I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 27 al 31 dicembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Legge di bilancio 2022/Agevolazioni

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, SO n. 49 alla GU 31 dicembre 2021, n. 310

Legge di bilancio 2022: disposizioni per famiglie e imprese

La legge, in vigore dall'1 gennaio 2022, contiene molteplici misure che interessano famiglie e imprese. Di seguito si illustrano le principali.

Irap

Dal 2022 sono escluse dall'ambito soggettivo di applicazione dell'Irap tutte le persone fisiche (imprenditori individuali e professionisti), pur se con autonoma organizzazione.

Cartelle di pagamento

La possibilità di pagare le cartelle entro 180 giorni dalla notifica viene estesa a quelle notificate entro il 31 marzo 2022.

Iva nel Terzo Settore

L'applicazione delle disposizioni contenute nel Dl 146/2021 (Decreto Fisco-Lavoro o Decreto Fiscale collegato) – in tema di decommercializzazione ai fini Iva dei proventi percepiti dagli enti associativi (articolo 4, commi 4 e 8, Dpr 633/1972) – slitta al 2024. Da tale data le operazioni saranno esenti da Iva (articolo 10, Dpr 633/1972).

Aliquote Iva e percentuali di compensazione

Si prevede l'introduzione del nuovo n. 114-bis alla Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, al fine di applicare l'aliquota Iva del 10% agli assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel n. 1-quinquies, Tabella A, Parte II-bis, ossia non compostabili. Per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile, compostabili o lavabili e coppette mestruali di cui al citato n. 1-quinquies, è applicabile l'aliquota Iva del 5%. Inoltre, l'aumento delle percentuali di compensazione applicabile nel 2021 alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (articolo 1, comma 39, legge 178/2020 che ha modificato l'articolo 1, comma 506, legge 205/2017) è esteso al 2022.

Bonus edilizi

Vengono prorogati: Superbonus 110%, ecobonus, sisma bonus, bonus casa (detrazione nella misura del 50%), bonus verde e bonus mobili (con un limite di spesa detraibile che scende da 16.000 a 10.000 euro). Per il bonus facciate l'aliquota scende al 60%. Viene introdotta una nuova detrazione finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei requisiti previsti dal Dm Lavori pubblici n. 236/1989. Quanto al Superbonus 110% si prevede che: a) per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2025. Però, la detrazione al 110% è confermata solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, per scendere al 70% per le spese sostenute nell'anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nell'anno 2025; b) per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, il Superbonus spetta per le spese sostenute fino alla data del 30 giugno 2022, con possibilità di arrivare fino al 31 dicembre 2022, se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Per gli altri interventi la proroga arriva fino al 2024. Inoltre, le spese sostenute per il rilascio dell'attestazione di congruità e del visto di conformità si considerano detraibili. Inoltre, detti adempimenti (attestazione di congruità e visto di conformità), richiesti dal Dl 157/2021 (Decreto Antifrode) in via generale per tutti gli interventi relativamente ai quali si effettua la cessione dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 121, Dl 34/2020 (anche mediante la modalità dello sconto in fattura; cfr. Cm 16/E/2021), non saranno più richiesti per gli interventi classificati come attività di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate.

Irpef

Anticipando parte dei contenuti della riforma fiscale, a partire dal 2022 vengono rimodulati aliquote e scaglioni dell'Irpef (articolo 11 del Tuir). Si prevede un passaggio da 5 a 4 scaglioni, con le seguenti aliquote: 23% per i redditi fino a 15.000 euro; 25% per quelli fra 15.000 e 28.000 euro; 35% per quelli fra 28.000 e 50.000 euro; 43% per quelli oltre 50.000 euro. Poiché Regioni e Comuni hanno come obiettivo quello di mantenere, anche in vigenza della nuova Irpef, il gettito programmato con la precedente Irpef a 5 scaglioni, il termine del 31 dicembre entro il quale le Regioni possono stabilire l'aumento dell'aliquota di compartecipazione al gettito è prorogato al 31 marzo 2022.Vengono, altresì, modificate le detrazioni di cui all'articolo 13 del Tuir. In particolare, la detrazione di 1.880 euro di cui alla lettera a) dell'articolo 13 spetta se il reddito non supera 15.000 euro (fino al 31 dicembre 2021 il limite era pari a 8.000 euro). Inoltre, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. La detrazione di cui alla lettera b) dell'articolo 13 sarà pari a 1.910 euro con degli aggiustamenti, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro. La detrazione di cui alla lettera c) dell'articolo 13 è pari a 1.910 euro se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente.

Patent box

Sono apportate modifiche all'articolo 6, Dl 145/2021 in relazione alla deduzione dei costi per ricerca e sviluppo (sostitutiva della precedente agevolazione Patent box), la cui entità passa dal 90% al 110%, con esclusione però degli investimenti in marchi e nel know-how. Viene previsto un regime transitorio nel passaggio dalla vecchia alla nuova agevolazione.

Bonus idrico

L'agevolazione – non cumulabile con altre misure – per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua che consentono di ridurre il consumo idrico (articolo 1, commi 1087-1089, legge 178/2020) viene prorogata al 2023. La misura agevolativa è pari al 50% delle spese sostenute, con un massimo di 1.000 euro (5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali). Il bonus spetta a coloro che – essendo residenti in Italia, proprietari, o titolari di altro diritto reale, di immobili esistenti – eseguono interventi di sostituzione dei vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto (con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri al minuto) e di rubinetteria sanitaria con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua (con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto) ovvero di fornitura e installazione di soffioni doccia o colonne doccia (con portata uguale o inferiore a 9 litri al minuto).

Canone di occupazione

Viene prorogata al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico (articolo 9-ter, commi 2-5, Dl 137/2020) da parte di imprese di pubblico esercizio e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, locali di intrattenimento e sale gioco; cfr. articolo 5, legge 287/1991). Inoltre, per le stesse attività, la posa in opera temporanea di strutture amovibili (quali dehors, elementi di arredo urbano, pedane, tavolini, ecc.), purché funzionali all'attività, non è subordinata ad autorizzazione comunale.

Sospensione degli ammortamenti

Anche per il bilancio 2021 (precisamente: esercizio successivo a quello in corso alla data del 15 agosto 2020) si potrà sospendere l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La previsione, relativamente al bilancio dell'anno 2020, era stabilita – in favore dei soggetti che non adottano principi contabili internazionali – dall'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, Dl 104/2020 (Decreto Agosto), e commentata dal Documento interpretativo Oic 9. Si ricorda che, in caso di mancata contabilizzazione degli ammortamenti, diviene necessario destinare a una riserva indisponibile una parte degli utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Risulta comunque possibile dedurre, solo ai fini fiscali, gli ammortamenti, anche in assenza di imputazione degli stessi a conto economico (Risposta Interpello 607/2021), ma con obbligo di contabilizzare la fiscalità differita (Oic 25). Dell'estensione al bilancio 2021, disposta dalla Legge di bilancio 2022, possono beneficiare unicamente i soggetti che, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, non abbiano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Riforma della riscossione

Modificando l'articolo 1, Dl 193/2016, passerà dal Mef all'agenzia delle Entrate l'indirizzo operativo e controllo (governance) dell'agenzia delle entrate-Riscossione. Viene modificata anche la remunerazione dell'agente della Riscossione (articolo 17, Dlgs 112/1999), mediante la sostituzione dell'aggio e degli oneri di riscossione con un nuovo sistema di copertura dei costi.

Coltivatori diretti e Iap

L'esenzione ai fini Irpef (prevista dall'articolo 1, comma 44, legge 11 dicembre 2016, n. 232) per i redditi dominicali ed agrari dei coltivatori diretti e degli Iap, iscritti nella previdenza agricola, viene estesa anche al 2022. Inoltre, viene esteso anche al 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti e degli Iap di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell'anno.

Investimenti in beni strumentali e R&S

Vengono prorogati i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «Industria 4.0» di cui alle Tabella A e B, legge n. 232/2016 (beni materiali e immateriali). La proroga riguarda anche il credito d'imposta ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all'articolo 1, comma 198 e seguenti, legge 160/2019.

Limite delle compensazioni orizzontali

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (compensazioni nel modello F24), è elevato a 2 milioni di euro.

Agevolazioni acquisto «prima casa» under 36

Sono prorogate dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 le agevolazioni per favorire l'acquisto della «prima casa» (come definita dalla Nota II-bis dell'articolo 1, Tariffa, Parte I, Dpr 131/1986) di cui all'articolo 64, commi da 6 a 11, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis). Destinatari dell'agevolazione sono i giovani (under 36 anni) con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Bonus affitti

Secondo l'articolo 16, comma 1-ter, del Tuir in favore dei giovani (dai 20 ai 31 anni non compiuti) con reddito non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo ai sensi della legge 431/1998 spetta una detrazione, per i primi 4 anni del contratto (in luogo di 3 anni, secondo la precedente formulazione), pari a 991,60 euro ovvero, se superiore, pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Tax credit librerie

Viene potenziato – con uno stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro per il biennio 2022-2023 – il credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione ovvero alle altre spese individuate dal Mic (Ministero della Cultura). Il bonus spetta agli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (articolo 1, commi 319-321, legge 205/2017).

Attività svolte nei piccoli borghi

Per favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, è previsto per il 2022-2023 il riconoscimento – a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano o che proseguono o che trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne – di un contributo per il pagamento dell'Imu per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l'esercizio dell'attività. Inoltre, per le medesime finalità, le Amministrazioni pubbliche possono concedere in comodato beni immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, ai predetti soggetti. Il comodato ha una durata massima di 10 anni nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Bonus cultura

Anche per il 2022 viene prevista l'agevolazione in favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel corso di detto anno. La finalità è quella di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. A tal fine, il contributo – che non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini dell'ISEE – è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Ammortamento di attività immateriali rivalutate

Le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione ai sensi dell'articolo 110, Dl 104/2020 (Decreto Agosto) consentono la deduzione delle quote di ammortamento in misura non superiore a 1/50 del costo (in luogo della misura di 1/18 ai sensi dell'articolo 103 del Tuir). Per mantenere la deduzione nell'ordinaria misura di 1/18 è necessario effettuare il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva (di Irpef, Ires, Irap e relative addizionali) nella misura stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir (12%-14%-16% rispettivamente per scaglioni fino a 5 milioni, da 5 a 10 milioni, e oltre i 10 milioni di euro), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione. A coloro che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione (3% per la rivalutazione, oltre l'eventuale 10% per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione), viene offerta la possibilità di revocare (anche parzialmente) la rivalutazione effettuata, secondo un emanando provvedimento dell'agenzia delle Entrate.

Decreto Milleproroghe/Agevolazioni

Dl 30 dicembre 2021, n. 228, GU 30 dicembre 2021, n. 309

Decreto Milleproroghe 2022: differimento di termini e agevolazioni

Il consueto decreto, in vigore dal 31 dicembre 2021, che accompagna la Manovra di bilancio, stabilendo numerose proroghe, contiene misure relative:

- alle assunzioni e ai concorsi delle Amministrazioni pubbliche;

- alla proroga della cassa integrazione per alcuni settori strategici;

- alla proroga fino al 30 giugno 2022 degli aiuti per fronteggiare lo stato di emergenza da Covid (Temporary framework), come il rilascio delle garanzie sui prestiti, i finanziamenti agevolati e i contributi alla copertura dei costi fissi;

- alla proroga del bonus terme (l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, potrà chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali);

- alla proroga a tutto il 2022 della Golden power, ossia il diritto dello Stato di porre il veto alle scalate verso imprese strategiche (operanti nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni), di cui al Dl 15 marzo 2012, n. 21;

- alla proroga fino al 31 marzo 2022 per le udienze da remoto nel processo tributario. La proroga della possibilità, nel processo tributario, di svolgere udienze e camere di consiglio con collegamento da remoto non era stata inserita nel Dl 146/2021, per cui pareva che le udienze in presenza dovessero cominciare dal 1° gennaio 2022. Con questo provvedimento di urgenza, che modifica a distanza di qualche giorno, quanto previsto dalla legge di conversione del Dl 146/2021, le udienze da remoto rimarranno in vigore fino a marzo 2022.

Iva/Percentuali di compensazione

Dm 19 dicembre 2021, GU 29 dicembre 2021, n. 308

Settore agricolo: confermate per il 2021 le percentuali di compensazione per il legname

Anche per il 2021 è confermata la validità delle percentuali di compensazione, da utilizzare per la determinazione della detrazione forfetizzata dell'Iva prevista dal regime speciale disposto con l'articolo 34, Dpr 633/1972, per alcuni prodotti compresi nella Tabella A, Parte Prima, allegata allo stesso Dpr. La categoria merceologica interessata è quella del legname da ardere, in vari formati o semplicemente squadrato, escluso quello tropicale.

Iva/Agevolazioni

Decisione Commissione Ue 22 dicembre 2021, n. 2021/2313, GUUE 28 dicembre 2021, L464 e Circolare agenzia delle Dogane 30 dicembre 2021, n. 46/D

Importazione di beni anti-Covid: esenzione da Iva e dazi

L'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19 non dovrà scontare dazi e Iva nel periodo 1° gennaio 2022-30 giugno 2022. L'esenzione spetta per le immissioni in libera pratica da parte (o per conto) delle unità di pronto soccorso o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione Ue le informazioni relative alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e in esenzione dall'Iva, con cadenza mensile, il quindicesimo giorno del mese seguente il mese di comunicazione.

Iva/Procedure concorsuali

Circolare agenzia delle Entrate 29 dicembre 2021, n. 20/E

Note di credito nelle procedure concorsuali: chiarimenti

Il documento chiarisce le novità introdotte dall'articolo 18, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), in vigore dal maggio 2021, che ha adeguato la normativa nazionale agli orientamenti della giurisprudenza (Corte di Giustizia Ue, causa C-246/16, Di Maura; Corte di Cassazione 25896/2020) in materia di riduzione della base imponibile (articolo 90, Direttiva n. 2006/112/Ce). Viene precisato quanto segue.

a) In caso di fatture emesse nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali, la nota di variazione può essere emessa a partire dall'avvio delle procedure (sentenza dichiarativa del fallimento, provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e non più alla loro conclusione.

b) La detrazione dell'imposta non incassata non è preclusa al creditore che non si sia preventivamente insinuato nel passivo del debitore (conforme Corte di Giustizia Ue, sentenza 11 giugno 2020, causa C-146/19).

c) La nota di variazione dev'essere emessa entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto dell'avvio della procedura concorsuale e la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno di emissione della nota (articolo 19, Dpr 633/1972). Lo spirare del termine previsto dal legislatore per consentire al cedente/prestatore di emettere la nota di variazione non può legittimare, in caso di colpevole inerzia di questo, il ricorso a istituti alternativi finalizzati al recupero dell'Iva corrispondente (es. attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, Dpr 322/1998, contenente la riduzione non operata dell'imposta). Parzialmente diverso è, invece, il discorso del recupero dell'imposta attraverso il rimborso di cui all'articolo 30-ter, Dpr 633/1972: il ricorso a tale istituto è ammesso solo quando il cedente/prestatore, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, Dpr 633/1972.

d) Nel caso in cui, successivamente all'emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo sia pagato in tutto o in parte, il creditore deve emettere una nota di variazione in aumento così da riallineare le variazioni dell'imponibile al corrispettivo effettivamente percepito (articolo 26, comma 5-bis, Dpr 633/1972). Si tratta di una previsione che recepisce gli orientamenti unionali più volte espressi in tema di variazione dell'imponibile, in base ai quali, al fine di garantire la neutralità dell'imposta, «il calcolo dell'importo di tale rettifica deve far sì che l'importo delle detrazioni infine eseguite corrisponda a quello che il soggetto passivo avrebbe avuto diritto di operare se tale mutamento fosse stato considerato inizialmente» (Corte di Giustizia Ue, sentenze 22 febbraio 2018, causa C-396/16 e 16 giugno 2016, causa C-186/15).

e) La procedura (es. il fallimento) non è più tenuta ad annotare nel registro delle fatture emesse la nota di variazione in diminuzione ricevuta dal creditore (articolo 26, comma 5, secondo periodo, Dpr 633/1972), con l'effetto che la procedura non è più tenuta al versamento dell'imposta oggetto di rettifica, la quale resta quindi a carico dell'Erario. In assenza di registrazione della nota di variazione, il debitore, in virtù delle previsioni del comma 5-bis che limitano il diritto alla detrazione a chi «abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5», non potrà registrare l'eventuale ulteriore nota di variazione in aumento emessa dal creditore a seguito della conclusione della procedura e, conseguentemente, non potrà detrarre l'imposta da questa conseguente.

Resta invariata la disciplina prevista per le note di variazione emesse a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento, nonché di procedure esecutive individuali.

Agevolazioni/Fondo perduto

Provvedimento agenzia delle Entrate 29 dicembre 2021

Contributo a fondo perduto per attività chiuse: somme da erogare

Il provvedimento stabilisce il ristoro – previsto dall'articolo 2, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) e dall'articolo 11, Dl 105/2021 – spettante a coloro che hanno subìto chiusure a causa della pandemia da Covid-19. Il contributo spetta nella misura: a) di 8.661 euro per ciascun beneficiario che ha attivato la partita Iva prima del 23 luglio 2021 e la cui attività prevalente è individuata dal codice Ateco 2007 «93.29.10» (discoteche, sale da ballo, night-club e simili); b) pari all'intero ammontare risultante dall'ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, in favore dei soggetti economici che hanno attivato la partita Iva in data antecedente al 26 maggio 2021, esercenti attività che sono state chiuse per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021, e la cui attività prevalente, risultante all'Anagrafe tributaria alla data del 26 maggio 2021, è individuata dai codici Ateco 2007 elencati nell'allegato 1 del Decreto Mise/Mef 9 settembre 2021.

Redditi di lavoro dipendente/Fringe benefit

Comunicato agenzia delle Entrate, GU 28 dicembre 2021, n. 307

Tabelle ACI 2022: costi chilometrici

È stato pubblicato il comunicato contenente le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. Detti costi vengono usati anche per quantificare il reddito imponibile da aggiungere al reddito di lavoro dipendente (cd. fringe benefit), nel caso in cui il veicolo aziendale sia utilizzato promiscuamente dal lavoratore, ossia anche per uso personale (articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir). Si ricorda che per gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo a partire dal 1° luglio del 2020, la percentuale da prendere in considerazione (dal 25% al 60%), dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale (15.000 chilometri) per il costo chilometrico indicato nelle tabelle dell'Aci, dipende anche dalle emissioni di anidride carbonica del veicolo assegnato.

Redditi di capitale/ Pir

Circolare agenzia delle Entrate 29 dicembre 2021, n. 19/E

Piani di risparmio a lungo termine: chiarimenti

Sono fornite indicazioni sulle modifiche (apportate dal Dl 124/2019, dal Dl 34/2020, dal Dl 104/2020 e dalla legge 178/2020) alla disciplina dei Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir). Si tratta di una forma di investimento caratterizzata da un regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia – con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell'attività di impresa – le Casse di previdenza e i Fondi pensione. La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite Piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e regole, a partire dall'obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni. I redditi generati da questi prodotti non sono tassati come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all'imposta di successione. La ratio è favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate in Italia.Tra i chiarimenti, l'agenzia specifica che: a) le quote di Srl possono rientrare tra gli investimenti oggetto di agevolazione nei Piani ordinari solo se offerte al pubblico, mentre non vi sono limitazioni per le quote detenute nei Piani alternativi (cioè quelli costituiti a partire dal 19 maggio 2020); b) il regime dei Pir e il regime fiscale degli investimenti in start-up e in Pmi innovative non sono alternativi.

Fiscalità internazionale/CFC

Provvedimento agenzia delle Entrate 27 dicembre 2021 e Circolare agenzia delle Entrate 27 dicembre 2021, n. 18/E

Società controllate estere: effettivo livello di tassazione

In tema di Società Controllate Estere (CFC), la circolare fornisce chiarimenti in relazione ai nuovi criteri per determinare, con modalità semplificata, l'effettivo livello di tassazione di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 167 del Tuir, a seguito delle modifiche apportata dal Dlgs 29 novembre 2018, n. 142 (decreto che recepisce la Direttiva ATAD). Oltre alle modalità di determinazione del livello impositivo estero, da confrontare con quello italiano, il documento di prassi si sofferma anche sui requisiti soggettivi e oggettivi di applicazione, le circostanze di disapplicazione della disciplina CFC (anche nei particolari casi riguardanti le holding), la determinazione e la tassazione del reddito della Società Controllata Estera, nonché l'applicazione della disciplina stessa nell'ambito delle operazioni straordinarie. Con il provvedimento l'agenzia illustra i nuovi criteri – sostitutivi di quelli previsti dal precedente provvedimento agenzia delle Entrate 16 settembre 2016 (che viene sostituito) – relativi alla verifica della congruità della tassazione effettiva estera rispetto a quella virtuale domestica (inferiore al 50% di quella italiana). Tra gli aspetti più significativi, viene confermata la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera o, in alternativa, la possibilità di attivare il monitoraggio dei valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nell'entità estera, da effettuarsi attraverso una manifestazione di volontà, non modificabile, nel modello di dichiarazione dei redditi.