I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 6 al 16 dicembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

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di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Detrazione

Decisione Ue 6 dicembre 2022, n. 2411, GUUE 9 dicembre 2022, n. L 317

Autovetture: la Ue concede la proroga per la detrazione dell'imposta

La Ue concede all'Italia l'autorizzazione a prorogare – fino al 31 dicembre 2025 – il limite della detrazione Iva sulle auto nella misura del 40% (articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), Dpr 633/1972). La prima autorizzazione in tal senso risale alla Decisione Ue 18 giugno 2007, n. 441, con efficacia sino al 31 dicembre 2010. L'ultima proroga, antecedente quella in esame, con validità sino al 31 dicembre 2022, è stata concessa con la Decisione Ue 5 dicembre 2019, n. 2138. In sostanza viene concesso all'Italia di introdurre nel proprio ordinamento una disposizione in deroga all'articolo 26, Direttiva 2006/112/Ce, che ammette la detrazione piena all'atto di acquisto dei beni e servizi relativi alle vetture (come previsto a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Ue, causa C-228/05, Stradasfalti, che ha dichiarato contrarie alla normativa comunitaria le limitazioni, stabilite all'epoca in Italia, con riguardo alla detrazione dell'Iva assolta per l'acquisto e l'importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli nonché per le relative spese di gestione), ai sensi dell'articolo 168, Direttiva 2006/112/Ce e l'obbligo di emettere fatture per l'utilizzo extra-aziendale. A seguito di questa deroga, il legislatore nazionale non assimila a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso (anche gratuito, come quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti) a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tali veicoli siano sottoposti a una restrizione del diritto alla detrazione dell'imposta (articolo 3, comma 6, Dpr 633/1972). Si ricorda che l'autorizzazione opera limitatamente all'imposta assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati «a fini professionali». Inoltre, il predetto limite alla detrazione dell'Iva non si applica ai veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, come pure a quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e a quelli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. In tali casi l'Iva risulta detraibile, fatti salvi i limiti derivanti dall'effettuazione di operazioni riferite ad attività esenti o non soggette ad Iva.

Iva/Operazioni imponibili e non

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 dicembre 2022, n. 582

Gestione di giochi online: trattamento ai fini Iva e imposte dirette

La società Alfa gestisce una piattaforma virtuale dedicata agli «e-sports» accessibile a coloro che, possedendo un particolare videogioco, intendano partecipare a una competizione online con altri giocatori. I giocatori, al momento della registrazione, convertono somme di denaro in «betacoin», che sono utilizzati esclusivamente all'interno della suddetta piattaforma sia per il pagamento della quota di iscrizione che per la quantificazione dell'eventuale vincita. Alfa predispone il luogo virtuale di incontro tra gli «e-sportivi» (cd. attività di matchmaking) e viene remunerata da una fee spettante all'atto dell'iscrizione al torneo. Secondo l'istante, ai fini Iva, la cessione dei «betacoin» verso corrispettivo sarebbe assimilabile alla cessione dei voucher, posto che il detentore avrebbe diritto a usufruire di specifici servizi, con la conseguenza che, sotto il profilo Iva, il momento di utilizzo degli stessi determinerebbe la rilevanza fiscale dell'operazione (articolo 6-ter, Dpr 633/1972). L'agenzia delle Entrate non è dello stesso avviso, in quanto la Direttiva Ue 2016/1065 definisce i voucher quegli strumenti che contengono l'obbligo di essere accettati come corrispettivo e nei quali sono indicati «i beni o servizi da cedere o prestare o l'identità dei potenziali cedenti o prestatori». Dette indicazioni non risultano essere presenti nei «betacoin» né gli stessi conferiscono altro diritto se non quello di poter essere utilizzati come mezzo di pagamento nell'ambito della piattaforma, dal momento che il giocatore può partecipare alla competizione solo se versa la quota di iscrizione in «betacoin» anziché in euro. Con l'occasione, l'agenzia osserva che, nel caso in questione, non assume rilevanza, ai fini Iva, il servizio di conversione degli euro in «betacoin», non essendo prevista alcuna commissione. Diversamente, ai fini Iva rileva la fee che spetta ad Alfa all'atto dell'iscrizione al torneo. Tuttavia, per la corretta qualificazione della prestazione, è necessario valutare se l'attività di matchmaking sia svolta attraverso Internet in modo essenzialmente automatizzato con un intervento umano «minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione» (articolo 7-octies, Dpr 633/1972) – nel qual caso l'attività si qualificherebbe come un servizio elettronico (con possibilità, per Alfa, di aderire al regime OSS da utilizzare qualora le operazioni fossero svolte nei confronti di committenti non soggetti passivi in altri Stati membri) – o se, invece, essa richieda un'azione, più che minima, da parte del gestore della piattaforma (in quest'ultima ipotesi il servizio sarebbe di natura generica e rilevante ai fini Iva in Italia, a prescindere dalla residenza del soggetto privato committente, ai sensi dell'articolo 7-ter, lettera b), Dpr 633/1972). Per quanto riguarda le imposte dirette, la conversione del denaro in «betacoin» non genera i presupposti impositivi, giacché l'operazione si esaurisce in una mera manifestazione finanziaria. Hanno, ovviamente, natura di ricavi, imponibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, le fee applicate da Alfa nel momento (successivo alla registrazione dei giocatori sulla piattaforma) in cui gli stessi partecipano ai vari tornei; il momento impositivo segue le ordinarie regole della competenza fiscale di cui all'articolo 109, comma 2 del Tuir, giacché Alfa rientra tra le micro imprese non soggette al regime di derivazione rafforzata.

Irpef/Cinque per mille

Dm Lavoro e Politiche sociali 13 dicembre 2022, n. 396

Rendicontazione del 5 per mille: piattaforma informatica per la nuova modulistica

Il Decreto aggiorna i modelli e le linee guida per la rendicontazione del contributo del 5 per mille dell'Irpef, di cui al Dlgs 111/2017 e al Dpcm 23 luglio 2020. Come previsto dall'articolo 16 del Dpcm da ultimo citato, i soggetti beneficiari del 5 per mille devono redigere – entro un anno dalla ricezione degli importi – un apposito rendiconto dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite. A tal fine va utilizzata la modulistica approvata dall'Amministrazione competente, che verrà accompagnata da una relazione illustrativa. Per gli enti che rientrano nella competenza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai fini dell'erogazione delle somme del 5 per mille – ossia gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e, fino all'operatività del RUNTS, gli enti del volontariato, le Onlus, le Associazioni di promozione sociale (Aps) e le altre associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei previsti settori – con il Dm Lavoro 22 settembre 2021, n. 488 sono stati approvati il modello di rendiconto e il modello di rendiconto dell'accantonamento, nonché le linee guida per la loro compilazione e per la redazione della relazione illustrativa. Al fine di dematerializzare la documentazione, con il Dm 396/2022 il ministero del Lavoro annuncia l'avvenuta predisposizione di un'apposita piattaforma informatica («Cinque per mille»), accessibile dal portale servizi.lavoro.gov.it, ove è possibile trovare la modulistica relativa alla rendicontazione del 5 per mille. Con l'occasione vengono adottate nuove linee guida per la compilazione della modulistica nonché per la redazione della relazione illustrativa. Le semplificazioni – i rendiconti online (compilazione e trasmissione del nuovo modello, tramite l'utilizzo di credenziali, Spid o Cie) – si applicano, a partire dal contributo del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2021, ai soggetti che devono rendicontare gli utilizzi dei contributi ricevuti a titolo di 5 per mille se di importo pari o superiore a 20.000 euro. Si ricorda che detti soggetti, a norma del citato articolo 16, devono pubblicare sul proprio sito gli importi percepiti e il rendiconto entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la sua compilazione e darne comunicazione all'Amministrazione competente entro i successivi 7 giorni (accedendo alla piattaforma dedicata). Nulla cambia per gli enti che hanno percepito somme inferiori a 20.000 euro; questi soggetti continuano ad assolvere alla rendicontazione utilizzando le modalità consuete (non telematiche) e la modulistica di cui al Dm 488/2021. Essi, inoltre, non hanno l'obbligo di pubblicare il rendiconto sul proprio sito, ancorché tale pubblicazione venga raccomandata in quanto contribuisce ad accrescere il livello di trasparenza del Terzo Settore.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Delibera ARERA 6 dicembre 2022, n. 669

Tax credit energia: comunicazione da parte dei fornitori

A richiesta delle imprese non energivore e non gasivore, i fornitori dovranno rilasciare agli utenti – entro il 29 gennaio 2023 – la comunicazione riportante i dati relativi al calcolo del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 5, Dl 144/2022). Per la fruizione del relativo credito d'imposta sono state emanate le risoluzioni agenzia delle Entrate 54/E/2022 e 73/E/2022. Entro il 1° marzo 2023, i medesimi utenti potranno ricevere dai fornitori la comunicazione relativa ai crediti spettanti per il mese di dicembre 2022 (articolo 1, commi 1 e 5, Dl 176/2022). Ancorché la richiesta da parte degli utenti giunga ai fornitori posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti, i venditori sono comunque tenuti al rilascio della comunicazione usando la dovuta diligenza (circolare agenzia delle Entrate 36/E/2022, paragrafo 3 e Comunicato ARERA 7 ottobre 2022). Inoltre, la comunicazione rilasciata dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell'incremento di costo e dell'ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d'imposta fruibile in capo al beneficiario. Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all'opportunità di chiedere allo stesso l'anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d'imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti. A livello normativo, il bonus riguardante i suddetti periodi trova la fonte nel Dl 144/2022 (Decreto Aiuti-ter) e nel Dl 176/2022 (Decreto Aiuti-quater). Per i bonus relativi ai periodi precedenti le richieste sono state ammesse con le delibere ARERA 373/2022 e 474/2022 (ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, Dl 50/2022 e dell'articolo 6, comma 5, Dl 115/2022). Il venditore che riforniva l'impresa sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 sia nel terzo trimestre dell'anno 2022 sia nei mesi di ottobre e novembre 2022, deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, ossia entro il 29 gennaio 2023, una comunicazione riportante: a) il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica; b) l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre del 2022. Ad ogni modo, resta ferma la responsabilità – sotto il profilo fiscale – in capo al contribuente fruitore del credito d'imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

Agevolazioni/Contributi

Circolare ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 dicembre 2022, n. 410823

«Nuova Sabatini»: modello e istruzioni operative per accedere al contributo

Viene annunciato che, a partire dal 1° gennaio 2023, le Pmi potranno inviare le domande di accesso al contributo, utilizzando l'apposito modello approvato dal ministero, a fronte degli investimenti in beni strumentali (si veda anche il Comunicato su GU n. 293 del 16 dicembre 2022). Possono richiedere il contributo le Pmi regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (quindi non devono essere in liquidazione o avere procedure concorsuali a loro carico). Al momento della presentazione delle domande, inoltre, è necessario avere la sede legale, o un'unità locale, in Italia e non trovarsi in condizioni di difficoltà. L'agevolazione – rivista dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 227, legge 160/2019) – riguarda gli investimenti per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature di fabbrica ad uso produttivo a basso impatto ambientale (cd. green), nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare la sostenibilità dei beni e dei processi produttivi. Fra i beneficiari vi sono le imprese del settore agricolo, forestale e rurale, le imprese della pesca e dell'acquacoltura, le imprese di trasporto. Per le disposizioni attuative si veda il Dm 22 aprile 2022, il quale, per l'attribuzione del contributo maggiorato, ha previsto, fra l'altro, il possesso di un'idonea certificazione ambientale di processo o di un'idonea certificazione ambientale di prodotto. L'ammontare del contributo in conto impianti è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari al 3,575%. Al di fuori degli interventi green (e degli investimenti Industria 4.0), il contributo prende in esame un finanziamento con tasso del 2,75%. Con la circolare in esame vengono fornite le istruzioni operative per l'attuazione delle misure, incluso lo schema per l'istanza e l'ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per accedere al contributo. La domanda di agevolazione dovrà essere compilata necessariamente in via telematica utilizzando l'apposita piattaforma disponibile nel sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella sezione «Compilazione domanda di agevolazione» (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/). Le domande si possono presentare dal 1° gennaio 2023, fino ad esaurimento delle risorse, che verrà comunicato dal ministero. Per le domande presentate anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dm 25 gennaio 2016 e alle relative circolari applicative.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 dicembre 2022, n. 586

Tax credit energia: spetta alle Onlus se esercitano anche un'attività connessa

In relazione al credito d'imposta sulla fornitura di energia elettrica e gas, di cui agli articoli 3 e 4, Dl 21/2022 (cd. Decreto Ucraina), viene chiarito che le attività istituzionali di una Onlus (nel caso di specie, attività di residenza assistenziale per anziani) sono escluse dall'area della commercialità e irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi (ai sensi dell'articolo 105 del Tuir), ancorché esenti da Iva (ai sensi dell'articolo 10, Dpr 633/1972), mentre le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali (ancorché non concorrano alla formazione del reddito imponibile). Infatti, l'articolo 10, Dlgs 460/1997 stabilisce che tali enti devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e considera direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Con riferimento alle attività svolte dalle Onlus, ai fini delle imposte sui redditi, il legislatore ha operato una netta distinzione tra attività istituzionali, intese all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e attività connesse. Mentre le attività istituzionali sono del tutto escluse dall'area della commercialità, e dunque irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi, le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, pur non concorrendo, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 150 del Tuir, alla formazione del reddito imponibile (circolare ministero delle Finanze 168/1998). Si ricorda che con l'articolo 2, commi 1 e 3, Dl 50/2022 (Decreto Aiuti) la percentuale di determinazione dei crediti d'imposta per l'energia (elettrica e gas) è stata variata, stabilendo per le imprese non energivore e non gasivore che i predetti contributi straordinari aumentassero, rispettivamente, dal 12% al 15% e dal 20% al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica e del gas. Il Dl 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), il Dl 144/2022 (Decreto Aiuti-ter) e, successivamente, il Dl 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) hanno ampliato i periodi temporali di riferimento per l'applicazione delle misure agevolative in questione (circolari, agenzia delle Entrate 13/E/2022, 20/E/2022, 25/E/2022 e 36/E/2022). Nei documenti di prassi da ultimi citati è stato evidenziato che, in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali che gli enti non commerciali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.). Con riguardo al caso in esame, possono accedere al beneficio anche le Onlus, nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale (le attività connesse): infatti, il credito d'imposta spetta a detti enti solo in relazione alle spese per l'energia elettrica ed il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale esercitata. Nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto ad individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 dicembre 2022, n. 585

Superbonus: installazione di colonnine di ricarica nei posti auto condominiali

L'intervento «trainato», finalizzato a creare un'infrastruttura di ricarica di auto elettriche nel posto auto del condomino situato al piano terra dell'edificio condominiale è comunque un punto di ricarica non accessibile al pubblico, per cui può godere del beneficio del Superbonus. Infatti, la colonnina, pur posta sul suolo condominiale (delimitato da una barriera amovibile e chiusa con un lucchetto), è utilizzabile dal proprietario del posto auto. Per non accessibilità al pubblico s'intende (articolo 2, comma 1, lettera h), Dlgs 257/2016): «1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;3) un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico». Nel caso in esame il dispositivo che limita l'accesso al posto di proprietà dell'istante è sufficiente a escludere un uso pubblico della colonna di ricarica elettrica, non essendo necessario un ostacolo all'ingresso dell'intero edificio residenziale in cui si trova il posto auto. Pertanto, il requisito dell'utilizzo privato del bene, richiesto dalla norma (articolo 16-ter, Dl 63/2013 e articolo 119, comma 8, Dl 34/2020), è soddisfatto dalla circostanza che la colonnina è collocata in uno stabile privato riservato esclusivamente ai residenti e, inoltre, sarà dotata di apposita barriera anti parcheggio che ne limita l'accesso.

Immobili/Bonus edilizi

Risposta Interrogazione parlamentare 14 dicembre 2022, n. 5-00129

Cessione dei crediti edilizi: divieto di frazionamento

Il chiarimento riguarda le limitazioni al frazionamento dei bonus (es. cessione parziale dei crediti d'imposta derivanti da interventi edilizi) previste dall'articolo 28, Dl 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter). La Commissione Finanze della Camera precisa che, nel caso di prima comunicazione dell'opzione, il credito può essere ceduto parzialmente ma solo nel primo passaggio, non può essere frazionato ulteriormente nelle successive cessioni. Di contro, nel caso di comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente. In altre parole, il frazionamento del credito è consentito soltanto nella prima cessione dal contribuente all'azienda o alle banche e agli intermediari finanziari.

Immobili/Superbonus 110%

Risoluzione agenzia delle Entrate 15 dicembre 2022, n. 77/E

Superbonus anche per l'acquisto di case antisismiche

Il documento fornisce chiarimenti sulla fruizione del Superbonus spettante a chi acquista immobili da demolire e ricostruire con riduzione del rischio sismico di una o due classi. I chiarimenti attengono all'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 119, comma 4, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), come modificata dall'articolo 18, comma 4-ter, Dl 36/2022; quest'ultimo comma è stato aggiunto con la legge di conversione del Dl 36, in data 29 giugno 2022, ossia a ridosso della scadenza del termine del 30 giugno 2022. La norma prevede che sia possibile fruire del Superbonus 110% anche per gli acquisti effettuati dopo il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022, nel caso in cui alla suddetta data del 30 giugno 2022: 1) sia stato stipulato il contratto preliminare di acquisto regolarmente registrato; 2) siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta; 3) sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali; 4) siano stati ottenuti il collaudo dei lavori strutturali e l'asseverazione del tecnico sulla riduzione del rischio sismico; 5) l'immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4 (questa condizione è finalizzata ad applicare la misura di favore anche nel caso in cui il fabbricato al 31 dicembre 2022 non sia ancora accatastato nella categoria definitiva richiesta dalla norma, ossia in una delle categorie catastali ammesse al beneficio: immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). L'agenzia chiarisce che i suddetti requisiti devono ricorrere congiuntamente, per cui la mancanza anche di uno solo di essi non consente l'applicazione del Superbonus per gli acquisti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, ma solo della detrazione al 75% o al 85% per gli acquisti entro il 2024 (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013). Inoltre, per godere della misura agevolativa maggiorata, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma (circolare 30/E/2020). Ad esempio, l'atto di acquisto dell'immobile oggetto di intervento dev'essere stipulato entro il termine previsto dalla normativa di favore. La medesima circolare 30/E/2020 ha altresì precisato che gli acquirenti potranno fruire del Superbonus per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020, periodo di vigenza dell'agevolazione, in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il predetto termine di vigenza. Com'è noto, in alternativa alla fruizione diretta del credito d'imposta, l'acquirente può optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo, o per la cessione del credito. Il dubbio interpretativo che ha dato origine alla risoluzione in esame riguarda, nel dettaglio, il rispetto della condizione che, al 30 giugno 2022, l'acquirente – beneficiario del Superbonus – abbia versato gli acconti con il meccanismo dello sconto in fattura e se il credito maturato si verifica solo a seguito della comunicazione di opzione, non essendo sufficiente il versamento dell'acconto con l'emissione della fattura contenente l'indicazione dello sconto, come prevede l'articolo 121 del decreto Rilancio. Secondo l'agenzia, nel caso dello sconto in fattura, si può fare riferimento – in luogo della data dell'effettivo pagamento – alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, momento in cui le spese si ritengono sostenute e matura il diritto alla detrazione. Pertanto, poiché per la fruizione del Superbonus è rilevante il pagamento delle spese - che nel caso di sconto in fattura corrisponde all'emissione della fattura stessa - si può ritenere che l'acquisto di case antisismiche effettuato entro il 31 dicembre 2022 potrà beneficiare del Superbonus qualora, nel rispetto di ogni altra condizione, entro il 30 giugno 2022 sia stata emessa la fattura relativa al pagamento di acconti a seguito della stipula del preliminare di acquisto, nella quale venga espressamente indicato che lo sconto in fattura è praticato dall'impresa venditrice in applicazione delle previsioni del citato articolo 121 del Decreto Rilancio. Resta fermo che: a) per l'impresa cedente l'immobile (e acquirente del credito d'imposta) la fruizione del bonus acquisito, relativo alle fatture in acconto emesse entro il 30 giugno 2022, è, comunque, subordinata alla trasmissione all'agenzia delle Entrate della comunicazione di opzione per la cessione del credito nel termine del 16 marzo 2023; b) è necessario effettuare la stipula dell'atto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre 2022 per il diritto alla detrazione dell'acquirente e il corrispondente diritto all'uso del credito per l'impresa.

Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Dm 28 novembre 2022, GU 9 dicembre 2022, n. 287

Sistema Tessera Sanitaria: invio dei dati anche da parte degli ottici

Il Dm 1° settembre 2016 ha previsto che l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) sia obbligatorio. A valere sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 anche in relazione agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al ministero della Salute di cui agli articoli 11, comma 7 e 13, Dlgs 24 febbraio 1997, n. 46. Il Regolamento Ue 5 aprile 2017, n. 745/2017, in relazione ai dispositivi medici, ha stabilito un nuovo inquadramento giuridico e anche nuovi requisiti per la fabbricazione di dispositivi su misura, modificando altresì gli obblighi di registrazione dei fabbricanti su misura. L'armonizzazione tra i citati Regolamento 745/2017 e Dlgs 46/1997 è avvenuta con la circolare ministero della Salute 12 novembre 2021, n. 81386, secondo cui è escluso l'obbligo della registrazione presso lo stesso ministero dei fabbricanti di dispositivi realizzati in serie che devono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un utilizzatore professionale. L'adeguamento della normativa nazionale al suddetto Regolamento 745/2017 (nonché alle ulteriori modifiche previste dal Regolamento Ue 23 aprile 2020, n. 561) è stato fatto con il Dlgs 5 agosto 2022, n. 137 (emanato a seguito della legge di delegazione europea 2019-2020; cfr. articolo 15, legge 22 aprile 2021, n. 53). Il Dm in commento detta istruzioni operative per tener conto della mutata disposizione normativa, ridefinendo per gli ottici l'obbligo di invio dei dati al STS per la precompilazione delle dichiarazioni (modello 730 e modello Redditi PF); in particolare, viene previsto che il suddetto obbligo riguardi gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività, primario o secondario, 47.78.20 - «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia». Dal 1° dicembre 2022, al momento della richiesta delle credenziali da parte dell'ottico, il STS verifica il codice Ateco iscritto in Anagrafe tributaria. Le nuove disposizioni si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2022. Il primo invio, relativo alle spese sanitarie sostenute nel 2022 (fa fede la data del pagamento), dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2023. Per le specifiche tecniche si vedano i diversi decreti del Mef (del 31 luglio 2015, del 16 settembre 2016 e del 19 ottobre 2020). Per gli anni successivi la trasmissione avverrà entro le scadenze stabilite per gli altri soggetti obbligati (articolo 7, Dm 19 ottobre 2020).

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 12 dicembre 2022, n. 72/E

Tax credit energia per il mese di dicembre 2022: codici tributo per l'utilizzo

Sono stati istituiti i codici tributo 6993, 6994, 6995 e 6996 per fruire dei crediti d'imposta spettanti alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022. L'estensione della misura agevolativa al mese di dicembre – già prevista per i precedenti periodi dall'articolo 1, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4, Dl 144/2022 (per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale) e dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, Dl 144/2022 (per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata) – è avvenuta con l'articolo 1, commi 1 e 2, Dl 176/2022 (Decreto Aiuti-quater). I crediti d'imposta maturati per il mese di dicembre 2022 vanno utilizzati in compensazione entro il 30 giugno 2023. Entro il medesimo termine possono essere ceduti, solo per intero, a terzi.

Riscossione/Interessi legali

Dm 13 dicembre 2022, GU 15 dicembre 2022, n. 292

Saggio degli interessi legali: nuova misura dal 1° gennaio 2023

Il Decreto fissa al 5% in ragione d'anno, a far data dal 1° gennaio 2023, la misura del saggio degli interessi legali.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 13 dicembre 2022, n. 73/E

Tax credit energia per i mesi di ottobre e novembre e carburante per il quarto trimestre 2022: codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari

Sono stati istituti i codici tributo 7733, 7734, 7735, 7736 e 7737 per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d'imposta energia e gas di ottobre e novembre 2022 e carburante del quarto trimestre 2022 (quest'ultimo bonus spettante alle imprese che esercitano attività agricola e della pesca) acquistati dai cessionari. Si tratta dei bonus previsti dagli articoli 1 e 2, Dl 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), finalizzati a venire incontro alle imprese che hanno dovuto sostenere maggiori oneri derivanti dall'acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l'acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione entro il 31 marzo 2023, indicando nel modello F24 i codici tributo da 6983 a 6987 istituiti con risoluzione 54/E/2022. In alternativa potrà essere ceduto, solo per intero, a terzi, secondo le disposizioni previste dal Provvedimento agenzia delle Entrate 450517/2022 (che ha esteso le disposizioni del precedente Provvedimento 253445/2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici). I cessionari potranno utilizzare il credito in compensazione utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione in commento. I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all'agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati Provvedimenti, per i quali i cessionari abbiano comunicato all'Amministrazione finanziaria, tramite la Piattaforma cessione crediti, l'accettazione della cessione e l'opzione per l'utilizzo in compensazione. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l'agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l'ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l'importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24.

Riscossione/Bollettini

Provvedimento agenzia delle Entrate 13 dicembre 2022

Tasse automobilistiche: soppressione dei bollettini di versamento

Sono soppressi i modelli di bollettino per il versamento, sui conti correnti postali intestati all'agenzia delle Entrate, delle tasse automobilistiche. Ciò in aderenza alla previsione contenuta nell'articolo 38-ter, Dl 26 ottobre 2019 n. 124, il quale ha stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2020, una nuova modalità di pagamento della tassa automobilistica: i versamenti devono essere effettuati solo secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Nello specifico, è richiesto il pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA. Poiché l'utilizzo del bollettino di conto corrente postale non è più ammesso, vengono soppressi i modelli di bollettino utilizzati per il versamento delle tasse automobilistiche erariali gestite dall'agenzia delle Entrate per la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Sardegna.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzioni agenzia delle Entrate 14 dicembre 2022, nn. 75/E e 76/E

Accise e tabacchi: codici tributo per il versamento dell'imposta di consumo e delle sanzioni

A richiesta dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per versare l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche e le sanzioni riguardanti violazioni relative ad accise e imposta di consumo sui tabacchi: 5483, per consentire il versamento dell'imposta di consumo (accisa) per i prodotti che contengono nicotina secondo quanto detta l'articolo 62-quater.1, comma 1, Dlgs 504/1995; 5482, da utilizzare per versare le sanzioni amministrative previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (Dlgs 504/1995), nel caso di omesso versamento dell'accisa e dell'imposta di consumo o per le altre violazioni relative al settore tabacchi previste dall'articolo 61, comma 4, del Dlgs stesso.

Dogane/Export

Nota agenzia delle Dogane 12 dicembre 2022, n. 561756

Reingegnerizzazione delle dogane: servizi di export e transito

Nell'ambito del processo di reingegnerizzazione di AIDA, tenuto conto dell'andamento dei test, nonché degli sviluppi riguardanti i tracciati dei messaggi e dell'adeguamento alla documentazione unionale, viene comunicato che l'adesione ai nuovi servizi di esportazione e transito viene posticipata. Nello specifico, gli operatori economici: entro il 28 febbraio 2023, possono condurre, in ambiente di addestramento, i test di connessione e di conformità ai nuovi servizi «Export» e «Transito»; dal 1° marzo al 7 maggio 2023, hanno la facoltà di aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi citati; dall'8 maggio 2023, devono aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito. Sul sito delle Dogane è possibile reperire il materiale tecnico aggiornato e, per ogni servizio, è consultabile un'apposita sezione ove sono pubblicate le risposte alle domande più frequenti. È, altresì, possibile inviare una email (i cui indirizzi sono riportati nella nota in commento) per chiedere informazioni di assistenza di carattere tecnico o procedurale/amministrativo.

Professionisti/Stp

Studio Consiglio Nazionale del Notariato 26 ottobre 2022, n. 106-2022/I

Società tra professionisti: partecipazione alle decisioni dei soci

Il documento affronta il dibattito sull'interpretazione dell'articolo 10, comma 4, lettera b), legge 183/2011, a mente del quale nella Stp il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti dev'essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. La questione riguarda la partecipazione alle decisioni, ossia se nelle Stp è necessario che ai soci professionisti spettino i due terzi dei voti (maggioranza «per teste») ed anche che la società sia partecipata per almeno due terzi da professionisti (maggioranza «per quote di capitale»). Condividendo la tesi già esposta negli Studi 41-2012/I e 224-2014/I, il Notariato ritiene che la maggioranza debba riguardare i voti esercitabili, giacché la norma stabilisce che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti dev'essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche che i professionisti debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto (in tal senso anche Nota informativa, CNDCEC 60/2019 e risoluzione agenzia delle Entrate 10/E/2022). Dato che la Stp non costituisce tipologia societaria autonoma, è possibile scegliere il modello societario più consono alle proprie esigenze, adottando quelle clausole statutarie – in tema di voto dei professionisti con riferimento agli strumenti predisposti, per ciascun modello sociale, per incrementare o limitare il diritto di voto dei soci (articolo 2468, comma 3, Codice civile) – che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società, anche nella situazione in cui, nella compagine societaria, essi siano in numero inferiore ai due terzi e/o detengano quote di capitale sociale inferiore ai due terzi. In sostanza, ai soci professionisti deve spettare il controllo sulle decisioni relative all'attività professionale, per cui la volontà sociale non dovrebbe formarsi senza il loro consenso. Lo Studio in esame osserva: «Deve, però, precisarsi come la lettera della legge si limiti esclusivamente a imporre la necessità che i professionisti dispongano nei due terzi dei voti nelle deliberazioni o decisioni dei soci e non, invece, che le decisioni debbano essere assunte col voto favorevole dei soci professionisti: ciò significa che se, da un lato, i non professionisti non potranno mai disporre di più di un terzo dei voti, dall'altro lato non può escludersi che il voto del non professionista possa essere – in taluni casi – determinante per la formazione della volontà della società. Pertanto, il potere di controllo che il disposto dell'art. 10, comma 4, lett. b), l. 183/2011 intende attribuire ai soci professionisti sembra atteggiarsi quale potere di impedire tendenzialmente che la volontà sociale possa formarsi senza il consenso della componente professionale della compagine sociale». Quanto alla questione del controllo dei professionisti sull'amministrazione della società, viene evidenziato che non si rinviene una disposizione che imponga ai soci professionisti di assumere l'incarico di amministratori, per cui – al fine di consentire al professionista un corretto espletamento della propria attività professionale – l'amministrazione ben potrebbe essere affidata a soggetti diversi dai soci professionisti.