I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 3 al 10 settembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 settembre 2021, n. 578

Sussidi ai disabili: per l'agevolazione Iva il certificato medico non ha scadenza

Dal 4 maggio 2021, i certificati medici che attestano il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico acquistabile con Iva al 4% e la menomazione permanente del portatore di handicap in situazione di gravità (legge 104/1992) non hanno scadenza, a seguito della modifica apportata all'articolo 2, comma 2-bis, Decreto Mef 14 marzo 1998. Lo stesso vale per il certificato rilasciato dal medico curante.All'istante, quando chiede ai fornitori l'applicazione delle agevolazioni previste per i portatori di handicap in situazione di gravità (es. ausili e protesi che agevolano la loro autonomia e integrazione), viene chiesto di produrre un certificato specialistico dell'Asl con validità non anteriore a dodici mesi. Poiché nel certificato stesso è indicato che si tratta di una condizione cronica, il certificato non ha scadenza; andrà eventualmente integrato solo nel caso in cui sopraggiungano nuove patologie o siano disponibili nuovi ausili dovuti all'evoluzione tecnologica.Infatti, l'articolo 1, comma 3-bis, Dl 202/1989 stabilisce l'assoggettamento a Iva al 4% per tutti gli ausili e le protesi riguardanti menomazioni funzionali permanenti. Inoltre, l'articolo 2, comma 9, Dl 669/1996 ha stabilito che l'aliquota Iva agevolata «si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104», estendendo le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l'autonomia delle persone con disabilità (Rm 57/E/2005). Anche il Decreto Mef 14 marzo 1998, modificato da ultimo dall'articolo 1, Dm 7 aprile 2021, in vigore dal 4 maggio 2021, ha individuato le condizioni e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione.In particolare, per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire dell'Iva al 4% l'articolo 2, comma 2 del citato decreto, nella formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede che le persone con disabilità al momento dell'acquisto di ausili tecnici e informatici producano una copia del «certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata», e nel caso in cui da tale certificato non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente il successivo comma 2-bis stabilisce che la certificazione da esibire al momento dell'acquisto possa essere redatta dal medico curante. Per entrambe le certificazioni mediche previste non esistono limiti temporali di scadenza.

Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 settembre 2021, n. 579

Fallimento e detrazione per le operazioni antecedenti l'apertura della procedura

Una società calcistica fallita può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva relativa a premi di valorizzazione di propri tesserati riferiti a una stagione antecedente al fallimento (2017/2018), anche nel caso in cui le relative fatture siano pervenute solo nel 2021. Secondo l'agenzia, infatti, ai sensi dell'articolo 19, Dpr 633/1972, tale diritto «sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile», ossia nello stesso momento in cui l'operazione si considera effettuata (articolo 6, comma 5, Dpr 633/1972); e le prestazioni di servizi si intendono effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, Dpr 633/1972). Secondo la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, 21 aprile 2016, n. 8059), l'incasso del corrispettivo rappresenta meramente la condizione di esigibilità del tributo, mentre il fatto generatore dell'imposta si ha nel momento in cui la prestazione viene resa. Pertanto, il momento dell'incasso costituisce, in sostanza, l'estremo «limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione» (così la sentenza richiamata).Nel caso in esame il fatto generatore si è verificato prima del fallimento, mentre l'Iva è divenuta esigibile nel corso della procedura; essa può essere quindi detratta. Poiché la disponibilità delle relative fatture si è verificata nel 2021, il diritto alla detrazione sorge in tale momento, in quanto il diritto alla detrazione può essere esercitato dal cessionario/committente al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti dell'esigibilità dell'imposta e del possesso della fattura (Cm 17 gennaio 2018, n. 1/E).

Iva/Separazione attività

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 settembre 2021, n. 580

Intermediazione finanziaria e leasing: separazione facoltativa delle attività

Il caso riguarda un intermediario finanziario che intende esercitare l'attività di leasing, separando le due attività ai sensi dell'articolo 36, comma 3, Dpr 633/1972.Il documento di prassi in esame riepiloga le condizioni per l'esercizio di attività separate ai fini Iva: 1) il presupposto che le attività in questione siano oggettivamente scindibili e come tali suscettibili di formare oggetto di autonome attività d'impresa (Rm 396118/1984; Rm 63/1998, Rm 184/E/2008); 2) il fatto che le attività suscettibili di essere separate siano, di regola, individuate da diversi codici della tabella Ateco (Cm 22/E/2013), anche se tale criterio non è da considerarsi necessariamente esaustivo (Cm 19/E/2018).Alla luce del quadro normativo brevemente delineato, a una società di intermediazione finanziaria è riconosciuta la facoltà di separare la nuova attività di leasing, nel presupposto che essa risulti identificata con uno specifico codice Ateco e che sia possibile individuare e correlare, in concreto, gli acquisti relativi a tale attività con le operazioni attive relative all'attività medesima.

Iva/Corrispettivi

Provvedimento agenzia delle Entrate 7 settembre 2021

Corrispettivi giornalieri: proroga dell'utilizzo del nuovo tracciato per l'invio

Sono apportate modifiche al provvedimento dell'agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, n. 182017 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Detto provvedimento era già stato modificato dai provvedimenti 18 aprile 2019, n. 99297, 20 dicembre 2019, n. 1432217, 30 giugno 2020, n. 248558, 23 dicembre 2020, n. 389405 e 30 marzo 2021, n. 83884.Con l'intervento del provvedimento in esame l'utilizzo del nuovo tracciato per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri slitta dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022.Viene così rinviato il termine dal quale dovrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri («Tipi dati per i corrispettivi» - versione 7.0 del giugno 2020).Lo slittamento tiene conto del perdurare delle difficoltà causate dal Covid-19 e delle richieste delle associazioni di categoria. Fino a quella data sarà ancora possibile trasmettere i dati attraverso la versione 6.0.E' stata altresì spostata al 31 dicembre 2021 la scadenza entro cui i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello di registratore già approvato dalle Entrate.

Iva/Aliquote

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 7 settembre 2021, n. 12

Cessione di olio d'oliva utilizzato per la produzione di cosmetici: misura dell'imposta applicabile

Alla cessione di olio d'oliva (olio extra vergine - olio di oliva - olio di sansa di oliva) si applica l'Iva con aliquota ridotta del 4% anche se il suo utilizzo è destinato alla produzione di cosmetici. Infatti, il numero 13) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972, prevede l'applicazione dell'aliquota del 4% a «olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli grezzi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare». Mentre per gli oli vegetali è espressamente richiesto che siano destinati all'alimentazione umana o animale, l'olio di oliva è richiamato in generale.Anche le note complementari della Nomenclatura combinata emesse dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli non richiedono una particolare destinazione d'uso per l'olio di oliva; pertanto, le cessioni di olio di oliva sono soggette all'Iva con aliquota al 4% anche se destinate alla produzione di cosmetici ai sensi del numero 13) citato.

Successioni e donazioni/Dichiarazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 settembre 2021, n. 577

Dichiarazione di successione: legati di somme di denaro

Il legato di somme di denaro, contenuto in un testamento olografo ove si individuano i depositi da cui trarre le somme, costituisce un legato di genere a carattere obbligatorio che, nella dichiarazione di successione, non dev'essere indicato tra le passività (quadro ED), in quanto, ancorché legato, non rappresenta un peso che grava sull'asse ereditario ma un debito degli eredi.Di conseguenza, l'importo del legato non viene riportato nel quadro di riepilogo dell'asse ereditario (quadro EE), ma viene considerato in sede di liquidazione dell'imposta di successione in relazione al beneficiario dello stesso.Il chiarimento non pare in linea con la giurisprudenza – sui legati di specie (Corte di Cassazione 15661/2020 e 14358/2013) – e con la norma che prevede la sottrazione del valore del legato dall'attivo ereditario (articolo 8, comma 3, Dlgs 346/1990).

Agevolazioni/Locazioni

Provvedimento agenzia delle Entrate 4 settembre 2021

Riduzione del canone di locazione: rinvio del termine per la presentazione della domanda di contributo

Il provvedimento rinvia (dal 6 settembre, come sancito dal provvedimento agenzia delle Entrate 6 luglio 2021, n. 180139) al 6 ottobre 2021 il termine per presentare l'istanza finalizzata all'accesso al contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione. Entro lo stesso termine possono essere inviate eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse.La norma (articolo 9-quater, Dl 137/2020) consente ai possessori di unità immobiliari abitative locate di ottenere un contributo in caso di riduzione del canone.Deve trattarsi di un contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, stipulato da persone fisiche (titolari o meno di partita Iva) o persone giuridiche, relativo a immobili (ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 13 novembre 2003, n. 87) utilizzati dal conduttore quali abitazioni principali. La riduzione (rinegoziazione) del canone deve riguardare l'intero o parte del 2021 e dev'essere comunicata all'agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2021.

Agevolazioni/Fondo perduto

Provvedimento agenzia delle Entrate 4 settembre 2021

Contributo perequativo: individuazione dei campi dei modelli Redditi

Il contributo a fondo perduto (Cfp) perequativo, previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) spetta in caso di peggioramento del risultato economico (e non del fatturato, come previsto per i precedenti Cfp). A tal fine, l'agenzia ha individuato i campi delle dichiarazioni dei redditi (730 e modelli Redditi PF, SP, SC ed ENC) relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da considerare.Il Cfp in parola spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del Dl. Il contributo è riconosciuto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che definita con apposito decreto del Mef.

Agevolazioni/Fondo perduto

Comunicato Mef 6 settembre 2021, n. 172

Contributo perequativo: rinvio del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Viene annunciata l'avvenuta sottoscrizione di un decreto che differisce dal 10 al 30 settembre 2021 il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto (Cfp) perequativo (articolo 1, commi 16-27, Dl 25 maggio 2021, n. 73).Beneficiano del rinvio i titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis, residenti o stabiliti nel territorio italiano, che producono reddito agrario o svolgono attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro: questi soggetti potranno avere diritto al Cfp se avranno subìto un calo di redditività nel corso del 2020 rispetto al periodo d'imposta 2019.La proroga, chiesta dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, discende dalla complessità della compilazione delle dichiarazioni, in particolare con riguardo alle numerose informazioni che il contribuente deve fornire circa le misure di sostegno anti-Covid introdotte nel 2020.Inoltre, non va dimenticato che al momento non è ancora possibile presentare la richiesta per ottenere il Cfp in parola, in quanto la norma condiziona l'aiuto all'ottenimento all'autorizzazione della Ue e all'emanazione di un decreto e di un provvedimento – del Mef e dell'agenzia delle Entrate – che, rispettivamente, definirà la percentuale di variazione del risultato economico d'esercizio tra i due periodi d'imposta e approverà il modello e le istruzioni per richiedere il contributo, con relativo termine per la presentazione dello stesso.Per ora è stato emanato solo il provvedimento dell'agenzia delle Entrate che ha individuato i campi delle dichiarazioni da considerare per i calcoli (Provvedimento 4 settembre 2021, n. 227357).Per tutti gli altri contribuenti, invece, la scadenza per l'invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre 2021 (soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 7 settembre 2021

Cessione di crediti d'imposta anti-Covid: modifiche al modello di comunicazione

A partire dal 9 settembre 2021 entra in scena il nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 e le relative istruzioni.Dalla stessa data è adeguata anche la procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, tenuto conto dell'estensione del bonus affitti prevista dal Decreto Sostegni-bis.Il Decreto Rilancio ha previsto (articolo 121, Dl 34/2020) che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari di taluni crediti d'imposta – tra i quali il bonus «botteghe e negozi» (articolo 65, Dl 18/2020, Decreto Cura Italia) e quello derivante dai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 28, Dl 34/2020, Decreto Rilancio) – possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Inoltre, l'articolo 4, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha prorogato ed esteso il bonus affitti (introdotto per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica), consistente in un credito d'imposta in relazione all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d'azienda.Con il provvedimento agenzia delle Entrate 1° luglio 2020, n. 250739 sono state definite le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti d'imposta citati. Il modello dev'essere utilizzato per comunicare all'agenzia la cessione dei crediti e i dati dei relativi cessionari, per consentire a questi ultimi di fruire dei crediti medesimi.Il nuovo modello consente ora di comunicare anche le cessioni dei tax credit riguardanti canoni di locazione dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d'uso, in relazione ai quali non è richiesta l'indicazione degli estremi di registrazione. Con il provvedimento in esame, al precedente modello definito con provvedimento agenzia delle Entrate 12 febbraio 2021, nel quadro «Tipologia di credito ceduto», punto n. 2, all'elenco delle tipologie dei contratti è stata aggiunta la voce «F - Atto o contratto da registrare in caso d'uso».Infine, sempre dal 9 settembre 2021 è stata adeguata la procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, tenuto conto dell'estensione del credito d'imposta riguardante i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, disposta dall'articolo 4, Dl 73/2021. Infatti, il comma 2-bis dell'articolo 4 ha previsto che il bonus affitti spetti anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.Il credito d'imposta spetta, anche in assenza dei requisiti appena menzionati, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. A tali imprese il credito d'imposta spetta nelle misure del 40% e del 20%.La comunicazione dell'opzione per la cessione è presentata all'agenzia delle Entrate dai soggetti beneficiari dei crediti d'imposta, esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario, oppure avvalendosi di un intermediario. La comunicazione può essere presentata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Agevolazioni/Fondo perduto

Provvedimento agenzia delle Entrate 8 settembre 2021

Contributo a fondo perduto: attività svolte nei Comuni dove si trovano santuari religiosi

Il provvedimento definisce il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (Cfp) per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti (centro storici) dei Comuni ove sono situati santuari religiosi (articolo 59, Dl 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal Dl 22 marzo 2021, n. 41). Inizialmente un contributo simile era stato introdotto dal Dl 104/2020 per gli esercenti dei centri storici delle città turistiche capoluogo di Provincia o di città metropolitana colpite dal calo delle presenze straniere per effetto dell'emergenza sanitaria. Successivamente, a seguito delle modifiche intervenute con la Legge di bilancio 2021, l'articolo 59, Dl 104/2020 ha esteso il beneficio ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni dove si trovano santuari religiosi, con una popolazione superiore a 10.000 abitanti e una presenza turistica di cittadini residenti in Paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all'ultima rilevazione resa disponibile dalle Amministrazioni pubbliche competenti. Quest'ultimo requisito non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 (indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al Dl 189/2016).Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 realizzati nelle zone A di tali Comuni è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per chi ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale condizione.I soggetti che hanno già percepito il precedente contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 59, Dl 104/2020, precisamente a favore degli esercenti attività d'impresa nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di città metropolitana, possono accedere al Cfp in esame limitatamente ai Comuni diversi da quelli indicati nella precedente istanza. Il beneficio non è cumulabile, in ogni caso, con quello previsto dal Fondo per la filiera della ristorazione (articolo 58, Dl 104/2020).Beneficiari del bonus, per un importo massimo di 150.000 euro, sono i soggetti che hanno iniziato l'attività in data antecedente il 1° luglio 2020. Nello specifico: l'ammontare del contributo sarà pari ad una percentuale del 5%, 10%, 15% (a seconda dei ricavi o compensi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) da applicare alla differenza di fatturato fra giugno 2020 e giugno 2019. L'importo riconosciuto va da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti a un massimo di 150.000 euro. La somma dipenderà dal rapporto tra il limite di spesa stabilito per il 2021 e l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.Nelle istruzioni al modello della domanda sono specificate le modalità di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, e quelle relative al calcolo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e giugno 2019.Per l'ottenimento del contributo - definito «città santuari religiosi» - occorre trasmettere (anche tramite intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche) all'agenzia delle Entrate apposita istanza con il modello approvato con il provvedimento in esame. La trasmissione telematica - che avviene tramite la procedura web presente nell'area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» - può essere effettuata tra il 9 settembre e l'8 ottobre 2021. Nel medesimo arco temporale è possibile presentare una nuova richiesta, che va a sostituire tutte quelle precedentemente inviate.L'accredito del contributo riconosciuto avverrà sul conto corrente del beneficiario indicato nella domanda.

Agevolazioni/Fondo perduto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 settembre 2021, n. 581

Contributo a fondo perduto: conseguenze dell'indebita percezione

Viene precisato che l'indebita percezione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, Dl 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) non comporta l'assoggettamento a sanzioni se il contribuente provvede a restituire l'importo percepito a seguito di chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate solo successivamente alla regolare presentazione dell'istanza di richiesta.In tal caso, andranno versati – oltre al contributo stesso indebitamente percepito - gli interessi, ma non somme aggiuntive.Nel caso specifico, l'istanza è stata presentata in data 21 aprile 2021 mentre i chiarimenti sono giunti con la Cm 14 maggio 2021, n. 5/E, laddove è stato chiarito che nella determinazione del fatturato 2019, rilevante ai fini dell'indennizzo, non doveva essere considerato, come fatto invece dall'istante, il valore derivante dall'estromissione dell'immobile strumentale dai beni dell'impresa. Nella circolare così si legge: «L'assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell'ambito dei rapporti tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa. Pertanto, diversamente da altre tipologie di operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (ivi incluse le cessioni di immobili nei confronti di soci), le predette assegnazioni/estromissioni non sono ascrivibili tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni. Alla luce di quanto appena descritto, seppure le operazioni qui in esame siano, ai fini delle imposte dirette, assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, incluse nel campo di applicazione dell'Iva, gli importi derivanti dall'estromissione/assegnazione dei beni dell'impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni».Il chiarimento dell'agenzia giunge sulla base della previsione dello Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, legge 212/2000), secondo cui le sanzioni non sono dovute in presenza di obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma. Inoltre, con la Cm 25/E/2020 (a commento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, Dl 34/2020) è stato affermato che non si applicano le sanzioni se il contribuente scopre di aver ricevuto indebitamente il contributo soltanto dopo la pubblicazione dei chiarimenti forniti con la Cm 22/E/2020. Ora, dato che al Cfp del Decreto Sostegni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 25, commi da 9 a 14, Dl 34/2020 (articolo 1, comma 9, Dl 41/2021), il principio espresso nella Cm 25/E/2020 vale anche in relazione ai nuovi chiarimenti forniti con la Cm 5/E/2021: pertanto, poiché il contribuente ha richiesto e ottenuto il bonus prima che fosse pubblicata la Cm 5/E, potrà essere restituito il contributo, maggiorato di interessi, ma senza l'applicazione di sanzioni.Le modalità per i versamenti spontanei sono stabilite con provvedimento agenzia delle Entrate 23 marzo 2021: codici tributo «8077» e «8078», rispettivamente, per Cfp e interessi da indicare nel modello F24.

Redditi di impresa/DTA

Risoluzione agenzia delle Entrate 7 settembre 2021, n. 57/E

Aggregazioni aziendali: chiarimenti sulla trasformazione delle Dta in crediti d'imposta

Vengono forniti chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze Ace a seguito di operazioni di aggregazione aziendale (articolo 1, commi da 233 a 243, legge 20 dicembre 2020, n. 178). La disposizione consente la trasformazione in credito d'imposta delle Dta in caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda tra soggetti indipendenti, approvate o deliberate dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti o del conferente, realizzate entro il 31 dicembre 2021.L'intento dell'agevolazione è favorire i processi di aggregazione tra imprese per ridurre il differenziale di competitività tra piccole e grandi imprese. Tant'è vero che il regime può essere applicato anche per operazioni che coinvolgano più di due soggetti come emerge dalle modalità di calcolo dell'ammontare di Dta trasformabili. Il comma 234 prevede, infatti, che, in caso di fusioni e scissioni, le Dta possono diventare credito d'imposta nel limite del 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti «senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento». L'ambito di applicazione della norma, anche se riferita letteralmente a una sola aggregazione con più partecipanti, dev'essere esteso, precisa l'agenzia, alle ipotesi che vedono coinvolte più operazioni distinte, approvate o deliberate entro il 2021.In sostanza, ogni soggetto può usufruire una sola volta del meccanismo mentre non sono previsti limiti riguardo al numero di operazioni realizzabili.Come precisa il comma 240 della norma citata, il cd. «bonus aggregazioni» si applica una sola volta per ciascun beneficiario, ed a prescindere dal numero di operazioni societarie poste in essere dai soggetti indicati al comma 233 nel periodo di riferimento. Così recita il comma 240: «indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233».L'agenzia precisa che, anche in caso di distinte operazioni di aggregazione societaria compiute nel periodo di riferimento, il bonus si deve quantificare considerando tali operazioni come un'operazione di aggregazione unitaria.Ai fini della determinazione delle Dta trasformabili, se in un'operazione l'attivo di un soggetto ha concorso a determinare l'ammontare di tali Dta, lo stesso attivo non potrà più essere considerato in un'operazione successiva.Pertanto, l'agevolazione prevista dalla Legge di bilancio 2021 per la trasformazione in tax credit delle attività per imposte anticipate riguardanti perdite fiscali ed eccedenze Ace a seguito di specifiche operazioni di aggregazione aziendale è applicabile anche a più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021. Tuttavia, l'attivo di un soggetto che ha concorso a determinare l'ammontare delle imposte anticipate (Dta) trasformabili, non può essere considerato in un'operazione successiva.In sostanza, a prescindere dal numero delle aggregazioni e dagli attori coinvolti, il bonus dev'essere calcolato considerando le operazioni come un'aggregazione unitaria, in cui sono gli attivi dei partecipanti a dover concorrere una sola volta alla determinazione delle Dta trasformabili in tax credit. Secondo la risoluzione, «la disposizione in esame sarebbe volta ad evitare un effetto moltiplicativo del beneficio fiscale sullo stesso attivo richiedendo che, in caso di più operazioni, l'attivo dello stesso soggetto non possa concorrere più volte ai fini della trasformazione di Dta».Ad esempio, si faccia il caso di una fusione tra due soggetti, A e B, e di un successivo conferimento d'azienda da parte della società risultante dalla fusione a un terzo conferitario, C. Ipotizzando che l'attivo di A sia maggiore dell'attivo di B, a sua volta maggiore di quello di C, si avrebbe una prima trasformazione di Dta fino al 2% dell'attivo di B per effetto della fusione e poi una seconda trasformazione di Dta fino al 2% degli attivi conferiti (ovvero di A e B). Nel caso esemplificato, la norma sarebbe formalmente rispettata ma l'attivo di B avrebbe concorso due volte alla trasformazione di Dta, producendo un'incoerenza e una contraddittorietà del sistema. In definitiva, per l'agenzia, l'applicazione del meccanismo agevolativo deve superare il tenore letterale della disposizione. Ne deriva che la disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2021 è valida anche nell'ipotesi di più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021, a patto che ai fini della determinazione delle Dta trasformabili in ciascuna operazione, lo stesso attivo possa partecipare una volta soltanto alla quantificazione del beneficio. Di conseguenza, se in un'operazione l'attivo di un soggetto ha concorso a determinare l'ammontare di Dta trasformabili, non potrà essere preso in considerazione per un'operazione successiva.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 9 settembre 2021

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di agosto 2021

Sono accertate le medie dei cambi delle divise estere per il mese di agosto 2021, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato. Tali valori sono utilizzati nei casi previsti dal Tuir in cui si fa riferimento a componenti del reddito in valuta estera (articolo 110, comma 9 del Tuir).

Riscossione/Causali contributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 6 settembre 2021, n. 56/E

Cassa previdenza Avvocati: nuove causali contributo

A seguito della convenzione tra agenzia delle Entrate e Cassa forense del 26 novembre 2020, sono state istituite altre due nuove causali contributo - «E105» e «E106» - per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.I nuovi codici sono operativi dal 15 settembre 2021 e sono denominati: «E105» - «CASSA FORENSE – integrazione contributo minimo soggettivo (12 mesi)»: «E106» - «CASSA FORENSE – interessi integrazione contributo minimo soggettivo».Sono da indicare nella sezione «Altri enti previdenziali e assicurativi», riportando nel campo «causale contributo» - esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati» - i seguenti dati: nel campo «codice ente», il codice «0013»; nel campo «codice sede», nessun valore; nel campo «codice posizione», nessun valore; nel campo «periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa», il mese e l'anno di competenza del contributo da versare, nel formato «MM/AAAA».Le nuove causali permettono il pagamento con modello F24 di integrazioni di contributi e relativi interessi di spettanza della suddetta Cassa; esse si aggiungono a quelle già istituite con Rm 21 maggio 2021, n. 34/E e con Rm 11 gennaio 2021, n. 1/E.