soggetto estero non può essere rappresentato in Italia da più soggetti passivi (risoluzione n. 66/E/2002).

Iva/Aliquote

Risoluzione agenzia delle Entrate 6 settembre 2022, n. 47/E

Fornitura di gas e servizi accessori: aliquota applicabile

Al fine di ridurre il costo finale del gas per gli utenti, l'articolo 2, comma 1, Dl 130/2021 (Decreto Taglia bollette) ha previsto l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'Iva. Nello specifico, la norma dispone che – in via temporanea e in deroga alle norme contenute nel Dpr 633/1972 – le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (di cui all'articolo 26, comma 1, Dlgs 504/1995, Testo Unico sulle accise) contabilizzate nelle fatture emesse sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%. La misura agevolativa è stata più volte prorogata; da ultimo, con l'articolo 1-quater, Dl 50/2022 (Decreto Aiuti), con il quale il legislatore ha sostanzialmente esteso il medesimo trattamento agevolato al terzo trimestre 2022. L'aliquota Iva agevolata si applica all'intera fornitura del gas resa all'utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea. Inoltre, in considerazione della ratio della norma, non si applica alcuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all'aliquota ordinaria. Pertanto, la riduzione di aliquota opera sia per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10% sia per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%.

Irpef/Ritenute

Provvedimenti agenzia delle Entrate 7 settembre 2022

Percipienti somme soggette a ritenuta operanti presso gli organi dello Stato: invio degli elenchi

Con quattro diversi provvedimenti, sono stabilite le modalità di trasmissione all'agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nel periodo d'imposta 2021 dai seguenti organi: Amministrazione della Presidenza della Repubblica, Amministrazione della Corte Costituzionale, Amministrazione della Camera dei Deputati e Amministrazione del Senato della Repubblica. I dati fiscali – relativi ai versamenti, ai crediti e alle compensazioni effettuate sulle somme e valori assoggettati a ritenuta d'acconto – nonché gli altri dati previsti dalla normativa vigente dovranno essere comunicati entro il 31 ottobre 2022, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2022.

Immobili/Bonus edilizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 settembre 2022, n. 444

Eliminazione delle barriere architettoniche: detrazione anche per gli immobili locati

L'articolo 119-ter, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), introdotto dall'articolo 1, comma 42, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), ha previsto una speciale detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione, a valere ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, si decurta dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Questa agevolazione si affianca a quella, posta a regime dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir, che dà diritto ad una detrazione del 50% dall'Irpef per gli interventi di abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche (detti interventi danno diritto anche al Superbonus 110% se si qualificano come interventi trainati degli interventi di ecobonus o di sisma bonus; cfr. Faq agenzia delle Entrate 28 gennaio 2022). L'agenzia chiarisce che il beneficio di nuova introduzione spetta anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione da parte delle imprese, e anche se l'intervento viene effettuato dall'impresa. La conclusione, cui giunge l'Amministrazione finanziaria, è supportata dal fatto che la norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio. Pertanto, rispetto all'ambito oggettivo (gli immobili), si deve ritenere che l'agevolazione spetti in maniera ampia, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Si ricorda che la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal Dm 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Con riferimento al quesito posto in sede di interpello, l'agenzia conclude che la detrazione spetta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali". Quindi la società istante può fruire della detrazione di cui dell'articolo 119-ter del Decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione. In analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio, la detrazione può spettare ai detentori dell'immobile a condizione che questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano detenuti in base ad un titolo idoneo, come un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Agevolazioni/Tasso di attualizzazione e rivalutazione

Dm Sviluppo economico 1°settembre 2022, GU 6 settembre 2022, n. 208

Agevolazioni alle imprese: fissato il tasso di attualizzazione e rivalutazione

Il Decreto concerne la variazione del tasso di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese: a partire dal 1° settembre 2022 – in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE 19 gennaio 2008, n. 14) – il tasso da applicare è pari all'1,71%.

Accertamento delle imposte/Antiriciclaggio

Dm 31 maggio 2022, GU 6 settembre 2022, n. 208

Registro dei soggetti convenzionati e agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica: comunicazioni a fini di antiriciclaggio

Con il decreto in esame – emanato dopo aver acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 24 febbraio 2022 – vengono dettate le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro dei soggetti convenzionati e agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica. Si tratta del registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato previsto dal decreto antiriciclaggio. Il decreto individua sia i dati da comunicare all'OAM (Organismo Agenti e Mediatori) sia le tempistiche di riferimento. La comunicazione dev'essere effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. Nello specifico, l'articolo 3 del decreto stabilisce i dati che i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio italiano di soggetti convenzionati ovvero agenti, devono comunicare all'OAM, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, ai fini dell'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro. La comunicazione va effettuata con cadenza semestrale, dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente. Dev'essere indicata la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato o agente. L'OAM, entro 15 giorni dalla comunicazione, verificata la completezza e la regolarità della comunicazione, provvede all'annotazione nel registro e attribuisce un codice identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o agenti annotati nel registro. Analoghe comunicazioni devono essere effettuate per la cessazione del rapporto: in tal caso va comunicata all'OAM la data di cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del medesimo registro. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, l'OAM deve avviare la gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione.

Accertamento delle imposte/Pagamenti tracciabili

Provvedimento agenzia delle Entrate 2 settembre 2022

Operatori finanziari: proroga per l'invio dei dati dei pagamenti elettronici

Viene modificato il provvedimento agenzia delle Entrate 30 giugno 2022, n. 253155, in tema di trasmissione dei dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività di impresa, arte e professione e dell'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti. In particolare, l'obbligo comunicativo – posto in capo agli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico – è stabilito dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, Dl 124/2019 e dev'essere assolto tramite PagoPA. Il precedente provvedimento aveva individuato il 5 settembre 2022 quale primo termine per l'invio dei dati delle transazioni contabilizzate a partire dal 1° settembre 2022; inoltre, era previsto che le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022 dovessero essere trasmesse entro il 31 ottobre 2022. Infine, era stabilito che a regime le informazioni venissero trasmesse entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione. In considerazione delle difficoltà tecniche, segnalate dagli operatori finanziari, nel rispettare detti termini, l'agenzia – con il provvedimento in esame – ha disposto la proroga dei termini originariamente fissati. In particolare, viene previsto che: la prima trasmissione dei dati delle operazioni contabilizzate a partire dal 1° settembre 2022 può essere effettuata a partire dal 5 settembre ed entro il 15 ottobre 2022; per le transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, l'invio può essere eseguito entro il 30 novembre 2022; a regime, i dati dovranno essere trasmessi entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione (in pratica viene concesso un giorno in più per l'invio).

Violazioni/Remissione in bonis

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 settembre 2022, n. 443

Riallineamento fiscale: possibile la remissione in bonis in caso di mancata indicazione dell'opzione nel Quadro RQ

L'opzione per il riallineamento fiscale (adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio), previsto dall'articolo 110, commi 8 e 8-bis, Dl 104/2020 (Decreto Agosto), erroneamente non indicata nella dichiarazione dei redditi (prospetto RQ), viene fatta salva grazie all'istituto della remissione in bonis (disciplinato dall'articolo 2, Dl 16/2012). In pratica, l'istituto della remissione in bonis vuol premiare la buona fede del contribuente e, dunque, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto – ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (cd. comportamento concludente) – e abbia soltanto omesso l'adempimento formale normativamente richiesto. Se la violazione non è stata constatata o se non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento ha avuto formale conoscenza, il contribuente potrà fruire dei benefici di natura fiscale e accedere ai regimi fiscali opzionali se: 1) ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 2) effettua la comunicazione, ovvero esegue l'adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; 3) versa contestualmente la sanzione minima stabilita dall'articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997 (pari a 250 euro), secondo le modalità stabilite dall'articolo 17, Dlgs 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista. Il contribuente in buona fede potrà accedere alla remissione in bonis, versando la sanzione di 250 euro (senza possibilità di compensazione con altri crediti), fermo restando che dovrà comunicare l'opzione nella prima dichiarazione dei redditi utile, il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso (circolare 38/E/2012). Nel caso descritto nell'interpello, inoltre, l'Amministrazione precisa che considerato che il modello Redditi SC 2022 non riporta il riquadro RQ101 – dedicato ad accogliere i "Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni" per le rivalutazioni 2020 – presente, invece, nel precedente modello Redditi SC 2021, l'istante potrà avvalersi della remissione in bonis esercitando, in via eccezionale, nel quadro RQ, l'opzione per il riallineamento tramite una dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2020 (modello Redditi SC 2021). Tale dichiarazione andrà, in ogni caso, presentata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva a quella in cui l'opzione avrebbe dovuto essere tempestivamente esercitata, e congiuntamente andrà versata la sanzione pari a 250 euro. La buona fede del contribuente è dimostrabile attraverso il comportamento coerente con il beneficio fiscale ottenuto, come ad esempio a seguito del versamento della prima rata a titolo d'imposta sostitutiva dovuta per il riallineamento (complessivamente l'imposta è dovuta nella misura del 3% del valore riallineato). Il chiarimento è di notevole importanza, visto che in passato l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che la mancata formalizzazione in dichiarazione di un'opzione rendeva incontrovertibile la scelta (circolare agenzia delle Entrate 1 marzo 2022, n. 6/E). La Risposta in esame giunge a conclusioni in linea con quelle cui è giunta Assonime con la circolare 20/2022, sostenendo la possibilità di attivare la remissione in bonis, avendo la società istante meramente non adempiuto nei termini ad un adempimento di natura formale (la compilazione del quadro RQ). Con l'effetto che è ammessa la regolarizzazione, mediante l'istituto della remissione in bonis, entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile (si tratta del modello Redditi 2022), e ciò comporta in aggiunta il versamento della sanzione fissa di 250 euro. Inoltre, data l'impossibilità di riprodurre i dati nel modello Redditi 2022 per l'assenza del prospetto dedicato alla rivalutazione con imposta del 3%, occorre – eccezionalmente – presentare una dichiarazione integrativa con la modulistica Redditi 2021. La nuova linea interpretativa dell'agenzia non va generalizzata, ritenendo regolarizzabile ogni possibile comportamento pregresso non in linea con il dettato di legge, ma va calata nella situazione concreta, nella quale esistono altri fatti o comportamenti concludenti dai quali è possibile stabilire che l'omessa compilazione del prospetto della dichiarazione ha effettivamente carattere di errore e non di scelta tardiva.

Società/Capitale sociale

Consiglio Notarile di Milano, Massima 5 luglio 2022, n. 204

Riduzione del capitale a parziale copertura delle perdite

Circa la questione relativa alla possibilità di una riduzione parziale del capitale per perdite superiori a 1/3 (fatte salve le perdite che, durante il periodo Covid, possono essere coperte nel 2026), la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano afferma che, fino al verificarsi del presupposto che rende obbligatoria la riduzione del capitale per perdite ai sensi degli articoli 2446, comma 2, o 2482-bis, comma 4, Codice civile, l'assemblea ha la facoltà di ridurre il capitale sociale a copertura anche soltanto parziale delle perdite, sia che tale parziale copertura riduca la perdita sotto al terzo, sia che la perdita stessa risulti, dopo la copertura parziale, ancora superiore al limite predetto. Secondo la giurisprudenza, la copertura della perdita, quando sussistono le condizioni di cui agli articoli citati, dev'essere integrale, al fine di evitare che – tramite una riduzione solo parziale – si possa disattivare il sistema di allarme consistente nell'obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea dei soci e nell'assunzione, da parte di tale assemblea, di idonei provvedimenti al riguardo. La Massima in esame distingue i seguenti casi: 1) la delibera di copertura perdite interviene prima dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata la perdita (cd. periodo di grazia). Durante tale periodo l'assemblea può deliberare la copertura solo parziale della perdita con riduzione del capitale sociale. Infatti, l'articolo 2446, comma 1, primo periodo, Codice civile impone l'obbligo di copertura integrale (o l'assunzione dei provvedimenti alternativi) solo alla scadenza del periodo di grazia; 2) la delibera di copertura perdite interviene nell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata la perdita predetta. In tale ipotesi, l'assemblea dovrà obbligatoriamente coprire le perdite nella loro integralità, ovvero adottare altri provvedimenti adeguati (ad esempio trasformazione della società, messa in liquidazione, ecc.).

Regime forfetario/Acquisti intra-Ue

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 agosto 2022, n. 431

Acquisti intracomunitari di beni: regime Iva applicabile

I chiarimenti riguardano il regime Iva applicabile agli acquisti intracomunitari effettuati da un soggetto in regime forfetario presso un fornitore Ue che usufruisce del regime speciale delle piccole imprese. In linea generale, secondo l'articolo 38, comma 5, lettera c), Dl 331/1993, gli acquisti di beni intracomunitari, fino all'ammontare annuo di 10.000 euro, sono assoggettati ad Iva nel Paese del cedente, con l'effetto che il cessionario che applica il regime forfetario non ha l'obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia. La soglia citata non dev'essere superata nell'anno precedente, e il regime descritto opera fino a quando la medesima soglia non è superata nell'anno in corso. Quando gli acquisti intracomunitari superano il limite di 10.000 euro, invece, l'acquisto assume rilevanza in Italia secondo le regole ordinarie degli acquisti Ue (regime di inversione contabile ad opera del cessionario). Nel caso specifico (cedente operante nel regime delle piccole imprese), indipendentemente dall'ammontare complessivo di acquisti effettuati da Paesi comunitari (superiore o meno alla soglia di 10.000 euro), gli acquisti di beni effettuati da un soggetto passivo d'imposta italiano presso un operatore di un altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non si considerano acquisti intracomunitari, in quanto si deve supporre che si tratti di operazioni rilevanti ai fini Iva nello Stato membro di partenza. Infatti, l'articolo 38, comma 5, lettera d), Dl 331/1993 dispone che «Non costituiscono acquisti intracomunitari … gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese» (la disposizione vale solo per le cessioni di beni, mentre per le prestazioni di servizi il regime applicabile è sempre quello ordinario; cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza 26 ottobre 2010, causa C-97/09). Il regime speciale delle piccole imprese, concesso agli Stati membri entro determinate soglie di esonero (articoli 281 e seguenti, Direttiva 2006/112/Ce), prevede modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'imposta per le operazioni attive da esse effettuate. Pertanto, non sono considerate cessioni intracomunitarie le cessioni di beni da esse effettuate nei confronti di altri operatori stabiliti in altro Stato membro. Ad ogni modo, secondo l'agenzia, l'operatore italiano emette autofattura senza applicazione dell'Iva per documentare l'acquisto (mentre non compila gli elenchi Intrastat). Tali adempimenti, inoltre, si applicano indipendentemente dal fatto che l'operatore italiano sia in regime forfetario.