I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 23 giugno al 1° luglio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto PNRR bis/Agevolazioni

Legge 29 giugno 2022, n. 79, GU 29 giugno 2022, n. 150

Decreto PNRR bis: conversione in legge

È stato convertito in legge il Dl 30 aprile 2022, n. 36 che, tra le varie novità di carattere fiscale, ha introdotto l'obbligo – a partire dal 1° luglio 2022 – della fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfetario.

Iva/Operazioni non imponibili

Dlgs 27 maggio 2022, n. 72, GU 20 giugno 2022, n. 142

Forniture alle forze armate Ue: applicazione del regime di non imponibilità

Analogamente a quanto avviene per le forniture effettuate nell'ambito della NATO, viene previsto (in recepimento della Direttiva 2019/2235/Ue) che – dal 1° luglio 2022 – per alcune forniture nei confronti delle forze armate degli altri Stati membri Ue, che svolgono attività nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), opera il regime di non imponibilità Iva (ovviamente, per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia). In particolare, si tratta delle seguenti cessioni di beni e prestazioni di servizi: a) nei confronti delle forze armate di altri Stati membri destinate all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle loro mense; b) effettuate verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinate all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense. L'agevolazione è ammessa nella misura in cui le forze armate destinatarie dei beni e servizi partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Ue nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune. A tal fine vengono introdotte le nuove lettere b-bis) e b-ter) dell'articolo 72, comma 1, Dpr 633/1972 (codice natura N3.4 ai fini della trasmissione dei dati al Sistema di Interscambio); pertanto il regime è analogo a quello delle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, Dpr 633/1972, con l'effetto che: 1) consentono il diritto alla detrazione Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni (articolo 19, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972); 2) sono computate ai fini del requisito del 25% delle operazioni non imponibili sul totale delle operazioni effettuate, per l'accesso ai rimborsi Iva annuali e trimestrali; 3) concorrono alla formazione del plafond per gli esportatori abituali. Per le importazioni – non assoggettate ad Iva – il riferimento è la citata lettera b-bis) e l'articolo 68, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972 . In caso di acquisto, l'operazione – diversa dalle importazioni – si qualifica come acquisto intracomunitario assimilato (nuova lettera d-bis) dell'articolo 38, comma 3, Dl 331/1993). Infine, viene stabilito che i prodotti soggetti ad accisa sono esenti dalla stessa quando vengono forniti alle forze armate di qualsiasi altro Stato membro per gli usi consentiti nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa nell'ambito della PSDC (viene modificato, a tal fine, l'articolo 17, Dlgs 504/1995). Per il nuovo certificato per l'esenzione da accisa – previsto dall'articolo 12, Direttiva 2008/118/Ce (allegato del Regolamento Ce 31/1996) – si veda il Regolamento Ue 25 maggio 2022 n. 829 ed il relativo allegato.

Iva/Territorialità

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 giugno 2022, n. 353

Partecipazione da remoto ad un evento: territorialità dei servizi di accesso

L'articolo 7-quinquies, Dpr 633/1972 delinea il criterio di territorialità ai fini Iva dei servizi di accesso ad un evento scientifico. Nel caso specifico si analizza l'ipotesi della partecipazione all'evento da remoto (a distanza). L'agenzia chiarisce che, per determinare il luogo di tassazione Iva della partecipazione ad un convegno internazionale, non rileva la modalità di fruizione, in presenza o via web. Nel caso di specie, un'associazione senza scopo di lucro estera, e priva di stabile organizzazione in Italia e di identificativo Iva, esercita un'attività di organizzazione congressi, meeting ed eventi medici di portata internazionale. Nell'ambito dell'esercizio di tale attività, l'associazione è intenzionata ad organizzare un evento scientifico in Italia che si rivolgerà a specialisti provenienti da diversi Paesi del mondo, sia soggetti passivi di imposta che privati consumatori. In relazione alle modalità di partecipazione all'evento, l'associazione precisa che a fronte del pagamento del biglietto sarà possibile partecipare all'evento fisicamente ovvero a distanza. In entrambe le modalità, acquistando un biglietto per partecipare all'evento sarà possibile assistere in diretta alle sessioni organizzate dall'associazione e interagire con i relatori dei seminari, anche se virtualmente. Inoltre, l'associazione: a) consentirà a tutti i partecipanti di riguardare le sessioni per una durata di tre mesi dopo la conclusione dell'evento; b) acquisterà una serie di servizi tra cui la locazione dell'area espositiva, le forniture per eventi artistici, l'affitto di attrezzature, la locazione di alcuni spazi pubblicitari on line; c) ingaggerà un organizzatore locale, soggetto passivo di imposta residente ai fini Iva in Italia, per esternalizzare parte dei servizi connessi a tale manifestazione. L'agenzia precisa che la modalità di partecipazione a distanza non comporta la fruizione di una prestazione di servizio differente da quella offerta a chi partecipa all'evento in presenza, dato che ciascun partecipante, seppur con modalità differenti, ha ugualmente la possibilità di assistervi e di parteciparvi, con annessa possibilità di interagire con i relatori. Pertanto, al servizio in esame si applicano i criteri dell'articolo 7-quinquies, Dpr 633/1972, con conseguente applicazione dell'Iva nel luogo ove materialmente si svolge l'evento, sia nei confronti di partecipanti soggetti passivi che privati, sia che partecipino dall'Italia che dall'estero.

Irpef/Ritenute

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 giugno 2022, n. 346

Compensi per le raccolte di giocate: non assoggettamento a ritenuta d'acconto

Una società intende attivare presso i propri tabaccai partner (punti convenzionati) dei servizi a favore di due operatori, consistenti nel prendere adesioni dai clienti finali degli operatori in relazione alle offerte promozionali fatte dagli operatori stessi. I tabaccai partner, tramite un'apposita interfaccia di servizio, dovrebbero raccogliere i dati dei clienti, acquisire i relativi documenti di identità e i loro IBAN per l'addebito del servizio, stampare lo scontrino con i dati e la firma dei clienti e, infine, consegnare agli stessi i dispositivi o le SIM. Alla società istante verrà riconosciuto un compenso per lo svolgimento dell'attività costituito da un corrispettivo unitario fisso per ogni SIM consegnata, presso i tabaccai partner, ai quali la società stessa corrisponderà una parte di tale compenso a fronte dell'attività da questi svolta. L'agenzia precisa che sono assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d'affari per le attività svolte. In merito all'applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25-bis, Dpr 600/1973 sulle provvigioni, l'agenzia precisa che l'elencazione dei rapporti contenuta nella predetta norma è da considerarsi tassativa. Pertanto, considerato che dallo schema contrattuale non sembrano emergere gli elementi tipici caratterizzanti le attività elencate dalla norma in questione, sui compensi erogati dalla società istante ai tabaccai partner non si applica la ritenuta d'acconto. Difatti, il servizio reso dai tabaccai convenzionati con la società istante, consistente in una mera attività di raccolta e trasmissione delle adesioni dei clienti alle promozioni offerte dagli operatori, non rientra in alcuna delle attività previste dal predetto elenco (si tratta di una serie di servizi di altra natura).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 23 giugno 2022

Tessile e moda: percentuale spettante del credito d'imposta

È fissata nella misura del 100% la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all'articolo 48-bis, Dl 19 maggio 2020, n. 34. Detta percentuale è stata ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d'imposta all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti per il periodo stesso. Poiché l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle istanze validamente presentate dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è inferiore al limite di spesa, la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell'importo del credito richiesto. La misura di aiuto, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è determinata sull'incremento delle rimanenze finali di cui all'articolo 92 del Tuir rispetto ai valori del triennio precedente. Si ricorda che il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, con codice tributo 6953 (Rm 65/E/2021), nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione (per i crediti superiori a 150.000 euro occorre attendere l'esito delle verifiche previste dal Decreto Antimafia, Dlgs 159/2011).

Agevolazioni/Fondo perduto

Provvedimento agenzia delle Entrate 27 giugno 2022

Discoteche e sale da ballo: ammontare dei contributi a fondo perduto

Il provvedimento determina l'ammontare dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, Dl 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter). La norma ha rifinanziato il fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 destinati alle attività che alla data di entrata in vigore del decreto-legge risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate dal Governo. Le risorse finanziarie sono ripartite in egual misura tra i soggetti richiedenti, con un limite massimo pari a 25.000 euro. Lo stesso decreto ha previsto che il contributo era richiesto tramite istanza da presentare all'agenzia delle Entrate per via telematica. Tenuto conto delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate a tutto il 20 giugno 2022, l'agenzia rende noto che il contributo a fondo perduto è pari a 22.002 euro per ciascun beneficiario (sale da ballo, discoteche e locali assimilati). La misura agevolativa verrà accreditata sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza.

Agevolazioni/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 giugno 2022, n. 349

Decadenza delle agevolazioni «prima casa»: riacquisto della nuda proprietà

Un contribuente ha fruito, in occasione di un precedente acquisto immobiliare, dei benefici prima casa (articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986 e Nota II-bis al medesimo articolo); l'agevolazione consiste nell'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2% per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano le condizioni previste dalla citata Nota II-bis. L'instante effettua una rivendita infraquinquennale dell'immobile acquistato con l'agevolazione. In tal caso opera la decadenza dal beneficio conseguente alla vendita infraquinquennale del bene, come previsto dal punto 4 della Nota II-bis. Ai sensi del comma 4 della citata Nota, nelle ipotesi in cui i beni acquistati con l'agevolazione vengano alienati prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e gli interessi. La decadenza è evitata se il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, proceda all'acquisto di altro immobile che dev'essere destinato ad abitazione principale (condizione più restrittiva rispetto a quelle stabilite per il primo acquisto; cfr. Corte di Cassazione, 29 ottobre 2021, n. 30882). Nel caso sottoposto all'attenzione del Fisco, entro un anno dalla cessione l'istante effettua un riacquisto della nuda proprietà di un altro immobile. Secondo l'agenzia, il riacquisto, entro un anno, della sola nuda proprietà di altro immobile non è idonea ad evitare la decadenza conseguente alla rivendita infraquinquennale dell'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa. L'agenzia richiama l'orientamento giurisprudenziale in materia: 1) la disciplina dettata per il riacquisto – con necessità che l'acquisto successivo diventi abitazione principale – trova la propria ratio nel fine di favorire l'acquisto della casa di proprietà in favore di coloro che siano costretti a ripetuti trasferimenti di residenza e, al contempo, evitare che l'agevolazione possa assecondare intenti speculativi realizzati attraverso la semplice integrazione dei requisiti necessari a godere dell'agevolazione in relazione al primo acquisto (Corte di Cassazione 11 giugno 2020, n. 11221; Corte di Cassazione 27 novembre 2019, n. 30925; Corte di Cassazione 28 giugno 2016, n. 13343); 2) la decadenza dall'agevolazione prima casa, per avere il contribuente trasferito, con atto a titolo oneroso o gratuito, l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto non è evitata ove, entro un anno dall'alienazione di tale bene, proceda all'acquisto della nuda proprietà di un altro immobile, atteso che lo stesso non può essere adibito, come necessario per il mantenimento del beneficio, ad abitazione principale (Corte di Cassazione 28 giugno 2018, n. 17148). Da quanto sopra deriva che: a) l'agevolazione prima casa spetta a condizione che l'immobile acquistato costituisca la prima casa nel territorio italiano (nel caso di specie l'istante è un cittadino italiano, residente all'estero, regolarmente iscritto all'Aire; in tal caso non è necessario che vada a risiedere nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato; cfr. Cm 12 agosto 2005, n. 38/E); b) con la Risposta Interpello 27 settembre 2021, n. 627 è stato affermato che, coerentemente alla disposizione relativa alla fruizione dell'agevolazione in sede di (primo) acquisto da parte del cittadino residente all'estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non è necessario adibire il nuovo immobile ad abitazione principale; ciò in quanto tale obbligo (analogamente a quello di residenza) non può essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all'estero e che, pertanto, si trovano nella impossibilità di adibire la casa acquistata a propria abitazione principale; c) il riacquisto, entro un anno, della sola nuda proprietà di altro immobile non è idonea ad evitare la decadenza conseguente alla rivendita infraquinquennale dell'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa, perché non consente di adibire l'immobile ad abitazione principale, come previsto dalla norma (ancorché l'effettiva destinazione in tal senso non sia richiesta al cittadino residente all'estero).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 giugno 2022, n. 355

Investimenti in beni strumentali nuovi: momento di effettuazione

Un'azienda ha effettuato investimenti in beni strumentali nuovi (agevolati secondo la tecnica dell'iper ammortamento o del credito d'imposta: cfr. articolo 1, commi 60-65, legge 145/2018, articolo 1, commi 184-197, legge 160/2019 e articolo 1, commi 1051-1063, legge 178/2020), relativamente ai quali ha pattuito – tramite apposite clausole contrattuali – la fornitura di un macchinario unitamente allo svolgimento di test meccanici e di funzionamento, avvio del macchinario, svolgimento di test di prestazione. Il momento di effettuazione dell'investimento – secondo le regole della competenza sancite dall'articolo 109 del Tuir – rileva al fine di incardinare il bene nella corretta disciplina agevolativa. A tal fine è importante il momento della consegna del bene, in quanto nel contratto le parti hanno conferito alla consegna un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente. Infatti, nel caso di specie, alla luce delle clausole contrattuali specificamente pattuite, si deve ritenere che gli ulteriori adempimenti – seppur importanti ai fini del funzionamento del macchinario – costituiscano soltanto prestazioni accessorie alla prestazione principale (e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni), che è quella della fornitura dei macchinari; in altri termini, tali ulteriori attività non assumono un rilievo essenziale ai fini del completo adempimento degli obblighi contrattuali. In tal senso, secondo l'agenzia, depongono anche i contratti di fornitura dei macchinari, in base ai quali il titolo di proprietà del bene si trasferisce già al momento della consegna (e non al momento della sottoscrizione delle Performance Guarantee Acceptance Minutes). Nella fattispecie in esame risulta, quindi, decisiva la consegna del bene mobile ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del Tuir, fermo restando che, per individuare la disciplina agevolativa applicabile, si dovrà tenere conto anche dell'eventuale prenotazione del bene (pagamento di un acconto almeno pari al 20% del corrispettivo entro una certa data).

Agevolazioni/Bonus locazioni

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 giugno 2022

Bonus locazioni per imprese turistiche: approvato il modello per l'autodichiarazione

È stato approvato il modello denominato «Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili. Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework». Si tratta dell'autodichiarazione richiesta dall'articolo 5, comma 3, Dl 4/2022 (Decreto Sostegni-ter): la disposizione – autorizzata dalla Commissione Ue – ha riproposto il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all'articolo 28, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (pagati entro il 30 giugno 2022), limitatamente alle imprese del settore turistico (che ne godono a prescindere dai ricavi registrati nei periodi di imposta precedenti: è richiesto che i beneficiari abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019) e alle imprese di gestione di piscine (codice ATECO 93.11.20). Il bonus può anche essere ceduto, ai sensi dell'articolo 28, comma 5-bis, Dl 34/2020 (il conduttore può «cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone»). Con il provvedimento in esame sono altresì definiti: a) i termini: in generale dall'11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023; oppure dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d'imposta al locatore, che hanno attivato una partita Iva per proseguire l'attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un'operazione che ha determinato una trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell'autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi «Erede che prosegue l'attività del de cuius/trasformazione» e «Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata» nel frontespizio del modello di autodichiarazione; b) la modalità di trasmissione: entro 5 giorni dalla presentazione dell'autodichiarazione, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle motivazioni, ed entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta. Il credito d'imposta può essere utilizzato, nel modello F24 (il codice tributo è da istituire con apposita risoluzione dell'agenzia), a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta di riconoscimento del bonus.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 giugno 2022

Bonus investimenti sisma 2016: aggiornamento della comunicazione 2021

Vengono definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 18-quater, Dl 8/2017 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. La misura agevolativa – autorizzata con decisione della Commissione europea 3 giugno 2022, n. C(2022) 3805 final – è stata modificata dall'articolo 43-ter, Dl 152/2021, il quale ha previsto che, dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta sisma si applichi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework. Per accedere al credito d'imposta è necessario presentare all'agenzia delle Entrate il modello di «Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)», approvato con provvedimento del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 giugno 2022, che a tal fine viene ulteriormente modificato. Infatti, il provvedimento in esame modifica anche il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro-Italia, nelle ZES e nelle ZLS. Il nuovo modello può essere presentato a partire dal 14 luglio 2022.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 giugno 2022

Acquisto di prodotti energetici: cessione dei bonus

Numerose e recenti disposizioni (articolo 15, Dl 4/2022; articolo 4, Dl 17/2022; articolo 15.1, Dl 4/2022; articolo 5, Dl 17/2022; articolo 3, Dl 21/2022; articolo 4, Dl 21/2022; articolo 18, Dl 17/2022) riconoscono alle imprese specifici crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Questi bonus sono utilizzabili in compensazione tramite il modello F24 entro il 31 dicembre 2022; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti (articoli 3, 4, 9 e 18, Dl 21/2022 e articolo 15.1, Dl 4/2022) solo per intero (per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del bonus) ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione (con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti qualificati, quali banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia). In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione. Il credito va utilizzato dal cessionario entro il 31 dicembre 2022 con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. La cessione dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici va comunicata all'agenzia delle Entrate - utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'agenzia - dal 7 luglio al 21 dicembre 2022.In caso di apposizione del visto di conformità, la comunicazione della cessione è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto stesso.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, n. 341

Superbonus: interventi su immobili sottoposti a vincoli

L'agenzia interviene in relazione alla detrazione da Superbonus – di cui all'articolo 119, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) – per interventi trainati su un'unità immobiliare facente parte di un condominio sottoposto a vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Secondo l'agenzia, la fruizione del beneficio è ammessa per i soli interventi trainati di efficienza energetica. Nello specifico, se per effetto dei vincoli cui è sottoposto il condominio non sia possibile effettuare neanche uno degli interventi cd. trainanti, il Superbonus del 110% potrà comunque generalmente trovare applicazione con riferimento alle spese sostenute per gli interventi trainati di efficienza energetica di cui all'articolo 14, Dl 63/2013 (articolo 119, comma 2, Dl 34/2020). Secondo l'agenzia, l'espresso richiamo – operato dall'articolo 119, comma 2 citato – ai soli interventi di efficienza energetica comporta l'impossibilità per i proprietari delle unità facenti parte dell'immobile sottoposto a vincoli di fruire del Superbonus per i restanti interventi trainati. Sono, pertanto, precluse le detrazioni a fronte delle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati (articolo 119, commi 5 e 6, Dl 34/2020) o per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (articolo 119, comma 8, Dl 34/2020).

Immobili/Imposte indirette

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 giugno 2022, n. 347

Mandato senza rappresentanza e ri-trasferimento dell'immobile

Attraverso un mandato senza rappresentanza, un soggetto (mandatario) acquista un immobile in nome proprio ma per conto di un altro soggetto (mandante). Il mandante si obbliga a somministrare al mandatario le somme per il pagamento del prezzo del futuro atto di compravendita e delle relative tasse, mentre il mandatario si obbliga a ritrasferire l'immobile al mandante e ad amministrarlo sino al momento del ri-trasferimento. Ci si chiede se siano dovute imposte indirette all'atto di trasferimento dal mandatario al mandante, in considerazione del fatto che l'atto per il ri-trasferimento è stipulato senza la corresponsione di alcun corrispettivo da parte del mandante, trattandosi di atto compiuto dal mandatario in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di mandato ed avendo il mandante fornito i mezzi necessari per l'acquisto e il mantenimento dell'immobile. L'agenzia ritiene che tale ultimo atto, che produce l'effetto di trasferire l'immobile a titolo gratuito a favore del mandante, assuma rilievo sotto il profilo fiscale essendo produttivo di effetti reali. Difatti, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi (articolo 1, Dlgs 346/1990). L'imposta di donazione equipara, dal punto di vista fiscale, gli atti a titolo gratuito agli atti a titolo donativo. L'agenzia precisa che l'imposta sulle successioni e donazioni si applica anche al trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito che comprendono quelli che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni. Tale soluzione prescinde, quindi, dalla circostanza che tra cedente e cessionario sussista un rapporto di mandato senza rappresentanza. Ne consegue che il trasferimento dell'immobile, senza corrispettivo, dalla sfera giuridica del mandatario a quella del mandante è da assoggettare a imposta sulle successioni e donazioni con applicazione dell'aliquota dell'8%. Sono, inoltre, dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale, rispettivamente, del 2% e dell'1%.

Immobili/Sisma bonus acquisti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 giugno 2022, n. 351

Permuta di immobile futuro: al terzo beneficiario non spetta il sisma bonus acquisti

In tema di permuta di unità immobiliare futura a favore di terzo, il terzo beneficiario, pur essendo acquirente dell'unità immobiliare, non può fruire del sisma bonus acquisti (articolo 16, comma 1-septies, Dl 4 giugno 2013, n. 63) in quanto non è il soggetto che ha sostenuto la spesa relativa all'acquisto. L'istante chiede all'agenzia delle Entrate se, in qualità di proprietario dell'immobile allo stesso pervenuto giusto atto di permuta di cosa futura a favore di terzo (articoli 1411 e 1472, Codice civile), possa fruire del beneficio della detrazione prevista in materia di sisma bonus acquisti, con possibilità di successiva cessione del credito di cui all'articolo 121, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio). Nella risposta viene ricordato che la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro (articolo 1552, Codice civile); si precisa che nei casi di acquisto immobiliare a favore di un terzo, gli effetti si producono in capo al soggetto terzo al quale le parti attribuiscono il diritto di pretendere l'adempimento del contratto, benché l'acquisto sia stipulato da altri e il terzo consegua direttamente l'acquisto dell'immobile, nel momento in cui il bene verrà ad esistenza, per il solo fatto dell'avvenuta conclusione del contratto. In altri termini, lo stipulante sostiene la spesa per l'acquisto dell'immobile e, non appena la cosa viene ad esistenza, è il terzo beneficiario (nel caso, l'istante) ad acquistare la proprietà dell'immobile. In tale ipotesi, considerato che presupposto per la fruizione dell'agevolazione in questione è il sostenimento dell'onere da parte del soggetto che ne fruisce (Cm 25 giugno 2021, n. 7/E), il terzo beneficiario non possiede i requisiti normativamente previsti per fruirne, in quanto, pur essendo acquirente dell'unità immobiliare, non è il soggetto che ha sostenuto la relativa spesa. Analogamente, la detrazione non spetta neppure in capo al soggetto stipulante, atteso che gli effetti reali del contratto si producono direttamente in capo al terzo (l'istante) nel momento in cui il bene viene ad esistenza.

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 giugno 2022, n. 352

Bonus facciate: interventi sul portale di un edificio religioso

In relazione al bonus facciate (articolo 1, commi 219-224, legge 160/2019) viene affermato che gli interventi di restauro e risanamento conservativo di un portale di un edificio religioso (una Chiesa) sono agevolabili, in quanto lo stesso costituisce un ornamento della facciata. E ciò anche se l'intervento riguarda portone, cornice e lunetta, destinati a svolgere la funzione di porta di ingresso alla Chiesa solo per una piccola parte dell'edificio. L'agenzia ricorda che il bonus facciate spetta per: a) interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; b) interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio; c) interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi. Diversamente, non rientrano nell'ambito del bonus facciate le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. La Chiesa istante potrà optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettant e, alternativamente, ai sensi dell'articolo 121, Dl 34/2020: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante (cd. sconto in fattura); b) per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Redditi di impresa/Pex

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 giugno 2022, n. 354

Regime Pex: verifica del requisito della commercialità

Il regime della Participation exemption (Pex) – di cui all'articolo 87 del Tuir – prevede, quale naturale completamento dell'esclusione da imposizione dei dividendi e dell'indeducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni, l'esenzione da imposta delle plusvalenze realizzate in sede di cessione delle partecipazioni al ricorrere di determinate condizioni, compreso l'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale per almeno un triennio consecutivo antecedente al realizzo. Parallelamente non sono deducibili le minusvalenze. Come chiarito dalla Cm 29 marzo 2013, n. 7/E, l'impresa commerciale va apprezzata nel caso in cui la società disponga di una struttura operativa idonea per l'avvio del processo produttivo. Pertanto, il mancato conseguimento dei ricavi non preclude il riconoscimento dell'impresa commerciale, in quanto a rilevare è la disponibilità di una struttura organizzativa potenzialmente adeguata all'avvio del processo produttivo. Anche il periodo di inattività derivante dall'interruzione temporanea dell'attività non determina la perdita della commercialità, qualora la società continui ad essere dotata di una struttura operativa idonea alla ripresa del processo produttivo in tempi ragionevoli. Nel caso di specie, la società istante detiene una partecipazione in una società immobiliare che, a causa della crisi del settore, ha subìto ingenti perdite ripianate dai soci. I versamenti effettuati dalla società istante a copertura delle perdite sono portati ad incremento del valore della partecipazione. Successivamente, il valore di bilancio della partecipazione è stato svalutato e le svalutazioni sono state riprese a tassazione come variazioni in aumento in quanto perdite non realizzate. Considerato che la società immobiliare è stata messa in liquidazione e sciolta, le perdite subìte dalla società istante relativamente alla partecipazione detenuta nella società immobiliare sono divenute perdite realizzate. Pertanto, la società istante chiede se le perdite in questione possano essere dedotte in quanto l'assenza del requisito Pex in capo alla partecipazione sarebbe determinato dal fatto che quest'ultima sarebbe priva del requisito di commercialità (di cui all'articolo 87, comma 1, lettera d), Dpr 917/1986). L'agenzia delle Entrate precisa che, nel caso di specie, le operazioni di assunzione dei finanziamenti e di acquisizione delle aree interessate dal progetto di valorizzazione immobiliare costituiscono elementi idonei alla configurabilità della commercialità in ambito Pex, pur in assenza di ricavi realizzati. Gli incarichi professionali affidati, la previsione concernente un piano industriale per il risanamento finanziario, la ristrutturazione del debito e i versamenti soci effettuati costituiscono, inoltre, indicatori atti ad escludere una condizione di completa inattività nel tempo da parte della società medesima. Pertanto, l'agenzia delle Entrate ritiene che debba essere riconosciuto, in capo alla società immobiliare, il requisito della commercialità, con conseguente indeducibilità della minusvalenza realizzata in sede di liquidazione societaria.

Redditi di lavoro dipendente/Accordi transattivi

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, nn. 343 e 344

Somme dovute a seguito di conciliazione o accordo transattivo

Nell'ambito del regime fiscale del reddito di lavoro dipendente (articolo 51 del Tuir) si applica il regime della tassazione ordinario (e non quello della tassazione separata) per le somme erogate in sede di conciliazione o in sede di accordo transattivo non legate alla cessazione del rapporto di lavoro. È impossibile applicare la tassazione separata qualora tali somme non siano erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (articolo 51, comma 1 del Tuir). Rientrano in tale nozione le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso (Cm 326/1997). In un caso (Risposta 343) il lavoratore, trasferito per via della cessione del ramo di azienda, rinuncia all'impugnazione di tale cessione, alle differenze retributive dei vari contratti e a qualsiasi pretesa o domanda relativa al reintegro o assunzione in servizio, ricevendo un importo a titolo di transazione generale e novativa. Come chiarito nella citata circolare del 1997, le somme riconosciute in sede di conciliazione devono essere qualificate come reddito di lavoro dipendente, in quanto, nel caso in esame, l'azione giudiziaria era volta a ottenere il riconoscimento delle differenze retributive relative ai periodi di lavoro dipendente a seguito della declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il dipendente e le controparti. Ma non può applicarsi il regime di tassazione separata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di tassazione separata previste dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del Tuir. In un altro caso (Risposta 344) un ente vuole chiudere tutti i contenziosi con i propri dipendenti proponendo un accordo transattivo. Anche in questo caso si applicano i chiarimenti forniti con la Cm 326/1997 ove si afferma l'assoggettabilità a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera a), ultima parte, del Tuir) alle somme e dei valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre, qualora le somme sostitutive di reddito di lavoro dipendente si riferiscano a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d'imposta e, in loro sostituzione, vengono percepite in un periodo d'imposta successivo, trova applicazione la tassazione separata solo qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir. In assenza delle condizioni previste, si applica la tassazione ordinaria.

Redditi di lavoro dipendente/Rimborsi spese

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 giugno 2022, n. 348

Amministratori locali: rimborsi forfetari detassati

Vengono fornite indicazioni circa il trattamento fiscale dei rimborsi spese, anche forfetari (spese di viaggio e di soggiorno), in favore degli amministratori locali di una comunità collinare (Presidente e componenti del Comitato esecutivo) facente parte di una Regione a statuto speciale. Nello specifico, i rimborsi spese, anche forfetari, spettanti a detti soggetti beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 52, comma 1, lettera b) del Tuir. La norma citata dispone che non concorrono a formare il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g) del Tuir le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Nel caso specifico, in considerazione della normativa regionale, che definisce il trattamento economico per gli amministratori locali dell'ente, e della delibera della Giunta regionale, viene chiarito che il rimborso forfetario in relazione alle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato è legato all'effettività dell'impegno istituzionale assunto, con l'effetto che si applica l'esonero predetto. Le conclusioni sono analoghe a quelle espresse con la Rm 13 agosto 2009, n. 224/E in relazione ai rimborsi erogati agli amministratori di un Comune appartenente ad una Regione a statuto ordinario.

Accertamento delle imposte/Isa

Provvedimento agenzia delle Entrate 23 giugno 2022

Isa 2018-2020: anomalie nel Cassetto fiscale

L'articolo 1, commi 634-636, legge 190/2014 ha previsto che l'agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente. Con il provvedimento in esame vengono stabilite le disposizioni tecniche attraverso le quali l'agenzia mette a disposizione dei contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale-Isa (articolo 9-bis, Dl 24 aprile 2017, n. 50) le anomalie riscontrate. Il fine è quello di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili. Con l'occasione sono fornite informazioni utili per rimediare a eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997). Le anomalie, inoltre, sono trasmesse via Entratel anche all'intermediario, nel caso in cui il contribuente abbia optato, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, per l'invio a quest'ultimo di tutte le comunicazioni che lo riguardano. I contribuenti, personalmente o attraverso i loro intermediari delegati, possono prendere visione della comunicazione di anomalia (rispetto al passato, in cui veniva comunicata solo l'anomalia più grave, ora vengono segnalate tutte) di cui sono destinatari consultando il Cassetto fiscale, sul portale dell'agenzia.

Accertamento delle imposte/Pagamenti tracciabili

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 giugno 2022

Pagamenti elettronici: disposizioni attuative per la comunicazione dei dati

Il provvedimento contiene le disposizioni attuative dell'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, Dl 26 ottobre 2019, n. 124, norma (recentemente modificata dall'articolo 18, comma 4, Dl 36/2022) che prevede un obbligo comunicativo in capo a taluni operatori finanziari prestatori di servizi di pagamento che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico. In particolare, sono interessati dall'obbligo i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), Dlgs 11/2010 (istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, ecc.) che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento (contratto tra un prestatore di servizi di pagamento e un esercente per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi all'esercente quale corrispettivo per la cessione di beni e prestazione di servizi), consentono l'accettazione di pagamenti elettronici in rapporto a cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche mettendo a disposizione degli esercenti (soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali) sistemi idonei a consentire tale accettazione. Destinataria dei dati è l'agenzia delle Entrate, che riceve le informazioni anche tramite la società PagoPA. Con il provvedimento in esame vengono definiti: a) le informazioni oggetto della comunicazione: il codice fiscale e, se disponibile, la partita Iva dell'esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento, il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione, il codice identificativo univoco – assegnato da PagoPA – del soggetto che trasmette le informazioni, i dati relativi agli strumenti di pagamento attraverso cui l'esercente accetta la transazione elettronica, l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti; b) i termini: l'invio dei dati dev'essere effettuato entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione. PagoPA rende disponibile all'agenzia delle Entrate le informazioni ricevute entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo modalità definite con apposito accordo tra i due enti. La prima trasmissione, riferita alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022. Per le transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 agosto 2022, invece, la comunicazione dev'essere effettuata entro il 31 ottobre 2022; c) le modalità di invio: per l'acquisizione dei dati, l'agenzia si avvale di PagoPA. Pertanto, i soggetti obbligati alla comunicazione trasmettono le suddette informazioni a PagoPA, direttamente ovvero tramite Bancomat Spa, in relazione ai pagamenti effettuati con carte sui circuiti PagoBancomat e BancomatPay.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, n. 30/E

Veicoli non inquinanti: ridenominazione dei codici tributo per la fruizione del bonus

I codici tributo 6903 e 6904, che erano stati istituiti per la fruizione dei bonus per l'acquisto di veicoli nuovi elettrici o ibridi di categoria M1 e di categoria da L1e a L7e, previsto dalla Legge di bilancio 2019, vengono ora ridenominati a seguito del nuovo quadro normativo (Dm 6 aprile 2022 e articolo 22, comma 2, Dl 1° marzo 2022, n. 17). Si ricorda che il contributo è corrisposto dal venditore all'acquirente compensando il prezzo di acquisto del veicolo. Le imprese costruttrici o importatrici delle auto rimborsano al venditore il contributo e recuperano le somme come credito d'imposta in compensazione tramite il modello F24. I dati dei beneficiari sono trasmessi dal Mise all'agenzia delle Entrate entro il giorno 5 di ciascun mese in base agli acquisti confermati nel mese precedente. I beneficiari possono consultare il credito d'imposta spettante accedendo al proprio Cassetto fiscale. I crediti d'imposta sono utilizzabili nei limiti dell'importo spettante dal giorno 10 del mese successivo all'acquisto del veicolo, pena lo scarto dell'F24.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 24 giugno 2022, n. 31/E

Rivalutazione di attività immateriali: codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva

Viene istituito il codice tributo 1862 per l'assolvimento dell'imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito alle attività immateriali prevista dal Decreto Agosto (articolo 110, comma 8-quater, Dl 104/2020). Mediante il versamento dell'imposta sostitutiva (nel modello F24 si indica l'anno del versamento) il contribuente ha la possibilità di dedurre il maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di tale importo. Opera, cioè la disposizione in deroga rispetto al precedente comma 8-ter che prevede: «la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo».

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 24 giugno 2022, n. 32/E

Zona franca urbana: codice tributo per l'utilizzo delle agevolazioni sisma 2016

Viene istituito il codice tributo Z165 per l'utilizzo, tramite il modello F24, delle agevolazioni previste dall'articolo 57, comma 6, Dl 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto), a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella Zona franca urbana (ZFU) istituita – ai sensi dell'articolo 46, Dl 24 aprile 2017, n. 50 – a seguito degli eventi sismici del 2016. Dal 24 agosto 2016 diversi eventi sismici hanno colpito Comuni del Centro Italia (Comuni appartenenti alle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo). In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, l'agenzia delle Entrate verifica che gli stessi contribuenti siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Mise e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco (con il Decreto Mise 24 giugno 2022 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in commento, a valere sullo stanziamento per il 2022). Si ricorda che per il 2021 era stato istituito il codice tributo Z164 (Rm 13 luglio 2021, n. 47/E). Successivamente il Decreto Agosto ha disposto la proroga del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse ai beneficiari dai precedenti bandi. Inoltre, la medesima disposizione ha esteso le agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della ZFU entro il 31 dicembre 2021.

Riscossione/Causali contributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 30 giugno 2022, n. 33/E

Trasferimento della funzione previdenziale dell'Inpgi: causali contributo all'Inps

L'articolo 1, commi 103 e seguenti, legge 234/2021 ha previsto che, dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Inpgi sia trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, all'Inps, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Per garantire la continuità gestionale e amministrativa delle funzioni esercitate dall'Inpgi e nelle more della completa integrazione con l'Inps, i due istituti hanno chiesto che le causali contributo relative alle funzioni oggetto di trasferimento vengano in parte trasferite nella competenza dell'Inps e in parte soppresse in quanto non più utilizzate dall'Inps. A tal fine, l'agenzia ha adattato una serie di causali contributo al trasferimento della funzione previdenziale svolta dall'Inpgi all'Inps. Sono, inoltre, soppresse le causali RL29, RC21 e CRL1.