I provvedimenti dal 23 al 30 aprile
I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana
Iva/Dichiarazione integrativa
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 aprile 2021, n. 289
Credito Iva chiesto a rimborso: visto di conformità posto sulla dichiarazione integrativa
La dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche nel caso in cui non sia stata in
alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al credito (rimborso ovvero riporto a nuovo), e neppure in relazione agli importi dichiarati, ma sia stata esclusivamente integrata in relazione alla mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa.
Nel caso di specie un contribuente nel 2019 ha presentato la dichiarazione Iva relativa al 2018 esponendo un'eccedenza Iva a credito, di cui una parte chiesta a rimborso, senza tuttavia apporre il visto di conformità. La domanda di rimborso è stata archiviata con la causale «per mancata presentazione documentazione». Per finalizzare la pratica e consentire al contribuente di ottenere il rimborso, lo stesso può presentare una dichiarazione integrativa della dichiarazione Iva relativa al 2018, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in precedenza non indicati, pur lasciando inalterata la destinazione (rimborso o compensazione) del credito Iva. Trattandosi di integrazioni non riconducibili a un errore o a una violazione, non sono applicabili sanzioni.
Iva/Aliquote
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 aprile 2021, n. 291
Cessione di una lettiera per piccoli animali
Alla cessione di una lettiera di origine vegetale per piccoli animali, consistente in piccoli granuli biodegradabili composti unicamente da residui della lavorazione della soia e amido, va applicata l'aliquota Iva del 4% prevista per le operazioni aventi a oggetto le «crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi» (numero 17, Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972).
L'agenzia delle Entrate ha chiesto il parere dell'agenzia delle Dogane secondo la quale il prodotto va ricondotto nell'ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale («Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali») e in particolare alla voce 230250 0000 («Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi»).
Irpef/Tassazione separata
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 aprile 2021, n. 292
Tfm erogato agli amministratori: condizioni per la tassazione separata
Al Tfm (Trattamento di fine mandato) erogato a un amministratore con incarichi speciali ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, Codice civile si applica il regime della tassazione separata purché l'atto che riconosce l'indennità abbia data certa anteriore all'inizio del rapporto (articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir). Trova, invece, applicazione il regime di tassazione ordinaria in caso di atto redatto in costanza di rapporto di lavoro o in assenza di data certa.
La tassazione separata spetta anche se la quantificazione del Tfm venga demandata ad un successivo atto del consiglio di amministrazione, secondo la decisione assunta in sede di nomina da parte dei soci.
Nel caso di specie, l'indennità è stata riconosciuta dall'assemblea dei soci al momento della nomina dei nuovi amministratori, mentre la determinazione del suo ammontare è stata disposta dal consiglio di amministrazione dopo l'assemblea dei soci.
Irpef/Indennizzi
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 aprile 2021, n. 295
Errori giudiziari: regime fiscale delle pronunce di equa riparazione per ingiusta detenzione
Non rilevano ai fini fiscali le somme liquidate a titolo di lucro cessante da mancata percezione di redditi nelle pronunce di equa riparazione per ingiusta detenzione e di riparazione dell'errore giudiziario (rispettivamente, articoli 314 e seguenti e 643 e seguenti del Codice di procedura penale).
Si ritiene che entrambi gli istituti non siano riconducibili all'ambito applicativo dell'articolo 6, comma 2 del Tuir, per il quale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimenti di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Infatti, per costante giurisprudenza (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, 20 marzo 2012, n. 10878, Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, 27 maggio 2015, n. 22444, Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, 25 febbraio 2016, n. 7787), entrambi gli istituti non hanno natura di risarcimento del danno, ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato.
Secondo la citata giurisprudenza, il criterio seguito dalla legge e diretto a escludere una tutela di tipo risarcitorio risponde alla precisa finalità (fondata su una precisa previsione della nostra Costituzione - articolo 24, comma 4 - e, altresì, sugli articoli 5, comma 5, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e 9, n. 5, del Patto internazionale dei diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro alle persone che siano state ingiustamente condannate o private della libertà personale, senza costringerle a defatiganti controversie sull'esistenza dell'elemento soggettivo e sulla determinazione dei danni.
Se il legislatore avesse voluto attribuire natura risarcitoria agli istituti in esame avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fosse tenuto a dimostrare non solo l'esistenza dell'elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito, ma anche l'entità dei danni subiti. Ciò si sarebbe peraltro posto in conflitto con la ricordata esigenza di assicurare alla vittima un'equa riparazione per l'ingiusta condanna o privazione della libertà personale, senza sottoporla, come evidenziato, a faticose dimostrazioni sull'esistenza dell'elemento soggettivo e sulla determinazione dei danni.
Irap/Versamento
Comunicato Mef 30 aprile 2021, n. 87
Irap non versata per errata applicazione dell'esonero ex Decreto Rilancio: proroga del pagamento
Il Mef comunica che sarà prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata per errata applicazione delle previsioni di esonero ex articolo 24 del Dl 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), in relazione alla determinazione di limiti e condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.
Registro e ipocatastali/Donazioni
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 aprile 2021, n. 298
Imposta ipotecaria autonoma per ogni bene dovuto ai diversi donatari
Se un soggetto pone in essere due donazioni di diversi beni (nel caso, due terreni) a due soggetti (nel caso, a due fratelli), ancorché il trasferimento sia indicato in un unico atto, occorre applicare l'imposta ipotecaria autonomamente calcolata per ciascuna donazione. Questo in quanto si tratta di atti di donazione che non derivano, per la loro intrinseca natura, l'uno dall'altro e, quindi, devono essere tassati autonomamente.
Tenendo conto delle disposizioni normative in tema di misura minima del tributo (articolo 18, Dlgs 347/1990): per la donazione del terreno avente un valore di 10.881 euro si applica l'imposta proporzionale nella misura del 2% (217,62 euro); per la donazione del terreno avente un valore di 740 euro si applica l'imposta proporzionale ma nella misura minima di 200 euro.
Non viene, pertanto, accolta la tesi, prospettata dall'istante, volta al calcolo delle imposte ipotecarie proporzionali dovute sulle due donazioni applicando l'aliquota del 2% ai valori degli immobili, per poi sommarle e valutare se il totale di esse superasse la misura minima di 200 euro.
Registro e ipocatastali/Terreni agricoli
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 aprile 2021, n. 299
Locazione di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici: imposta di registro applicabile
Per la locazione ultranovennale di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici è dovuta l'imposta di registro dello 0,50% (articolo 5, comma 1, lettera a) della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986). Infatti, la nozione di «fondo rustico» cui fa riferimento la norma coincide con quella di terreno agricolo.
La costruzione dell'impianto eolico (al pari dell'impianto fotovoltaico; cfr. Cm 36/E/2013 e Rm 112/E/2009) non comporta l'automatica classificazione del terreno sul quale lo stesso sorge quale «area edificabile», in quanto, in base agli strumenti urbanistici vigenti nell'area interessata, gli impianti possono essere ubicati anche in aree classificate come zone agricole dai vigenti piani urbanistici.
Pertanto, se la locazione ha ad oggetto un terreno agricolo (fondo rustico), trova applicazione l'imposta di registro dello 0,50%.
Registro e ipocatastali/Leasing
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 aprile 2021, n. 303
Cessioni di immobili rinvenienti da risoluzione di contratti di leasing effettuate da intermediari finanziari: imposte di registro e ipo-catastali applicabili
L'articolo 35, comma 10-ter1, Dl 223/2006 consente l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa agli atti di cessione, effettuati da banche e intermediari finanziari, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.
Trattandosi di norma agevolativa, e quindi di stretta interpretazione, non può trovare applicazione ove l'intermediario cedente non abbia ricevuto gli immobili a seguito di inadempimento del contratto di leasing, bensì a seguito di cessione in blocco di beni e rapporti a norma dell'articolo 58 del Tub.
Registro e ipocatastali/Crediti cartolarizzati
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 aprile 2021, n. 304
Cartolarizzazione e cessione di crediti deteriorati: imposte di registro e ipo-catastali applicabili
L'articolo 7.1, comma 4-bis, legge 130/1999 ha introdotto un'agevolazione per le operazioni di cartolarizzazione di crediti; questa si applica solo ove i crediti deteriorati risultino ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Tub. In particolare, la norma rende fiscalmente neutrale l'intervento della società veicolo d'appoggio nell'ambito dell'operazione volta alla monetizzazione dei beni posti a garanzia dei crediti cartolarizzati, disponendo l'applicazione, in misura fissa, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale «sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni d credito».
Trattandosi di una disposizione agevolativa va considerata norma di stretta interpretazione: pertanto essa trova applicazione nel caso di cessioni di crediti deteriorati poste in essere solo da intermediari abilitati (banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Tub aventi sede legale in Italia), come si desume dalla lettura del comma 1 del medesimo art. 7.1.
Ritenute/Sostituti d'imposta
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 aprile 2021, n. 297
Soggetto estero e status di sostituto d'imposta
La questione risolta risponde alla domanda se una società non residente, priva di stabile organizzazione in Italia (ed avente solo un ufficio di rappresentanza per la promozione istituzionale), sia obbligata ad agire in qualità di sostituto d'imposta (articolo 23, comma 1, Dpr 600/1973). Nel caso, la società estera ha assunto un dipendente operante in Italia.
L'agenzia ricorda che tra i soggetti obbligati a operare in qualità di sostituti d'imposta rientrano anche le società e gli enti di ogni tipo - compresi i trust - con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia. Diversamente, le società non residenti, prive di stabile organizzazione in Italia, sono oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.
Nel caso esaminato, quindi, la società estera, non rivestendo il ruolo di sostituto d'imposta, non è tenuta a operare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.
Tuttavia, se la società estera, avendone la facoltà, intende operare le ritenute alla fonte su tali corrispettivi, essa dovrà anche adempiere a tutti gli altri obblighi, formali e sostanziali, che ne conseguono.
Da ultimo, viene sottolineato che, nel caso in cui il personale dipendente assunto in Italia disponga del potere di concludere contratti in nome della società, e di fatto lo eserciti, si dovrà valutare se la società medesima disponga, nel territorio dello Stato, di una stabile organizzazione, da cui scaturirebbe l'obbligo di agire in qualità di sostituto d'imposta.
Immobili/Superbonus 110%
Risoluzione agenzia delle Entrate 23 aprile 2021, n. 28/E
Contributi pubblici per il sisma e Superbonus: compatibilità
Viene chiaramente affermata la cumulabilità tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici e la detrazione 110% di cui all'articolo 119, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Quindi il Superbonus è fruibile anche in caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva a eventi sismici, ma solo in relazione alle spese agevolabili eccedenti il contributo concesso. Su quest'ultimo aspetto (possibilità di fruire delle detrazioni solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso), va fatto il medesimo ragionamento generalmente applicabile in materia di oneri deducibili o che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda, in base al quale la deduzione o la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Si veda in proposito la Cm 19/E/2020 in cui è stato confermato che in caso di erogazione di contributi e sovvenzioni, le somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione spettante proprio in quanto, ai fini dell'agevolazione fiscale, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico (cfr. anche le ordinanze del Commissario straordinario del Governo nn. 108 e 111 del 2020 in tema di Superbonus).
La motivazione della possibilità di fruizione di entrambi gli incentivi va ricercata nel fatto che le finalità sono diverse: i finanziamenti sono concessi per interventi indispensabili al ripristino post terremoto, mentre il Superbonus per le opere utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
L'interpretazione è in linea con la risposta a interpello 61/2019, laddove è stato precisato che il finanziamento ottenuto per riparare i danni causati a un edificio dal terremoto del 2009 in Abruzzo non vietava la fruizione anche del sisma bonus per interventi successivi, volti alla riduzione del rischio sismico, sullo stesso edificio. Questo nonostante la previsione di non cumulabilità tra le detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici e «le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici», e in considerazione della diversa finalità dei lavori. La medesima interpretazione era stata fornita con l'ordinanza 60/2018 emanata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016, che aveva espressamente riconosciuto la fruibilità del sisma bonus per le spese relative a interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, eccedenti il contributo erogato per la ricostruzione privata nei territori interessati dai terremoti del 2016 e 2017.
Pertanto, in merito ai rapporti tra contributi per la ricostruzione e agevolazioni fiscali, queste ultime si applicano: a) a fronte dello stesso intervento, solo alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso; b) nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento degli stessi edifici (anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione, riconducibili a interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001).
Ciò comporta che è possibile fruire del sisma bonus o del Superbonus anche nel caso di interventi su immobili relativamente ai quali nel passato sono stati erogati contributi pubblici per la ricostruzione successiva a eventi sismici quale, ad esempio, quello del 23 novembre 1980.
Inoltre, l'agenzia ricorda che, come le agevolazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il Superbonus si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento agevolabile, anche alle spese sostenute per le opere di completamento dell'intervento complessivamente considerato, che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili. A tal proposito, si ritiene irrilevante l'eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l'intervento principale, mentre restano a carico del contribuente solo quelle per le opere di completamento. Per esempio, se sono erogati contributi per un intervento di consolidamento statico dell'edificio, mentre restano a carico le spese per opere di completamento di tale intervento, è possibile fruire della detrazione anche se le spese si riferiscono a opere di finitura (come la tinteggiatura) che, se non fossero correlate all'intervento principale agevolabile, non godrebbero di alcun beneficio fiscale.
Anche ai fini della verifica del limite di spesa ammesso alle detrazioni occorre considerare solo la parte di spesa rimasta effettivamente a carico; pertanto, nel caso di contributi ricevuti, occorre considerare per ciascun intervento solo le spese eccedenti i predetti contributi.
In ultimo, l'agenzia afferma che il discorso vale anche dopo le modifiche normative apportate al Superbonus dal Decreto Agosto (Dl 104/2020) nonché dalla Legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), che hanno inserito nell'articolo 119 del Decreto Rilancio il: 1. comma 1-ter ai sensi del quale «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»; 2. comma 4-ter ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al Dl 189/2016 e di cui al Dl 39/2009. In tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione. La norma, in origine limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell'Abruzzo colpiti dal sisma 2009, attualmente riguarda tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza; 3. il comma 4-quater, ai sensi del quale, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Agevolazioni/Credito d'imposta
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 aprile 2021, n. 286
Investimenti in beni strumentali nuovi: credito d'imposta per le casseforti automatiche
Sulla base del parere tecnico reso dal Mise in merito alla classificazione delle «casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante», detti beni possono rientrare tra i beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi di produzione di beni e/o servizi secondo il modello «Industria 4.0» e possono fruire del credito d'imposta disciplinato dall'articolo 1, commi 184-197, legge 27 dicembre 2019, n. 160
Ai fini della loro classificazione, in ragione della loro funzione nello specifico processo, dette casseforti automatiche devono essere più correttamente ricomprese tra i beni quali i magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa dovranno, dunque, essere soddisfatte le necessarie caratteristiche tecnologiche.
Anche per quanto riguarda la componente immateriale, ai fini della fruizione del beneficio sarà sufficiente soddisfare la sola caratteristica tecnologica dell'interconnessione.
Agevolazioni/Bonus locazioni
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 aprile 2021, n. 287
Tax credit locazioni: attività di commercio al dettaglio
Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo in caso di esercizio di attività di commercio al dettaglio previsto dall'articolo 28, comma 3-bis, Dl 19 maggio 2019, n. 34 (Decreto Rilancio) spetta alle imprese esercenti detta attività con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore Decreto Rilancio, cioè nel 2019.
Il fine agevolativo della norma è quello di «contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» anche nel settore del commercio al dettaglio, pertanto le imprese possono beneficiare del credito d'imposta se - specificatamente dalla attività di commercio al dettaglio - sono derivati ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019.
Ne deriva che il credito d'imposta spetta anche al soggetto che esercita altre attività oltre a quella di commercio al dettaglio, purché da quest'ultima siano derivati, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (2019), ricavi superiori a 5 milioni di euro.
Si ricorda che il bonus spetta anche in relazione ai canoni di locazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (articolo 8, Dl 137/2020), nel caso in cui le attività diverse da quella di commercio al dettaglio risultino contemplate dall'Allegato 1 annesso al Dl 137/2020.
Accertamento delle imposte/Isa
Provvedimento agenzia delle Entrate 23 aprile 2021
Regole tecniche per l'acquisizione di nuovi dati ai fini dell'applicazione degli indici
Sono state approvate le specifiche tecniche per l'acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d'imposta 2020. Il Dm 2 febbraio 2021 ha stabilito che, per determinare il punteggio di affidabilità fiscale, sono necessarie informazioni aggiuntive (individuate nella Nota tecnica e metodologica allegata al decreto stesso) che l'agenzia rende disponibili ai diretti interessati o ai loro delegati.
A tal fine sono stata approvate le regole tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati (oltre a quelli previsti dal precedente provvedimento 28 gennaio 2021) necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020.
I dati messi a disposizione dei contribuenti possono essere dagli stessi direttamente utilizzati oppure, se ritenuti non corretti e se consentito, modificati dai contribuenti.
Il provvedimento in esame individua i percorsi informatici con cui predisporre i file contenenti l'elenco dei contribuenti per i quali i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati necessari per determinare il livello di affidabilità fiscale dei loro assistiti. Sono previste modalità diverse per chi è delegato alla consultazione del Cassetto fiscale e per chi non possiede tale delega.
Vengono definite anche le regole tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti le informazioni aggiuntive.
Nel dettaglio, il provvedimento approva le specifiche tecniche con cui: 1. predisporre il file contenente l'elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo Cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati; 2. predisporre il file contenente l'elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento; 3. sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d'imposta 2020.
In definitiva il provvedimento precisa la modalità di formazione della documentazione tecnica relativa ai contenuti già disciplinati con il precedente provvedimento 28 gennaio 2021.
Accertamento delle imposte/Isa
Provvedimento agenzia delle Entrate 26 aprile 2021
Livelli di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e regime premiale
Sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis, Dl 24 aprile 2017, n. 50.
Si evidenzia come l'agenzia delle Entrate abbia confermato, al pari di quanto avvenuto relativamente al precedente periodo d'imposta, il criterio della media. In particolare, si prevede che laddove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8 per il 2020 (ovvero a 8,5 per la media semplice dei livelli 2019 e 2020) sarà possibile accedere ai benefici del regime premiale. Si tratta dei seguenti benefici (salva diversa indicazione fornita di seguito, è richiesto un livello di affidabilità almeno pari a 8): a) esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale nel caso di crediti da utilizzare in compensazione per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all'Iva (maturati nell'annualità 2021) e non superiore a 20.000 euro annui relativi all'Irap (maturati nell'annualità 2020); b) esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale non superiore a 50.000 euro annui maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2022; c) esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di rimborso del credito Iva non superiore a 50.000 euro annui maturato per l'anno d'imposta 2021 (entro la stessa soglia non viene richiesto neppure il rilascio della garanzia); d) esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2022 (unitamente all'esonero per la prestazione della garanzia); e) esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative relativamente al periodo d'imposta 2020 (in questo caso è richiesto un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo d'imposta 2020 ovvero un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2019 e 2020); f) esclusione, per il periodo d'imposta 2020, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/1973 e all'articolo 54, comma 2, secondo periodo, Dpr 633/1972 (in questo caso è richiesto un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo d'imposta 2020 ovvero un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2019 e 2020); g) esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38, Dpr 600/1973 (in questo caso è richiesto un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo d'imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2019 e 2020).
Va precisato che, qualora il contribuente consegua sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, l'accesso al regime premiale è possibile se: i) il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi Isa, ove previsti; ii) il punteggio di ogni Isa - anche sulla base di più periodi d'imposta - è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio.
Infine, si osserva che - per poter usufruire dei benefici premiali - i livelli di punteggio fissati dal provvedimento di quest'anno dovranno essere ottenuti dovendo applicare gli Isa a un periodo d'imposta, il 2020, in cui gli effetti economici negativi della pandemia hanno provocato gravissime difficoltà agli operatori economici. Tuttavia, la riproposizione degli stessi punteggi dello scorso anno per l'accesso alle agevolazioni si spiega se si considera la possibilità di adeguare i risultati dell'applicazione degli Isa alla difficile situazione economica determinata dal Covid-19, grazie ai correttivi previsti in base all'articolo 148, Dl 34/2020. Tale norma prevede, infatti, che, per i periodi d'imposta 2020 e 2021, debba essere individuata una metodologia statistico-economica per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale con i relativi interventi correttivi, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria.
Redditi di lavoro dipendente/Fringe benefit
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 aprile 2021, n. 294
Garanzia prestata dalla società in favore dell'amministratore: è un benefit tassabile
Il regime fiscale applicabile alla garanzia fideiussoria prestata da una società - previa deliberazione del consiglio di amministrazione (CdA) - nell'interesse di un suo amministratore per un finanziamento richiesto da quest'ultimo a una banca per motivi personali, è disciplinato dalle regole di tassazione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati.
Nel verbale del consiglio di amministrazione è specificato, fra l'altro, che il rilascio di tale garanzia rappresenta una sorta di riconoscimento per il meritevole ruolo svolto negli anni dal membro del CdA nel raggiungimento dei risultati conseguiti dalla società istante, nonché di quelli che ragionevolmente si prospettano nel breve e nel medio periodo.
Secondo l'agenzia si tratta di un benefit in natura fiscalmente rilevante (articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir).
Ai fini della determinazione della base imponibile, il benefit in natura si determina sulla scorta del valore normale, intendendosi per tale il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi (articolo 9 del Tuir). Il valore così determinato è assoggettato a tassazione al netto di quanto il collaboratore corrisponde al datore di lavoro per la concessione del benefit.
Trattandosi di un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, trovano applicazione le disposizioni in materia di ritenute alla fonte: se in base ai regolamenti e/o usi bancari detto piano prevede che il pagamento della garanzia acquistata presso l'intermediario avvenga in un'unica soluzione, la ritenuta dev'essere applicata dalla società sull'intero valore del benefit al momento in cui sarebbe previsto il pagamento; se il piano prevede che il pagamento della garanzia possa avvenire in più soluzioni, la ritenuta dev'essere applicata dall'istante al momento in cui sarebbe previsto per ciascuna rata di pagamento.
Redditi di lavoro dipendente/Soggetto non residente
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 aprile 2021, n. 296
Lavoratore residente e operante all'estero per una società italiana: tassazione
Viene analizzato il regime fiscale applicabile a soggetto che lavora alle dipendenze di una società italiana e che è residente all'estero (Regno Unito) dove svolge la sua attività in telelavoro. Alla luce dell'articolo 15 della Convenzione Italia-Regno Unito la tassazione avviene nella nazione in cui vive il lavoratore, anche se i risultati della prestazione sono utilizzati in Italia.
In base all'ordinamento tributario interno, si considerano prodotti in Italia «i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato» (articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir). In base alla disciplina convenzionale citata, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In sostanza, si prevede la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti i redditi, sia svolta nell'altro Stato contraente (in questo caso gli emolumenti sono assoggettati a imposizione concorrente in entrambi i Paesi).
Ai fini dell'individuazione della puntuale disposizione applicabile al caso di specie, assume un ruolo dirimente precisare che cosa s'intenda per «luogo di prestazione» dell'attività lavorativa, nella particolare ipotesi di svolgimento della prestazione medesima nella modalità del telelavoro. Per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa, bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato, a prescindere dal Paese nel quale i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati.
Locazione/Indice Istat
Comunicato Istat, GU 23 aprile 2021, n. 97
Indice dei prezzi al consumo di marzo 2021
È stato pubblicato il comunicato Istat che individua gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di marzo 2021. Per detto mese l'indice è pari a 103,3 evidenziando una variazione percentuale rispetto: a) al mese precedente pari a +0,3; b) allo stesso mese dell'anno precedente pari a +0,7; c) allo stesso mese di due anni precedenti pari a +0,8.
Fallimento/Crediti d'imposta
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 aprile 2021, n. 302
Crediti del fallito e della massa fallimentare: divieto di compensazione
Non è possibile applicare, con riferimento ai crediti d'imposta maturati e chiesti a rimborso dopo la procedura fallimentare, le misure di cui all'articolo 23, Dlgs 472/1997 o all'articolo 28-ter, Dpr 602/1973, al fine di utilizzarli in compensazione con i debiti generatisi prima dell'apertura della procedura concorsuale.
La Cm 13/E/2011, paragrafo 3 ha chiarito che resta esclusa la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. In tale situazione, infatti, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità dell'eventuale compensazione.
In sede di controllo e liquidazione del rimborso dei crediti d'imposta derivanti dalle operazioni poste in essere nell'ambito della procedura concorsuale, possono comunque essere opposte le eccezioni relative all'esistenza e all'entità dei crediti, compresa la possibilità di ricorrere alla compensazione di cui all'articolo 56 della legge fallimentare (Rd 267/1942), nell'ipotesi in cui i crediti derivino per effetto del trascinamento, nella procedura concorsuale, dall'attività del fallito precedente all'apertura della procedura stessa e, quindi, siano riferibili al fallito e non alla massa fallimentare.
Violazioni/Reverse charge
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 aprile 2021, n. 301
Ravvedimento operoso in caso di errata applicazione del meccanismo di inversione contabile
L'articolo 6, comma 9-bis.2, Dlgs 471/1997 stabilisce che, ove l'imposta sia stata assolta dal cessionario/committente a seguito di fattura emessa erroneamente in reverse charge dalla controparte, la sanzione – da 250 euro a 10.000 euro – è comminata in capo al cedente/prestatore. Il cessionario/committente – che può esercitare il diritto alla detrazione (in costanza dei requisiti di legge) – resta obbligato solidalmente ma per la sola sanzione.
Nella fattispecie descritta, quindi, ai fini del ravvedimento operoso è sufficiente versare la sanzione di 250 euro ridotta in funzione del momento in cui la violazione viene sanata. La violazione coincide con la singola liquidazione mensile o trimestrale e va computata con riferimento ad ogni controparte contrattuale.