I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 4 all'11 giugno

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 giugno 2021, n. 391

Cessione di tomografo computerizzato per uso sanitario: imposta applicabile e nota di variazione

Una società vende attrezzature e macchinari per l'odontoiatria a studi dentistici e a intermediari, come grossisti e società di leasing. Tra questi vi è anche il tomografo computerizzato per uso odontoiatrico che normalmente, ma non necessariamente, viene ceduto con un braccio per le teleradiografie.Sulla scorta del generale utilizzo (esclusivamente a fini odontoiatrici), il cedente ha sempre applicato – in via prudenziale – l'aliquota ordinaria sulle vendite dei tomografi.Però, il principio di diritto 2/2021 ha chiarito che sulla cessione degli stessi si applica l'aliquota ridotta (dal 2021; l'esenzione per le cessioni effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020), come previsto dall'articolo 124, Dl 34/2020. Si tratterebbe, infatti, di cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.Non avendo applicato l'aliquota ridotta si chiede se può rettificare l'imposta applicata, emettendo una nota di variazione, entro un anno dall'operazione, al fine di rettificare la maggiore imposta applicata a titolo di rivalsa.Precisamente, l'istante chiede: se la relativa nota di accredito possa essere emessa solo entro un anno dalla cessione; se il braccio per teleradiografie e il tomografo venduti insieme possano usufruire entrambi dell'agevolazione; se il beneficio fiscale spetti anche quando il braccio è venduto in un momento successivo (e, in quest'ultimo caso, se l'istante può beneficiare dell'agevolazione per gli acquisti effettuati presso i propri fornitori).Come accennato, l'articolo 124 prevede che, per i beni elencati al comma 1, si applichi il regime di esenzione Iva per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre, con diritto a detrazione a favore di chi vende, e l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5%, per le stesse merci, a partire dal 1° gennaio 2021 (numero 1-ter.1, Tabella A, Parte II-bis, Dpr 633/1972). L'agevolazione è tassativamente circoscritta ai prodotti presenti nel suddetto elenco, tra i quali il tomografo computerizzato (Cm 26/E/2020). La precisazione è in linea con quella delle Dogane espressa con la circolare n. 12/2020 (aggiornata al 16 novembre 2020), che ha anche individuato i codici di classificazione doganale (Taric) delle merci agevolate, precisati, successivamente, dalla circolare n. 9/2021. Il tomografo computerizzato, identificato con il codice Taric ex 902212, in definitiva, è nella lista delle apparecchiature che aiutano ad arginare il contagio da Covid-19 e che per questo possono beneficiare della disciplina in commento.La Cm 26/E/2020 ha chiarito che il regime agevolato è esteso a tutti i prodotti elencati nella norma utilizzati per fini sanitari, non potendo distinguere quando tali beni vengano effettivamente utilizzati per far fronte al Covid-19. Il via libera all'applicazione dell'articolo 124 per il tomografo computerizzato è stato peraltro riconosciuto anche da un documento, validato dal Comitato tecnico scientifico, emanato dal Tavolo tecnico di odontoiatria istituito presso il ministero della Salute.Così non è però, per il braccio accessorio, che, di per sé, non può usufruire dell'Iva agevolata, perché non compare nella lista delle merci ammesse al beneficio senza possibilità di deroghe interpretative. Il braccio accessorio, tuttavia, segue il regime del bene principale (il tomografo) se completa l'apparecchiatura principale e ne migliora la prestazione, secondo il principio di accessorietà previsto dall'articolo 12, Dpr 633/1972.In particolare, le operazioni che occupano una posizione secondaria e subordinata rispetto all'operazione principale, concorrono a formare la base imponibile di quest'ultima, anche se addebitati separatamente dal prezzo pattuito per l'operazione principale (articolo 78, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2007/112/Ce).Anche la Corte di Giustizia Ue ha affermato che per il riconoscimento dell'accessorietà non rileva che sia stato stabilito un unico prezzo. Ciò che rileva è che la cessione subordinata non sia realizzata con finalità indipendenti dalla principale, ma con lo scopo di perfezionare quest'ultima. Affinché un'operazione sia considerata accessoria: a) deve integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale; b) dev'essere effettuata direttamente dallo stesso soggetto che effettua la principale o da terzi, ma per suo conto e a sue spese; c) il cessionario/committente dev'essere lo stesso dell'operazione principale.Al realizzarsi di tali condizioni il regime agevolato dell'articolo 124 può essere applicato anche alla cessione accessoria. Ciò vale anche per il braccio accessorio che completa il tomografo computerizzato. La sua cessione usufruisce dell'imposta agevolata solo se effettivamente connessa al funzionamento dell'apparecchio acquistato o venduto con l'operazione principale.Considerato poi che l'interpretazione non ha portata innovativa, secondo l'Amministrazione la società può rettificare la maggiore imposta erroneamente applicata, emettendo una nota di variazione, entro un anno dall'operazione. Seguendo lo stesso criterio, l'istante potrà ottenere dal suo fornitore la restituzione delle somme corrispondenti all'Iva indebitamente applicata tramite una nota di variazione da questo emessa.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 giugno 2021, n. 392

Cessione e rimborso di punti fedeltà ad aliquota ordinaria

Vengono forniti chiarimenti sul trattamento Iva da applicare alla cessione dei punti riconosciuti agli utenti che fanno acquisti online tramite una App (applicazione) realizzata dalla società istante.Il circuito creato dall'istante con l'apposita piattaforma prevede: 1) un contratto di abbonamento alla App fra l'esercente e la società istante, con cui il primo acquista dalla seconda dei punti al valore di 5 centesimi a punto; 2) l'impegno dell'esercente a riconoscere ai clienti persone fisiche, per ogni acquisto di beni o servizi, un punto per ogni euro speso; 3) l'utilizzo per gli utenti della App dei punti accumulati per ottenere uno sconto su beni e servizi acquistati presso gli esercenti che accettano questa forma di pagamento; 4) il ritiro dei punti dal wallet (strumenti di pagamento su telefonino) digitale del cliente da parte dell'esercente che ha concesso lo sconto e la loro restituzione alla società istante che gli rimborserà il 50% del loro valore nominale, in genere tramite compensazione degli importi dovuti.L'istante quindi chiede dei chiarimenti sull'Iva da applicare alla cessione dei punti relativa al primo (cessione punti) e al quarto (restituzione dei punti) passaggio sopra descritti.L'agenzia risponde osservando che, con la sottoscrizione dell'abbonamento, ogni esercente si obbliga ad assegnare punti agli utenti della App e ad acquistare tali punti presso la società istante che rappresentano parte integrante del corrispettivo che riceve dagli esercizi commerciali ad essa affiliati. Pertanto, si deve ritenere che l'acquisto dei punti sia per gli esercenti un vero e proprio corrispettivo dovuto alla società per l'affiliazione alla App e, di conseguenza, debba essere assoggettato ad aliquota Iva ordinaria.Analogamente vale per il rimborso del 50% del valore nominale dei punti, corrisposto dall'istante all'esercente che ha concesso lo sconto. Per quanto riguarda l'emissione della fattura a saldo, dovrà avvenire all'atto del pagamento del corrispettivo, ossia al momento in cui opera la compensazione, come deciso nell'ambito dei reciproci rapporti di debito/credito fra l'esercente e la società istante.

Iva/Reverse charge

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 giugno 2021, n. 393

Erronea applicazione del regime di inversione contabile: regolarizzazione

La risposta prende in esame il caso dell'erronea applicazione del regime di inversione contabile: il cedente/prestatore non ha applicato l'imposta, che invece è stata assolta dal cessionario/committente.In tal caso, per sanare l'errore, dato che l'imposta è stata assolta (seppur irregolarmente dal cessionario/committente mediante il meccanismo dell'inversione contabile), il cedente/prestatore deve definire esclusivamente la sanzione, non avendo l'obbligo di versare l'imposta; il cessionario a sua volta, pur rispondendo solidalmente della sanzione applicabile alla violazione, conserva il diritto alla detrazione dell'imposta. Sul punto, si ricorda che l'articolo 6, comma 9-bis.2, Dlgs 471/1997 dispone che, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti, Dpr 633/1972, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario/committente. Anche secondo la risposta a interpello 301/2021, in assenza di un contesto di frode, il metodo di applicazione dell'Iva adottato, ancorché errato, resta cristallizzato. Con l'effetto che il cedente/prestatore non è tenuto ad effettuare alcuna rettifica (con la conseguenza che – ai fini del rimborso – può essere equiparato a un soggetto che non effettua alcuna operazione nel territorio dello Stato per il quale è debitore dell'imposta), mentre il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta.Come accennato, permane il diritto a recuperare l'Iva, mediante rimborso ai sensi dell'articolo 38-bis2, Dpr 633/1972, al ricorre delle condizioni di legge, anche in presenza di operazioni per le quali è stato applicato il reverse charge in modo erroneo. Viene, in proposito, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Ue, causa C-232/12, E.ON, nonché la Rm 31/E/2005, secondo cui – al fine di mantenere la neutralità del tributo – un soggetto non residente mantiene il diritto al rimborso dell'Iva assolta in Italia mediante la propria partita Iva dello Stato Ue di stabilimento, nonostante l'errore nell'applicazione dell'imposta.

Iva/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 giugno 2021, n. 395

Rimborsi Iva: esonero da garanzia nel caso di fallimento

I rimborsi Iva non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, nonché i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle garanzie per un ammontare non superiore a 258.228,45 euro (articolo 74-bis, comma 3, Dpr 633/1972).La disposizione contenuta nella citata norma, avendo una portata agevolativa, non è suscettibile di estensione ad altre procedure diverse dal fallimento e dalla liquidazione coatta amministrativa (Cm 32/E/2014; risposta ad interpello 535/2020, con cui l'agenzia ha escluso l'applicazione dell'esonero da garanzia per un rimborso Iva richiesto in un caso di concordato preventivo).Ne deriva che non può applicarsi alla procedura di insolvenza avviata, nel caso in esame, dal tribunale di Amburgo nei confronti di una società tedesca con sede in Germania e identificata in Italia, ai fini Iva, tramite rappresentante fiscale. La società tedesca che produce, installa e ripara determinati beni in vari Paesi fra cui l'Italia, nel 2019 ha maturato un credito Iva dalle fatture passive legate all'acquisto di beni e servizi forniti da soggetti stabiliti in Italia, per i quali non opera il meccanismo del reverse charge. Lo stesso anno il tribunale di Amburgo ha attivato una procedura di insolvenza volta alla ristrutturazione della società, a seguito della quale la stessa istante non ha potuto chiedere a rimborso un credito Iva superiore a 30.000 euro in quanto non era in grado di rispettare le specifiche condizioni richieste dalla normativa, come l'ottenimento delle garanzie e l'apposizione del visto di conformità (articolo 38-bis, Dpr 633/1972).Di conseguenza, la società istante, con la dichiarazione Iva 2020, ha potuto chiedere a rimborso soltanto la somma di 30.000 euro portandosi a credito il restante importo. Alla luce dei fatti descritti (stato di insolvenza), l'istante chiede se può avvalersi dell'esonero da garanzia previsto dall'articolo 74-bis.La risposta discende dall'eventuale assimilazione della procedura di insolvenza a cui è assoggettata la società istante ai casi di fallimento o di liquidazione coatta.Secondo l'agenzia non ci sono le condizioni per poter equiparare gli istituti considerando che il fallimento e la liquidazione sono finalizzate alla cessazione dell'attività di impresa, mentre la procedura avviata nei confronti dell'istante prevede che la figura manageriale della società rimanga in carica, sorvegliato da un commissario nominato dal tribunale, per condurre tutte le operazioni necessarie alla ristrutturazione dell'impresa stessa, prevedendo la cessazione solo nel caso in cui la procedura sia infruttuosa, quindi come una mera eventualità. Non conta, quindi, la residenza del soggetto passivo.In definitiva, nel caso prospettato dall'istante, in sede di rimborso Iva non ci sono le condizioni per poter applicare l'esonero dall'obbligo di prestare garanzia, secondo le previsioni dell'articolo 74-bis del decreto Iva.

Registro/Misura

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 giugno 2021, n. 390

Atto transattivo con imposta di registro proporzionale

Un atto transattivo tra due eredi e un terzo soggetto cointestatario fittizio dei beni del de cuius, con cui il terzo, riconoscendo tale artifizio, s'impegna a pagare agli eredi l'importo corrispondente alla sua quota di patrimonio, sconta l'imposta di registro in misura proporzionale con aliquota al 3%.Nel caso di specie, il terzo cointestatario fittizio del patrimonio del defunto, tramite una scrittura privata non autenticata stipulata con gli eredi, rinuncia a far valere la quota di 1/3 a sé intestata e si impegna a pagare agli eredi l'importo corrispondente alla riconosciuta quota fittizia.Tale accordo configura una transazione tra gli eredi e il terzo, cioè un contratto finalizzato, tramite reciproche concessioni, a mettere fine a una lite incominciata o a prevenire future liti (articolo 1965 del Codice civile). Ai fini fiscali, «Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa» (articolo 29, Dpr 131/1986).Nel caso esaminato, invece, avendo il terzo cointestatario provveduto a versare un corrispettivo agli eredi, ai fini dell'imposta di registro l'agenzia ritiene applicabile alla scrittura privata stipulata fra le parti l'aliquota proporzionale al 3%, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall'articolo 9 («Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali») della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986.

Imu/Dichiarazione

https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Dichiarazione-IMU-per-lanno-di-imposta-2020-Scadenza-30-giugno-2021-Versamento-della-prima-rata-IMU-FAQ

Dichiarazione Imu 2021: scadenza 30 giugno 2021

Il Mef ha diffuso, sul proprio sito Internet, alcune FAQ in ordine agli adempimenti dichiarativi Imu in caso di esenzioni previste in relazione all'emergenza da Covid-19 e al calcolo dell'imposta dovuta per la prima rata.Viene chiarito che i soggetti esonerati dal versamento dell'Imu nel corso del 2020 in base ai decreti connessi all'emergenza Covid-19 sono tenuti alla compilazione della dichiarazione Imu 2021 per l'anno 2020. Detti soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2021, barrando la casella «Esenzione». Nel caso delle esenzioni previste in relazione all'emergenza Covid, infatti, il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta.Ciò non vale, peraltro, per gli enti non commerciali per i quali, in base alla Legge di bilancio 2020, la «dichiarazione dev'essere presentata ogni anno». Quanto al calcolo dell'Imu 2021, separatamente per acconto e saldo, si deve effettuare in base alle condizioni soggettive e oggettive dell'immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell'imposta annua dovuta nel 2020.Pertanto, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell'Imu, da versare entro il 16 giugno, dev'essere proporzionata a 1 mese di possesso e non dev'essere parametrata al 50% del calcolo dell'imposta effettuato su 7 mesi (possesso stimato per l'intero periodo dell'anno in corso).

Agevolazioni/Crediti d'imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 giugno 2021, n. 394

Iperammortamento e credito d'imposta Industria 4.0 anche con interconnessione successiva

Una società ha effettuato l'acquisto di carrelli elevatori nel periodo 2017-2020. Solo successivamente, in alcuni casi anche a distanza di anni, avviene l'interconnessione che consentiva la fruizione dell'iperammortamento e, oggi, del credito d'imposta «Industria 4.0».Si chiede se fosse necessario interconnettere il carrello entro una determinata data a partire dalla data di acquisto per usufruire delle agevolazioni richiamate.Già con la Cm 30 marzo 2017, n. 4/E, emanata in collaborazione con il ministero dello Sviluppo economico per far luce sulla disciplina dell'iperammortamento (articolo 1, commi 9 e seguenti, legge 232/2016) l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la fruizione dell'iperammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest'ultimo è possibile iniziare a godere dell'iperammortamento, a condizione che nello stesso periodo d'imposta avvenga anche l'interconnessione del bene. Nell'ipotesi in cui, invece, l'interconnessione sia effettuata in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell'iperammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.La precisazione vale anche con riferimento al credito d'imposta (articolo 1, commi 184-197, legge 160/2019 e articolo 1, commi 1051 e seguenti, legge 178/2020), meccanismo che ha sostituito il super e l'iperammortamento in considerazione della sostanziale analogia del beneficio fiscale.Nel parere del Mise, interpellato in proposito, si legge che «quanto all'interconnessione, requisito il cui soddisfacimento dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d'investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell'impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell'investimento e messa in funzione del bene; e ciò, proprio per consentire all'impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi. Al riguardo, nella citata circolare 4/E del 2017 è stato precisato che il ritardo nell'interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell'investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell'iperammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio…. In tal senso, l'interconnessione, per così dire, tardiva dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l'infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene».In nessun caso, invece, l'interconnessione successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che, al momento del loro primo utilizzo, i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. Tali considerazioni, precisa il Mise, valgono anche nel caso del noleggio, in cui i requisiti di integrazione e interconnessione possono essere soddisfatti anche in modalità concorrente tra impresa proprietaria e impresa utilizzatrice. Il ministero esclude, quindi, che «per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni, atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l'ammissibilità al benefici 4.0».

Agevolazioni/Crediti d'imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 giugno 2021, n. 396

Bonus ricerca e sviluppo: il recupero può avvenire con la dichiarazione integrativa

L'articolo 3, Dl 145/2013 ha inizialmente introdotto un'agevolazione volta ad incentivare investimenti, da parte delle imprese, in attività di ricerca e sviluppo. La norma, successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 35, legge 190/2014, era applicabile per gli anni d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019.Il Dm 27 maggio 2015, attuativo della norma, ha previsto che il credito fiscale dev'essere indicato nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi all'anno, in cui l'investimento agevolato era stato realizzato, e in quelli successivi fino all'esaurimento della somma spettante.L'importo è utilizzabile soltanto in compensazione.La Cm 13/E/2017, paragrafo 4.9.1 ha chiarito che né la norma istitutiva dell'agevolazione né il suo decreto attuativo hanno subordinato la spettanza e la fruizione del beneficio all'indicazione del credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Pertanto, la mancata indicazione nel quadro RU rappresenta una irregolarità sanabile tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa. Trattandosi di una violazione di natura formale, si applica la sanzione da 250 e 2.000 euro (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997), con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. Risulta anche necessario predisporre apposita documentazione contabile, certificata da un revisore contabile, entro l'approvazione del bilancio o entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti agevolabili.Nel caso oggetto di interpello, il contribuente non ha usufruito del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel 2015 e non li ha indicati nel modello Unico SC 2016; nonostante ciò non perde il diritto all'agevolazione, la quale è automaticamente riconosciuta dal momento in cui l'investimento è stato realizzato. Il bonus potrà essere recuperato tramite la presentazione delle dichiarazioni dei redditi integrative per ciascuno degli anni in cui ciò sia ancora possibile (periodi d'imposta ancora rettificabili).Sul punto si ricorda che la proroga prevista in emergenza Covid-19 dall'articolo 157, comma 1 (sospensione dei termini di decadenza degli accertamenti, ecc.), Dl 34/2020 non riguarda la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente per il periodo d'imposta 2015, che resta fissata al 31 dicembre del quarto anno successivo (risposta a interpello 620/2020).Di conseguenza, decorsi ormai i termini, non è più possibile presentare un'integrativa al modello Unico SC 2016. Come detto, però, né la norma né il decreto attuativo prevedono l'indicazione delcredito d'imposta nella dichiarazione annuale a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione. Pertanto, la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato (2015) ed in quelli successivi (fino all'anno nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo), non è in sé di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione.Tuttavia, visto che la disciplina prevede la compilazione del quadro RU anche se ciò è ininfluente ai fini del diritto all'attribuzione del credito d'imposta, l'istante dovrà presentare una dichiarazione integrativa relativa agli anni per cui i termini non siano ancora prescritti, al fine di indicare nel quadro RU l'importo del credito spettante (maturato nel 2015), e versare, per ciascun periodo, la relativa sanzione (per la violazione formale) avvalendosi del ravvedimento operoso. La società dovrà, inoltre, munirsi della necessaria documentazione contabile certificata da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali che attesta le spese sostenute per interventi finalizzati ad attività di ricerca e sviluppo (Cm 13/E/2017).

Dichiarazioni annuali/Disoccupazione agricola

Risoluzione agenzia delle Entrate 4 giugno 2021, n. 41/E

Dichiarazione dei redditi: indicazione del numero di giorni di disoccupazione agricola

In merito alla modalità di calcolo dei giorni di spettanza delle detrazioni riferite alla indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, con la Cm 15 maggio 1997, n. 137, punto 3.2 è stato chiarito che per le indennità o somme erogate direttamente dall'Inps o da altri enti, come ad esempio, l'indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, il contribuente ha diritto a fruire delle detrazioni per spese di produzione del reddito nell'anno in cui sono stati percepiti tali redditi.Ai fini della determinazione del numero di giorni per i quali si ha diritto a tale detrazione, il contribuente deve tener conto di quelli che hanno dato diritto a tale indennità, anche se riferibili ad anni precedenti, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (o 366 se l'anno è bisestile). In pratica, la detrazione spetta per il numero di giorni che la suddetta indennità ha retribuito ossia il numero di giorni per i quali il contribuente è rimasto disoccupato (e non quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità).In ogni caso, se il contribuente ha avuto nel corso del periodo d'imposta un rapporto di lavoro continuativo per il quale ha usufruito delle detrazioni d'imposta per lavoro dipendente per l'intero anno, non può recuperare i ratei di detrazione di cui avrebbe potuto beneficiare sulle indennità relative ad anni precedenti percepite nel medesimo periodo in cui ha lavorato per l'intero anno, in quanto nel periodo d'imposta il contribuente non può usufruire delle detrazioni in misura superiore a quella annuale (365 o 366 giorni).Il principio vale anche per il calcolo dei giorni che danno diritto al bonus Irpef di cui al Dl 3/2020, al trattamento integrativo e all'ulteriore detrazione in caso di indennità o somme erogate direttamente dall'Inps o da altri enti per il 2020 con riferimento ai due semestri dello stesso anno, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (ad esempio, disoccupazione agricola, CIG, NASPI).Si ricorda, infatti, che il Dl 3/2020 ha previsto, a partire dal 1° luglio 2020, l'abrogazione della disciplina del cd. bonus Irpef e l'introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del Tuir volte a ridurre la tassazione sul lavoro: la prima misura riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e a 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro; la seconda misura riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 un'ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L'importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.Coerentemente, il modello di certificazione CU 2021, prevede l'indicazione distinta per i due semestri 2020 del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni (punto 13 «Primo semestre» e punto 14 «Secondo semestre»).Ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente, attenendosi ai dati certificati dal datore di lavoro e dall'Inps\altro ente e nel rispetto della regola generale secondo la quale la somma dei giorni indicati al punto 13 ("Primo semestre") e al punto 14 ("Secondo semestre") deve sempre essere uguale al numero di giorni riportati al punto 6 ("giorni lavoro dipendente"), deve riportare in dichiarazione: un numero di giorni riferito al primo semestre (1 gennaio 2020 – 30 giugno 2020) non superiore a 181 (se il rapporto di lavoro è coincidente con l'anno solare), non superiore a 182 (se il rapporto di lavoro è inferiore all'anno solare con inizio prima del 29 febbraio, in quanto è tenuto a considerare il giorno 29 febbraio 2020); un numero di giorni riferito al secondo semestre (1 luglio 2020 – 31 dicembre 2020) non superiore a 184.Ne consegue che per l'anno d'imposta 2020 può essere riportato in dichiarazione il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU Inps, sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 («giorni lavoro dipendente») della certificazione CU Inps, consentendo al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti.

Redditi di impresa/Cambi

P rovvedimento agenzia delle Entrate 9 giugno 2021

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di maggio 2021

Sul sito dell'agenzia delle Entrate sono stato diffuse le medie dei cambi delle divise estere relative al mese di maggio 2021, calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato. La tabella contenuta nel provvedimento riporta, accanto alle medie dei cambi, il nome dello Stato e la moneta di riferimento.I valori sono utilizzati nei casi previsti dal Tuir in cui si fa riferimento a componenti del reddito espressi in valuta estera. Si ricorda che l'articolo 110, comma 9 del Tuir prevede appunto la determinazione periodica dei valori, stabilendo che il cambio delle valute estere, agli effetti delle norme contenute nei Titoli I («Imposta sul reddito delle persone fisiche») e II («Imposta sul reddito delle società») che vi fanno riferimento, venga accertato, su parere conforme della Banca d'Italia, con provvedimento dell'agenzia delle Entrate pubblicato entro il mese successivo.

Accertamento delle imposte/Isa

Circolare agenzia delle Entrate 4 giugno 2021, n. 6/E

Indici sintetici di affidabilità fiscale: correttivi ed esclusioni per il periodo d'imposta 2020

La circolare fornisce chiarimenti in merito a diversi provvedimenti emanati per via degli effetti negativi connessi alla pandemia. In particolare, sono state individuate – con due decreti ministeriali – nuove cause di esclusione dagli Isa. Questi ultimi non si applicano ai contribuenti che: hanno subìto una diminuzione dei ricavi, ovvero dei compensi, di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente; hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019; esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività.I contribuenti esclusi dall'applicazione degli Isa sulla base di tali nuove cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli. Anche in tal caso, coerentemente con quanto già precisato per coloro per cui sussiste una causa di esclusione dall'applicazione degli Isa, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali.Con il documento di prassi in esame l'agenzia delle Entrate analizza anche i correttivi straordinari per tenere conto delle conseguenze economiche determinate dall'emergenza Covid-19 (Dm 30 aprile 2021, allegato 5; articolo 148, Dl 34/2020).I correttivi (nonché alcuni indici elementari come i ricavi per addetto e la durata delle scorte) sono commisurati all'entità di diversi fattori indicativi dello stato di difficoltà economica: contrazione della produttività settoriale; giornate di chiusura disposte dai decreti che si sono succeduti nel corso del 2020, differenziate per ciascun codice Ateco; riduzione del valore dei ricavi/compensi nel periodo d'imposta 2020 rispetto al 2019 riferiti al singolo contribuente; riduzione dei costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del periodo d'imposta precedente; variazione della forza lavoro dipendente del settore Isa sulla base dei dati del modello Uniemens (secondo i dati provenienti dall'Inps).Si ricorda che è prevista una funzionalità per importare le informazioni relative ai dati contabili nel software «Il tuo ISA 2021».

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 8 giugno 2021, n. 42/E

Tax credit cinema: due crediti d'imposta con due codici tributo

Grazie all'istituzione dei codici tributo «6944» e «6945» viene concesso alle industrie tecniche e di post-produzione, inclusi i laboratori di restauro, e alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di fruire degli sconti fiscali previsti dagli articoli 17, comma 2, e 15, legge 220/2016. Nello specifico, l'articolo 17, comma 2 prevede il riconoscimento alle industrie tecniche e di post-produzione, inclusi i laboratori di restauro, di un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 30%, delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore. L'articolo 15 della medesima legge, invece, riconosce alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva un tax credit, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40%, del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.Le disposizioni applicative contenute nei decreti del ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, del 3 e 4 febbraio 2021, prevedono, tra l'altro, l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta (articolo 17, Dlgs 241/1997), tramite presentazione del modello F24, utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.In essi viene anche precisato che l'ammontare del bonus speso in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento.Si ricorda che l'importo del bonus spettante può essere consultato nella sezione «Cassetto fiscale», accessibile dall'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate, al link «Crediti Iva/Agevolazioni utilizzabili».

Dogane/Import

Determinazione direttoriale agenzia delle Dogane 8 giugno 2021, n. 181145/RU

Commercio elettronico: proroga delle semplificazioni dichiarative

La determinazione direttoriale del 6 aprile 2021, n. 100615/RU dell'agenzia delle Dogane ha previsto una gestione semplificata delle procedure e delle formalità da svolgere per le importazioni riguardanti acquisti effettuati attraverso piattaforme telematiche e-commerce per merce di valore trascurabile, con l'impegno da parte degli operatori autorizzati di aderire entro il 15 giugno 2021 alla sperimentazione operativa in ambiente reale del nuovo tracciato, denominato H7, per le operazioni di valore compreso tra 22 e 150 euro.In considerazione della criticità dei sistemi informatici, nonché dell'attuale fase congiunturale, la determinazione direttoriale dell'8 giugno concede un margine più ampio (fino al 30 giugno) per l'adesione alla sperimentazione operativa.Gli operatori iscritti nell'elenco «e-commerce P41» (platform for import), dal 15 al 30 giugno 2021, previa specifica comunicazione, possono mantenere le semplificazioni dichiarative loro concesse, in ragione alla loro iscrizione nell'elenco. La comunicazione, contenente un'illustrazione delle motivazioni, va inviata alla Direzione Dogane, che gestisce il suddetto elenco, e, per conoscenza, alla Direzione Organizzazione e Digital Transformation, oltre che alla Direzione territoriale e all'ufficio delle dogane competenti.La Direzione Dogane, in assenza di osservazioni da parte delle strutture interessate, tacitamente conferma la validità dell'iscrizione fino al 1° luglio 2021.In caso di malfunzionamento del sistema è prevista anche una procedura di emergenza denominata «Bottone rosso» in modo che la direzione Organizzazione e Digital Transformation possa fornire l'eventuale supporto tecnico.