I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 25 novembre al 3 dicembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 novembre 2021, n. 792

Per il rimborso esonero dalla garanzia anche nell'Iva di gruppo

L'esonero dalla prestazione della garanzia in relazione ai rimborsi Iva (articolo 38-bis, Dpr 633/1972) di importo non superiore al 10% dei versamenti effettuati dal soggetto passivo nei due anni precedenti e registrati nel conto fiscale (articolo 21, Decreto Mef 28 dicembre 1993, n. 567), vale anche per gli importi oggetto di compensazione nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo (articolo 73, comma 3, Dpr 633/1972; cfr. anche Cm 33/E/2016 e Cm 35/E/2015).La Cm 35/E/2015 ha chiarito che il conto fiscale cui fa riferimento il citato articolo 21, ai fini del calcolo della franchigia (ovvero ai fini dell'assunzione diretta dell'obbligazione di pagamento nei casi previsti dall'articolo 38-bis, comma 5, Dpr 633/1972; cfr. agenzia delle Entrate, Risposta Interpello 19 luglio 2021, n. 484) è quello della società titolare del credito compensato nella liquidazione Iva di gruppo.Pertanto, laddove la compensazione delle eccedenze di credito debba essere assistita da garanzia, quest'ultima può essere prestata per l'importo eccedente il suddetto limite.Inoltre, il beneficio si applica anche qualora la garanzia sia prestata dalla società controllante stabilita in un altro Stato membro.

Iva/E-commerce

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 novembre 2021, n. 793

Incaricati alle vendite a domicilio: le cessioni rientrano nel commercio elettronico indiretto

Una società stabilita in Italia produce e vende, anche online, alcuni beni. Questi sono venduti o direttamente ai consumatori finali o ai soggetti incaricati alla vendita per uso personale o ai «clienti privilegiati» (quelli cioè che aderiscono a specifici programmi e accedono a promozioni e sconti).Nel primo caso il consumatore finale si avvale di un intermediario, non potendo acquistare lui stesso la merce. L'incaricato riceve dal cliente l'ordine dei beni e il pagamento anticipato e, tramite accesso all'area riservata del sito della società istante, effettua l'ordine per conto del consumatore e il relativo pagamento tracciabile. La società istante provvederà, quindi, a spedire la merce direttamente all'indirizzo fornito dal consumatore finale. Il rapporto contrattuale avviene tra la società istante venditrice e il consumatore finale tanto che la prima emette nei confronti del secondo uno scontrino e un documento di trasporto.Anche negli altri due casi sia l'ordine finale che il pagamento della merce, effettuato direttamente dagli acquirenti, avvengono su piattaforma telematica e sono entrambi tracciabili.L'agenzia ritiene che, in tutte le ipotesi contemplate, le operazioni si qualifichino come commercio elettronico indiretto. Pertanto, rientrano tra quelle non soggette all'obbligo di certificazione per le vendite di beni per corrispondenza (articolo 2, Dpr 696/1996). La società venditrice non è tenuta a documentare i relativi corrispettivi tramite fattura, a meno che l'acquirente non la richieda.

Irap/Versamento

L. 23 novembre 2021, n. 178, GU 29 novembre 2021, n. 284

Regolarizzazione del versamento Irap prorogata al 30 novembre: pubblicata la legge di conversione del Dl

La legge converte con modificazioni il Dl 30 settembre 2021, n. 132 che, all'articolo 5, rinvia al 30 novembre 2021 (rispetto alla precedente scadenza del 30 settembre 2021) il termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo Irap 2019 e al primo acconto Irap 2020 (l'esenzione è stata prevista dall'articolo 24, Dl 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto Rilancio).

Ritenute/Fondi pensione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 29 novembre 2021, n. 794

Fondi pensione comunitari: regime fiscale applicabile

I fondi pensionistici comunitari non possono applicare il regime tributario delle forme pensionistiche complementari (articoli 15-ter e 17, Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252). Inoltre, se sono privi di stabile organizzazione in Italia, non sono tenuti ad effettuare alcuna ritenuta sulle somme da erogare agli iscritti italiani (ritenuta nella misura del 20% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta), non potendo gli stessi qualificarsi come sostituti d'imposta (articoli 23 e 24, Dpr 600/1973; cfr. agenzia delle Entrate, Risposta Interpello 449/2021). Resta, però, ferma la tassazione delle prestazioni erogate; per il percipiente costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del Tuir), nel periodo d'imposta in cui sono percepite le somme in oggetto.

Imposta sostitutiva/Riallineamento

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 novembre 2021

Affrancamento di avviamento, marchi e altre attività immateriali: opzione dell'imposta sostitutiva

Il Provvedimento dà attuazione all'articolo 1, commi 150 e 151, legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 81-83, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), in tema di opzione per il regime dell'imposta sostitutiva, riservato a società di capitali, società di persone ed enti commerciali, che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un'operazione straordinaria o traslativa, a condizione che nel bilancio consolidato a seguito di una di tali ipotesi sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali. Il regime fiscale, esteso dalla Legge di bilancio 2018 alle partecipazioni di controllo in società non residenti anche senza stabile organizzazione, consente il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, risultanti dalle operazioni straordinarie e attribuiti nel bilancio consolidato ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali, prevedendo il versamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota al 16%, in un'unica rata, entro il termine di scadenza del saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta in cui l'operazione ha efficacia. L'articolo 1, comma 81, della Legge di bilancio 2018 prevede l'applicabilità dei commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15, Dl 185/2008 alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge 205/2017, anche per le voci relative all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali iscritte nel bilancio consolidato non riferite a una stabile organizzazione collocata nel territorio dello Stato di un soggetto non residente. Il comma 81, infatti, estende la possibilità, previo pagamento dell'imposta sostitutiva, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa e altre attività immateriali, anche se non relativi a una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.Il Provvedimento in esame sostituisce il precedente Provvedimento 6 giugno 2014 e, dopo aver precisato l'ambito di applicazione, la base imponibile e il range temporale, si sofferma – al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento – sugli effetti fiscali prodotti in virtù dell'esercizio dell'opzione in relazione, tra l'altro, alla misura della deduzione del valore affrancato dell'avviamento e dei marchi d'impresa, al valore fiscale in caso di trasferimento nel territorio dello Stato della residenza ai fini delle imposte sui redditi del soggetto titolare o in caso di attività riferite a società non residenti, alla corretta indicazione nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.L'esercizio dell'opzione per altri regimi di riallineamento dei valori fiscali e contabili preclude la possibilità – con riferimento agli stessi valori di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali – di optare per il regime dell'imposta sostitutiva, e viceversa. Il comma 83, legge 205/2017 – richiamando il comma 151 dell'articolo 1, legge 147/2013 – preclude la possibilità di optare per il regime in argomento con riferimento ai valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa e altre attività immateriali già oggetto delle opzioni per i regimi di riallineamento previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter, del Tuir, e articolo 15, commi 10, 11 e 12, Dl 185/2008, e viceversa, comprendendo, anche, gli altri regimi di riallineamento nominativamente non indicati.Alla luce della ratio del legislatore, nel comma 83 (secondo cui «al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento»), nell'ambito di tale divieto devono, coerentemente, rientrare anche la deduzione degli ammortamenti relativi ai valori fiscali delle attività immateriali assunti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap da coloro che trasferiscono la sede nel territorio dello Stato anche per l'esito di operazioni straordinarie.

Immobili/Cessione di crediti

Circolare agenzia delle Entrate 29 novembre 2021, n. 16/E

Bonus edilizi e Superbonus: visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese

In relazione alle misure per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche introdotte dal Dl 11 novembre 2021, n. 157 (cd. Decreto Antifrode) l'agenzia delle Entrate fornisce alcune interpretazioni.Il citato Decreto Antifrode, al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d'imposta e detrazioni, ha introdotto nuovi obblighi, sia per il Superbonus sia per le agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus (articolo 121, comma 2, Dl 34/2020 – Decreto Rilancio).

Superbonus

E' stato esteso l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui l'agevolazione sia fruita dal beneficiario sotto forma di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è, tuttavia, escluso nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730).Il visto di conformità – per il cui rilascio le spese sono ritenute detraibili – riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%, fermo restando che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull'intera dichiarazione in tutti i casi normativamente previsti (es. per la detrazione delle spese mediche presentate al Caf al momento della predisposizione del modello 730).L'obbligo di apposizione del visto di conformità, introdotto dal Decreto Antifrodi, trova applicazione: 1) per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Dl 157/2021); 2) per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa. Tale soluzione si giustifica in relazione all'esigenza di garantire sistematicità nell'applicazione delle nuove disposizioni e di perseguire lo specifico obiettivo di contrasto e di prevenzione delle frodi.Si ricorda che la norma ha previsto l'adozione di un decreto del ministro della Transizione ecologica per l'individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute. Al riguardo, viene chiarito che, nelle more dell'adozione del predetto decreto, per l'asseverazione occorre fare riferimento: a) per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus, al Decreto Mise 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus»; b) per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, al criterio residuale individuato dall'articolo 119, comma 13-bis, Dl 34/2020, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Bonus diversi dal Superbonus

Per questi interventi (es. interventi di recupero del patrimonio edilizio, bonus facciate) il Dl 157/2021 ha introdotto l'obbligatorietà del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese qualora il beneficiario opti, in luogo dell'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.Per quanto riguarda il visto di conformità, esso va rilasciato dagli stessi soggetti che lo rilasciano ai fini del Superbonus. Inoltre, per quel che concerne l'attestazione di congruità della spesa sostenuta, in considerazione della tipologia dei lavori essa va resa «secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis», Dl 34/2020, per cui è possibile fare riferimento: a) per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, al Dm 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio lavori a decorrere dal 6 ottobre 2020, e ai criteri residuali individuati dal predetto comma 13-bis dell'articolo 119, Dl 34/2020 per quelli con data di inizio lavori antecedente; b) per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, ai criteri previsti, in via residuale, dal citato articolo 119, comma 13-bis, Dl 34/2020.L'agenzia chiarisce che l'attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al Superbonus, anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, ferma restando la necessità che gli interventi siano almeno avviati. Ciò in quanto, anche in considerazione della ratio del Decreto Antifrode di prevenire comportamenti fraudolenti nell'utilizzo di tali agevolazioni, va rilevato che il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori.Riprendendo quanto già affermato in alcune Faq pubblicate sul sito dell'agenzia delle Entrate, viene confermato che l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'agenzia a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Antifrode). Tuttavia, viene valorizzata la buona fede dei contribuenti che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Antifrode (quindi entro l'11 novembre 2021): in tale ipotesi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'agenzia delle Entrate, si ritiene non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità e di attestazione della congruità della spesa.Una precisazione viene fatta in relazione all'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese: esso si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020, per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Controlli preventivi

Nella lotta alle frodi sono coinvolti sia l'agenzia delle Entrate (che deve effettuare controlli preventivi, nelle ipotesi in cui emergano specifici profili di rischio individuati dalla norma; se non risultano confermati tali profili di rischio, il termine di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa), sia i soggetti obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio, che intervengono nelle cessioni comunicate all'agenzia (es. banche). Detti ultimi soggetti non procedono all'acquisizione del credito nei casi in cui ricorre l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette o di astensione.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 novembre 2021, n. 795

Superbonus: detrazione per le spese professionali rese dal personale interno degli IACP

Quale principio generale, con riguardo al Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020), la detrazione compete per tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione (Cm 24/E/2020 e Cm 30/E/2020). Così, è stato chiarito che tra le predette spese non rientrano i compensi riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso alla detrazione.Il caso in esame riguarda, invece, le prestazioni professionali rese dal personale interno degli Istituti autonomi case popolari (IACP). Sul punto, l'agenzia ritiene ammesse all'agevolazione talune spese (sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus), a condizione che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Le spese che rientrano nella detrazione sono quelle sostenute: a) per l'acquisto dei materiali; b) per la progettazione; c) per le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (es. per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi); d) strettamente collegate alla realizzazione degli interventi (es. le spese relative all'installazione di ponteggi).Circa la possibilità di ammettere al Superbonus le spese sostenute per le prestazioni di progettazione, verifica e validazione dei progetti, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo dei lavori, anche se svolte da dipendenti dell'ente, nonché per le modalità di documentazione delle stesse (es. per l'apposizione del visto di conformità), l'agenzia ritiene che il Superbonus spetti anche nel caso in cui gli interventi agevolabili siano effettuati dai predetti enti avvalendosi del proprio personale, a condizione, tuttavia, che i costi delle prestazioni afferenti agli interventi agevolabili svolte da tale personale siano debitamente documentati o rilevati almeno nella contabilità interna.Riguardo, infine, alla possibilità di ammettere all'agevolazione anche gli "ulteriori" costi relativi alle prestazioni a carico dell'istante, per le funzioni di Stazione appaltante (costi per l'indizione e l'espletamento della gara di appalto, per le commissioni e per i seggi di gara, per la pubblicazione di bandi e avvisi, ecc.), in linea con quanto appena detto, l'agenzia ammette che, essendo gli stessi caratterizzati da un'immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione degli stessi, nulla osta al loro riconoscimento.

Immobili/Cessione di crediti

Provvedimento agenzia delle Entrate 1° dicembre 2021

Contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti: profili di rischio

Gli articoli 121 e 122, Dl 19 maggio 2020, n. 34 hanno previsto la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante ovvero del credito d'imposta, per la cessione della detrazione o del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, ovvero per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura). L'articolo 122-bis, Dl 34/2020, introdotto dall'articolo 2, Dl 11 novembre 2021, n. 157 (cd. Decreto Antifrode), allo scopo di istituire un presidio preventivo finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi in materia di cessione dei crediti di cui ai predetti articoli 121 e 122, prevede che l'agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi dei richiamati articoli, connotate da profili di rischio. In particolare, il comma 5 del richiamato articolo 122-bis prevede che il provvedimento stabilisca i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni antifrode. Con il Provvedimento in esame, appunto, sono individuati i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni e sono disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che l'ha trasmessa. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 26 novembre 2021 e Risoluzione agenzia delle Entrate 30 novembre 2021, n. 65/E

Credito d'imposta bonus moda e tessile: percentuale spettante

È stata determinata la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all'articolo 48-bis, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Il bonus, pari al 30% dell'aumento del valore delle rimanenze di magazzino, è quello relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 (anno 2020 per i soggetti «solari»).La percentuale di credito d'imposta spetta nella misura del 64,2944% dell'importo richiesto nell'ultima istanza validamente presentata entro lo scorso 22 novembre. Ciascun beneficiario può visualizzare l'importo del credito d'imposta fruibile sul proprio Cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'agenzia delle Entrate.In deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli Redditi 2021, il credito relativo al periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020) dev'essere indicato nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d'imposta in corso.La Rm 65/E/2021 ha istituito il codice tributo «6953» - denominato «CREDITO D'IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34» per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in esame.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 26 novembre 2021 e Risoluzione agenzia delle Entrate 30 novembre 2021, n. 67/E

Credito d'imposta teatri e spettacoli: percentuale spettante

È stata determinata la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all'articolo 36-bis, Dl 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni).La misura di sostegno, teoricamente spettante nella misura del 90% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività, è riconosciuta alle sole imprese che nell'anno 2020 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019. Nello specifico, la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è pari al 4,1881% dell'importo richiesto. L'ammontare massimo del bonus fruibile è pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la predetta percentuale, troncando il risultato all'unità di euro.L'importo del credito d'imposta fruibile è indicato nel Cassetto fiscale dei beneficiari, accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'agenzia delle Entrate.La Rm 67/E/2021 ha istituito il codice tributo «6952» – denominato «CREDITO D'IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI – articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41» per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in esame.

Agevolazioni/Fondo perduto

Decreto Mef 12 novembre 2021, GU 1° dicembre 2021, n. 286 e Provvedimento agenzia delle Entrate 29 novembre 2021

Contributo perequativo: istanza entro il 28 dicembre

Vengono definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, Dl 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis).L'istanza, da presentare all'agenzia delle Entrate in via telematica tra il 29 novembre e il 28 dicembre 2021, è relativa al contributo «perequativo», spettante a fronte di una riduzione del risultato economico (e non, come per i precedenti contributi a fondo perduto, sulla base della perdita di fatturato/corrispettivi).E' disponibile online sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate una guida, anche con esempi di calcolo, che commenta e chiarisce l'applicazione della misura di sostegno.La norma prevede che il contributo, spettante sulla base dei ricavi/compensi conseguiti nel 2019, è determinato applicando una percentuale (variabile, dal 30% al 5%; quest'ultima per i soggetti con ricavi fino a 10 milioni di euro) alla differenza tra il risultato economico d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 (la riduzione dev'essere almeno del 30%), diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'agenzia delle Entrate. Il contributo non spetta qualora l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto, già riconosciuti dall'agenzia delle Entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ove spettante, l'importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro. L'istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.Il contributo può essere, a scelta del beneficiario, accreditato su un conto bancario o utilizzato in compensazione con il modello F24.

Agevolazioni/Fondo perduto

Provvedimento agenzia delle Entrate 29 novembre 2021

Attività chiuse: istanza per chiedere il contributo a fondo perduto

Vengono definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, Dl 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis) e all'articolo 11, Dl 23 luglio 2021, n. 105. I soggetti esercenti attività rimaste chiuse per le misure anti-Covid possono chiedere, a partire dal 2 dicembre e fino al 21 dicembre 2021, i contributi a fondo perduto, inviando apposita istanza all'agenzia delle Entrate. Si tratta degli esercenti attività di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per contrastare l'epidemia.Per le attività contrassegnate dal codice Ateco 2007 «93.29.10», relativo a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, è richiesto che siano risultate chiuse alla data del 23 luglio 2021 (per questi soggetti è stabilito un contributo in via prioritaria, mediante la destinazione specifica di una parte delle risorse). Spetta un contributo non superiore a 25.000 euro.Le altre attività (es. cinema, musei, piscine, palestre, parchi di divertimento, organizzazione di feste e cerimonie, ma anche discoteche, sale da ballo e simili destinatarie della prima tipologia di sostegno, dal momento che le due tipologie di sostegno non sono alternative fra loro) devono essere rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. Spetta un contributo variabile tra 3.000 euro e 12.000 euro, a seconda del livello di ricavi del richiedente, della disponibilità di risorse e dell'ammontare complessivo delle richieste ammissibili.Il contributo sarà accreditato su un conto bancario del beneficiario.

Agevolazioni/Bonus locazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° dicembre 2021, n. 797

Tax credit locazioni: limite del «Quadro degli aiuti di Stato» e quota non fruita

Relativamente al credito d'imposta locazioni – di cui all'articolo 28, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) – è stato precisato che, poiché l'innalzamento della deroga alla soglia di aiuti erogabili nel periodo della pandemia è stata innalzata, rispetto alla previsione originaria (da 800.000 euro a 1.800.000 euro), con decorrenza 28 gennaio 2021, l'ammontare massimo erogabile del credito d'imposta locazioni concesso prima di tale data (quindi prima della modifica al Quadro degli aiuti di Stato anti Covid-19 previsto dalla Ue), è pari al limite stabilito originariamente di 800.000 euro.L'articolo 28 citato ha previsto un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, versati, dai titolari dei relativi contratti, nel periodo in cui le attività economiche hanno subìto lo stop causato dalla pandemia da Covid-19. La misura è soggetta al limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successivi aggiornamenti. Nel caso specifico, la cessione del bonus fra locatore e conduttore è avvenuta il 14 ottobre 2020, periodo nel quale il Quadro temporaneo prevedeva un limite di 800.000 euro. La norma consentiva la compensazione, precisando che l'eventuale quota residua non spesa nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso (Provvedimento agenzia delle Entrate 1° luglio 2020; Cm 14/E/2020).L'agenzia precisa che la soglia erogabile non può superare gli 800.000 euro se l'aiuto è stato concesso prima del 28 gennaio 2021, mentre può arrivare fino a 1.800.000 euro per gli aiuti concessi a partire dal 28 gennaio 2021 a ogni impresa. La data di concessione è stabilita facendo riferimento alla data di approvazione della domanda di aiuto se la concessione dell'agevolazione è subordinata a tale richiesta e approvazione, oppure alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o alla data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta, o ancora alla data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.L'istante, tenendo conto del precedente limite, ha compensato solo una parte del credito acquistato, per non superare il limite di 800.000 euro. A questo punto chiede se, alla luce dell'ampliamento del bonus usufruibile (1.800.000 euro; cfr. articolo 1, comma 13, Dl 41/2021), possa compensare nel 2021 il credito non fruito.In presenza di una quota residua non fruita, l'istante avrebbe potuto ulteriormente cedere (articolo 122, Dl 34/2020) la parte di credito non compensata entro il 31 dicembre 2020, non potendo fruirne direttamente o cedere il credito negli anni successivi.

Accertamento delle imposte/Trust

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° dicembre 2021, n. 796

Trust inesistente se i beneficiari possono ingerire nella gestione

Nell'esaminare il caso di un trust, istituito nell'ottica del passaggio generazionale dell'impresa, l'agenzia osserva che l'istituto è da ritenersi fiscalmente inesistente, nel caso in cui, seppur indirettamente, i beneficiari possano ingerire nella gestione del patrimonio in trust, spettante al trustee. Nel caso di specie, infatti, il trustee non poteva esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari. Pertanto, il trust in esame non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale. L'effetto che ne deriva, come già precisato nella Cm 27 dicembre 2010, n. 61/E, consiste nel fatto che i redditi formalmente prodotti dal trust saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 30 novembre 2021, n. 66/E

Rafforzamento patrimoniale: soppresso il codice tributo

Viene soppresso il codice tributo «6943» per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all'articolo 26, comma 8, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).Tale credito d'imposta, infatti, era utilizzabile, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021. Pertanto, il suddetto codice tributo, istituito con Rm 46/E/2021, è soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2021.La soppressione, per quanto sopra detto, discende dal fatto che il codice tributo è ormai inservibile per scadenza dei termini.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 30 novembre 2021, n. 68/E

PNRR: codici tributo per «Investimento 1: Transizione 4.0»

Vengono precisati i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d'imposta sostenuti dalla misura «Investimento 1: Transizione 4.0». La misura – prevista dalla Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) – è finalizzata a sostenere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti d'imposta alle imprese che investono in: a) beni capitali; b) ricerca, sviluppo e innovazione; c) attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.In particolare, l'intervento consiste in un tax credit e copre le spese di cui chiedere il rimborso nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile).Per le misure agevolative in questione (credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard, credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0) devono essere utilizzati i codici tributo già istituiti, sulla base delle istruzioni indicate nelle rispettive risoluzioni istitutive: 1) Rm 13 gennaio 2021, n. 3/E (6933-6937); 2) Rm 1° marzo 2021, n. 13/E (6938); 3) Rm 17 gennaio 2019, n. 6/E (6897).La risoluzione in esame, inoltre, fornisce informazioni anche sul monitoraggio delle misure agevolative, ricordando che i dati dei crediti d'imposta maturati e fruiti sono indicati anche nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari (quadro RU).

Violazioni/Transfer pricing

Circolare agenzia delle Entrate 26 novembre 2021, n. 15/E

Prezzi di trasferimento: idonea documentazione per il regime premiale

Il documento fornisce chiarimenti in merito alla documentazione idonea a garantire l'accesso al regime premiale della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione in materia di prezzi di trasferimento (articoli 1, comma 6 e 2, comma 4-ter, Dlgs 471/1997). In particolare, contiene nuove indicazioni agli uffici a seguito della modifica operata, dall'articolo 59, Dl 50/2017, all'articolo 110, comma 7, del Tuir (per le disposizioni attuative si vedano Dm 14 maggio 2018 e provvedimento agenzia delle Entrate 23 novembre 2020): detta disposizione ha sostituito il riferimento al «valore normale» (articolo 9 del Tuir) con l'espressione «alle condizioni e ai prezzi praticati da parti indipendenti, in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili», conformandosi al principio dell' «arm's lengh principle» codificato nell'articolo 9 del modello OCSE. Tra le novità si segnala che il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.