I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 24 novembre al 2 dicembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Iva estera

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 novembre 2022, n. 574

Cessione in regime di call-off stock: sostituzione del cliente originario

L'agenzia chiarisce gli effetti, ai fini Iva, della sostituzione del soggetto originariamente designato quale destinatario della merce nell'ambito di una cessione di beni in regime di call-off stock. Sulla base del dato normativo, per evitare che l'operazione diventi una cessione intra-unionale assimilata (con obbligo di identificazione del cedente nel Paese di destino della merce) occorre che la sostituzione: a) rispetti i requisiti soggettivi richiesti; b) avvenga entro un lasso temporale predefinito; c) sia tempestivamente annotata nel registro relativo alle movimentazioni dei beni in regime di call-off stock; d) le annotazioni nel registro avvengano prima del prelievo della merce da parte del soggetto passivo intervenuto in sostituzione del precedente, senza soluzione di continuità tra la cessazione dell'accordo di call-off stock concluso con l'originario destinatario e la stipulazione dello stesso con il nuovo. Sussistendo le suddette circostanze, negli elenchi riepilogativi Intrastat dev'essere incluso ogni numero di identificazione Iva di un nuovo acquirente destinatario, anche se nel corso dello stesso periodo di dichiarazione sono state effettuate più sostituzioni consecutive. Devono, quindi, essere indicati sia il numero di identificazione Iva del precedente acquirente destinatario, sia il numero di identificazione Iva del nuovo acquirente destinatario.

Iva/Fatturazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 novembre 2022, n. 575

Cessioni a rappresentanti fiscali di soggetti non residenti

Vengono chiarite le modalità di fatturazione nei confronti di rappresentanti fiscali di soggetti non stabiliti nello Stato. Il caso esaminato riguarda le cessioni di beni effettuate – territorialmente – ai fini dell'Iva in Italia, per il tramite di due rappresentanti fiscali (uno della società cedente e uno della società cessionaria). Per tali cessioni non si applica il meccanismo del reverse charge, ma l'Iva va esposta in fattura a titolo di rivalsa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Dpr 633/1972 (secondo cui gli obblighi e i diritti sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi del successivo articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, Dpr 441/1997). Inoltre, non è richiesta l'emissione della fattura in formato elettronico via Sistema di Interscambio, non trattandosi di un'operazione effettuata tra soggetti residenti e stabiliti in Italia, come prevede l'articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015.

Iva/Operazioni fuori campo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 novembre 2022, n. 576

Risoluzione per inadempimento della convenzione di lottizzazione

Gli atti conseguenti alla risoluzione di una convenzione di lottizzazione edilizia tra privati e Comune, che comportano la retrocessione dei terreni ceduti gratuitamente (le aree a suo tempo trasferite gratuitamente dai privati al Comune devono essere restituite ai privati), sono fuori dal campo di applicazione Iva, in quanto non configurano cessioni di beni (articolo 2, Dpr 633/1972), giacché – in assenza di conguagli – non è previsto alcun indennizzo. Detti atti, però, vanno assoggettati all'imposta di registro ordinaria sui trasferimenti realizzati, in quanto non possono trovare applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 32, comma 2, Dpr 601/1973 e all'articolo 20, legge 10/1977.

Iva/Voucher multiuso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 novembre 2022, n. 579

Buoni corrispettivo acquistati presso soggetti esteri: esclusi dall'esterometro

La domanda posta all'agenzia delle Entrate è volta a sapere se gli acquisti di buoni corrispettivo multiuso (ad esempio, gli «smart box» o cofanetti regalo, che consentono al fruitore di scegliere uno dei servizi proposti) vanno comunicati ai fini dell'esterometro (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127). L'istante è una società che gestisce il welfare aziendale e, a tal fine, riceve da fornitori esteri delle fatture per acquisti qualificabili come buoni corrispettivo multiuso. Le cessioni di tali voucher sono assimilate alle cessioni di denaro, per cui esulano dal campo di applicazione dell'Iva (articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972), tenuto conto che non si tratta di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto (articolo 6-quater, Dpr 633/1972). Detti cofanetti vengono poi rivenduti, sulla base di un mandato senza rappresentanza, ai clienti che hanno attivato piani di welfare aziendale per i propri dipendenti. L'interpellante, dato che le operazioni in esame (acquisto e cessione) non costituiscono né operazioni di cessione di beni né prestazioni di servizi, chiede all'agenzia se devono essere comunicati con l'esterometro anche gli acquisti fuori campo Iva diversi dagli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, Dpr 633/1972, quali operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto oggettivo ed escluse dalla base imponibile. Chiede, nello specifico, se devono essere comunicati gli acquisti da fornitori esteri fuori campo Iva, articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni-corrispettivo multiuso, di cui all'articolo 6-quater, Dpr 633/1972. L'agenzia ricorda che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia costituiscono oggetto di comunicazione solo se di importo superiore a 5.000 euro, comprensivo d'imposta (articolo 12, Dl 73/2022). L'esclusione non riguarda, invece, le cessioni. Ai fini dell'adempimento comunicativo è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso, mentre non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno radicata, ai fini Iva, nel territorio nazionale (Circolare 26/E/2022; Circolare 14/E/2019; Risposte Interpello nn. 85/2019 e 91/2020). L'agenzia precisa ulteriormente che, seppure l'assenza di rilevanza territoriale dell'operazione non costituisca elemento escludente ai fini dell'esterometro (salvo si tratti di acquisti di valore inferiore a 5.000 euro), un'«operazione» deve comunque sussistere. È necessario, quindi, essere in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (di cui sia parte un soggetto passivo d'imposta residente o stabilito in Italia): detta circostanza è estranea al caso in questione. Infatti, il mero trasferimento di buoni corrispettivo multiuso, analogamente alla cessione di denaro o di crediti in denaro di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972, non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi. Alla luce di quanto sopra, l'agenzia conclude che i dati relativi agli acquisti fuori campo Iva, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni corrispettivo multiuso acquistati presso soggetti esteri, non vanno comunicati con l'esterometro, non trattandosi di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto. L'esclusione dall'obbligo comunicativo varrebbe anche per le cessioni eventualmente fatte a soggetti esteri.

Bollo e registro/Atti esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 novembre 2022, n. 573

Atti di separazione: esenzione da bollo e registro anche per le unioni civili

Il caso riguarda l'applicabilità dell'articolo 19, legge 6 marzo 1987, n. 74 (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa riconosciuta, in caso di divorzio, a tutti gli atti relativi allo scioglimento di matrimonio o alla cessazione degli effetti civili e ai procedimenti sulla corresponsione dell'assegno) agli atti di scioglimento giudiziale dell'unione civile. Si riporta la citata norma agevolativa sullo scioglimento del matrimonio secondo la quale «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge l° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa». La misura è stata oggetto di varie pronunce costituzionali, fra cui: a) la sentenza n. 176/1992 in cui la Consulta riteneva incostituzionale la mancata estensione del beneficio alle iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione; b) la sentenza n. 154/1999 in cui parimenti veniva dichiarata incostituzionale la non applicazione del beneficio a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti di un procedimento di separazione. In sostanza, l'estensione dell'agevolazione, secondo la Corte costituzionale, trova la sua ratio nella tutela giurisdizionale e nella necessità di «una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole». La stessa agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E/2012, ha ribadito la necessità di favorire l'accesso alla tutela giurisdizionale chiarendo che l'esenzione prevista dall'articolo 19, legge 74/1987 si riferisce a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici che afferiscono al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili, trovando la sua ratio nel voler agevolare la tutela giurisdizionale ed evitare che l'imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale. In considerazione dell'orientamento della Corte costituzionale, volto a garantire un'ampia tutela giurisdizionale nello scioglimento dei matrimoni, l'agenzia ritiene che il notaio istante possa applicare la norma agevolativa anche all'atto di trasferimento della metà dell'immobile adibito a residenza delle parti, a favore di uno dei due, come stabilito dall'accordo a seguito di scioglimento del vincolo in via giudiziale. Da ultimo, con riferimento alle agevolazioni «prima casa», viene ricordato che la citata circolare 27/E/2012, dopo aver precisato che la cessione della casa al coniuge configurando un atto correlato allo scioglimento del matrimonio è esente da tassazione, chiarisce che, nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dei cinque anni, il cedente non decade dall'agevolazione se non acquista entro l'anno la nuova casa da adibire ad abitazione principale.

Agevolazioni/Tasso di attualizzazione e rivalutazione

Dm Imprese e Made in Italy 23 novembre 2022, GU 29 novembre 2022, n. 279

Agevolazioni alle imprese: aggiornato il tasso di attualizzazione e rivalutazione

Il Decreto concerne la variazione del tasso di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese: a partire dal 1° dicembre 2022 – in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE 19 gennaio 2008, n. 14) – il tasso da applicare è pari all'3,04%. L'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua e comunque ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento.

Agevolazioni/Aiuti di Stato

Provvedimento agenzia delle Entrate 29 novembre 2022

Autodichiarazione aiuti di Stato Covid: proroga del termine di presentazione

Sul fil di lana è giunta la proroga del termine di presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, modificando il Provvedimento agenzia delle Entrate 27 aprile 2022 che, appunto, aveva definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione. Il termine di presentazione dell'autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato poi prorogato al 30 novembre 2022 dal Provvedimento agenzia delle Entrate 22 giugno 2022. Si ricorda anche che con il Provvedimento agenzia delle Entrate 25 ottobre 2022 il modello è stato modificato al fine di renderne più agevole la compilazione (è stata inserita la casella «ES» che, tranne in alcuni casi, consente di non dettagliare gli aiuti ricevuti nel quadro A). A causa delle difficoltà di accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) negli ultimi giorni utili per la compilazione – per reperire, nei tempi previsti, le informazioni necessarie per la compilazione del modello – il precedente termine fissato al 30 novembre 2022 è spostato al 31 gennaio 2023. Il Provvedimento in esame, inoltre, dispone anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (punto 1.5 del Provvedimento 27 aprile 2022).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Circolare agenzia delle Entrate 29 novembre 2022, n. 36/E

Tax credit energia e gas: nuovi chiarimenti

Il documento di prassi analizza l'ambito applicativo, la disciplina e la proroga dei crediti d'imposta a favore delle imprese danneggiate dal caro energia, per gli acquisti relativi al terzo e quarto trimestre 2022, previsti dall'articolo 6, Dl 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti-bis), dall'articolo 1, Dl 23 settembre 2022, n. 144 (Decreto Aiuti-ter) e dall'articolo 1, Dl 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater). Per gli analoghi bonus, relativi ai periodi precedenti, l'agenzia delle Entrate aveva diffuso le circolari 13 maggio 2022, n. 13/E, 16 giugno 2022, n. 20/E e 11 luglio 2022, n. 25/E, i cui principi interpretativi valgono anche per l'agevolazione dell'ultimo periodo dell'anno 2022. La circolare contiene anche risposte a quesiti specifici pervenuti in merito all'applicazione delle misure di favore. Si ricorda che i citati articoli hanno sostanzialmente prorogato i crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 in favore delle imprese beneficiarie, riconoscendoli in misura percentuale (variabile in base al tipo di soggetto, al bene acquistato e al periodo di spettanza). I bonus sono utilizzabili in compensazione entro il 30 giugno 2023. Tra i chiarimenti diffusi con la Circolare in esame si segnalano i seguenti.

Soggetti beneficiari

Beneficiarie dei crediti d'imposta sono tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le condizioni previste dalle diverse norme istitutive. Sono ammesse all'agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole che sostengono i costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Inoltre, in assenza di un'espressa esclusione normativa, l'agenzia ritiene che possano beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir – indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, ad esempio, le Opere pie, le Ipab, le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircss) e le Aziende unità sanitarie locali (Ausl) – e le Onlus, nel presupposto che esercitino anche un' attività commerciale. Nel caso in cui l'ente non commerciale e la Onlus non siano dotati di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, gli stessi sono tenuti a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (ad esempio, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelli totali).

Imprese non energivore

Il beneficio è riconosciuto in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW per il quarto trimestre 2022 e 16,5 kW per il secondo e il terzo trimestre 2022; viene precisato che la potenza disponibile normativamente prevista corrisponde a una potenza contrattuale pari, rispettivamente, a 4 kW e 15 kW.

Calcolo del credito d'imposta

Con riguardo all'ambito applicativo della norma che ha introdotto la possibilità di richiedere al venditore il calcolo del bonus spettante – laddove l'impresa si sia rifornita dal medesimo soggetto in tutti i trimestri di riferimento – viene precisato che resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, fruitore del credito d'imposta sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l'attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

Rateizzazione

Qualora le imprese (con utenze collocate in Italia a esse intestate) optino per il piano di rateizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, Dl 176/2022 non possono fruire dei crediti d'imposta riconosciuti alle stesse per l'acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Locazione di immobile

L'impresa conduttrice può beneficiare del credito d'imposta, ancorché non sia titolare delle utenze ma ne sostenga l'effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico. La spettanza del credito dev'essere comprovata mediante uno dei seguenti documenti: fatture d'acquisto (intestate al locatore), fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore, contratto di locazione dell'immobile o di altro atto che preveda espressamente l'imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell'immobile, nonché documentazione probatoria relativa all'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo.

Alimentazione di una centrale termica di teleriscaldamento

In caso di cogenerazione, per distinguere, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i quantitativi di gas naturale utilizzati per produrre energia elettrica (riconducibile all'uso termoelettrico) da quelli utilizzati per produrre energia di diverso tipo (riconducibile agli usi energetici diversi da quelli termoelettrici), può trovare applicazione, in via generale, il criterio stabilito dall'articolo 21, comma 9-ter, lettera b), Dlgs 504/1995, già utilizzato con riferimento all'individuazione del gas per uso combustione da assoggettare ad aliquota Iva ridotta, in base al quale, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibile gas naturale impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando il consumo specifico convenzionale stabilito nella misura pari a 0,220 mc per kWh. Sarà, conseguentemente, possibile determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici», oggetto di agevolazione, al ricorrere degli altri requisiti.

Agevolazioni/Indennità una tantum

Messaggio Inps 30 novembre 2022, n. 4314

Indennità una tantum di 200 euro: modalità di gestione dei riesami delle domande

In relazione all'indennità una tantum pari a 200 euro di cui all'articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, Dl 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in favore di alcune categorie di lavoratori (titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 cpc, dottorandi e assegnisti di ricerca, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18, Dlgs 15 giugno 2015, n. 81, lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali privi di partita Iva, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, Dlgs 31 marzo 1998, n. 114), viene definito l'iter per gestire eventuali riesami delle domande respinte per via del mancato superamento dei controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti (Circolare Inps 24 giugno 2022, n. 73). L'esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell'Inps, tramite il servizio denominato «Indennità una tantum 200 euro», alla voce «Esiti», sia da parte del patronato sia da parte del cittadino accedendo con le proprie credenziali.

Accertamento delle imposte/Compliance

Provvedimento agenzia delle Entrate 29 novembre 2022

Adempimento spontaneo: redditi di lavoro dipendente e pensione di fonte estera non dichiarati

In attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, legge 23 dicembre 2014, n. 190 – che prevede l'invio di comunicazioni ai contribuenti per favorire l'adempimento spontaneo – viene prevista la comunicazione, da parte dell'agenzia delle Entrate, verso contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d'imposta italiani. L'invio è fatto agli indirizzi di posta elettronica certificata, attivati dai contribuenti interessati, o in alternativa per posta ordinaria; la stessa comunicazione viene messa a disposizione, inoltre, all'interno nella sezione «l'Agenzia scrive» presente nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile dall'area riservata dell'agenzia delle Entrate. Nella sostanza, il Provvedimento in esame individua le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza gli elementi e le informazioni relativi ai dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, e ai dati relativi a eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973). Si dispone, in particolare, l'invio di comunicazioni ai contribuenti per i quali emergono anomalie dal confronto tra i dati. A fronte della comunicazione ricevuta, il contribuente può porre rimedio e regolarizzare la sua posizione, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute con gli interessi, beneficiando delle sanzioni in misura ridotta, mediante l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

Riscossione/Intimazione di pagamento

Provvedimento agenzia delle Entrate 29 novembre 2022

Avviso di intimazione dell'agente della Riscossione: approvato il nuovo modello

Il modello di avviso di intimazione, ai sensi dell'articolo 50, Dpr 29 settembre 1973, n. 602, è stato sottoposto a restyling.Nella sostanza il contenuto rimane il medesimo (intimazione a provvedere al pagamento entro 5 giorni dalla notifica dell'avviso), ma viene sostituito il riferimento alle Commissioni tributarie con l'attuale denominazione di Corti di Giustizia tributaria (legge 130/2022, con effetto dal 16 settembre 2022) e viene adeguato il logo dell'agente della Riscossione. La legge 130/2022, in particolare, ha modificato l'articolo 1, Dlgs 545/1992, la cui attuale formulazione recita «Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione». Si rammenta che l'avviso di intimazione al pagamento viene inviato dall'agente della Riscossione prima del pignoramento dei beni del contribuente, che può provvedere al versamento ancora non eseguito entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso, qualora le azioni esecutive non siano iniziate entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, come pure nel caso di mancato avvio dell'espropriazione forzata entro un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento e degli atti successivi emessi dall'agenzia delle Entrate (articolo 29, comma 1, Dl 78/2010) e per gli atti emessi dall'agenzia delle Dogane (articolo 9, comma 3-ter, Dl 16/2012). L'avviso di intimazione può essere impugnato solo per vizi propri dell'atto davanti all'autorità giurisdizionale competente per l'atto indicato nell'avviso e di cui si intima l'adempimento.

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 25 novembre 2022, n. 276

Indice dei prezzi al consumo di ottobre 2022

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice (117,2 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del 3,7%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente dell'11,5%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del 14,9%.

Dogane/Dichiarazioni

Nota agenzia delle Dogane 11 novembre 2022, n. 511592

Dichiarazioni doganali di importazione: modalità full digital dal 30 novembre

Viene comunicata l'effettiva dismissione del messaggio «IM» per le bollette doganali di importazione, a partire dalle ore 9:00 del 30 novembre 2022. L'abolizione del messaggio «IM» rende effettiva la nuova procedura per la re-ingegnerizzazione del sistema AIDA (Circolare agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 22/D/2022), avviata dal 9 giugno 2022, ma interrotta pochi giorni dopo per prorogare l'utilizzo del precedente messaggio a causa di problemi tecnici e di uno scarso grado di adesione da parte degli operatori. Dal 30 novembre si ha la ripartenza della procedura di presentazione e di gestione delle dichiarazioni doganali con le modalità full digital. Da tale data, pertanto, le importazioni non saranno più documentate dal Documento Amministrativo Unico (DAU) e sarà necessario utilizzare i nuovi messaggi elettronici «H», caratterizzati da appositi tracciati XML. Nello specifico, sono da utilizzare i tracciati telematici da H1 a H5 per le importazioni ordinarie e quelle di vincolo a regimi speciali, oltre il tracciato semplificato H7 dedicato alle spedizioni di modico valore. Ecco i messaggi elettronici da utilizzare: H1 (Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale); H2 (Dichiarazione di deposito doganale); H3 (Dichiarazione di ammissione temporanea); H4 (Dichiarazione di perfezionamento attivo); H5 (Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali); H7 («Super reduced data set», per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano del regime di franchigia daziario). Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione Iva è possibile scaricare, dal Portale Unico Dogane e Monopoli (accedendo al servizio «Gestione documenti – dichiarazioni doganali»), il «prospetto di riepilogo ai fini contabili» (approvato con Determinazione agenzia delle Dogane 3 giugno 2022, n. 234367), da annotare nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25, Dpr 633/1972 (Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 agosto 2022, n. 417; Nota agenzia delle Dogane 14 luglio 2022, n. 329889). È, però, necessaria una specifica autorizzazione, che si ottiene mediante il Modello Autorizzativo Unico (MAU) dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la possibilità, eventualmente, di delegare altre persone fisiche ad accedere a tale servizio. Unitamente al prospetto contabile vengono resi disponibili il Prospetto sintetico della dichiarazione (un riepilogo dei dati della dichiarazione doganale) e il Prospetto di svincolo, documento strumentale a liberare la merce dagli spazi doganali.