I redditi accertati si ritengono distribuiti se la base societaria è ristretta
I maggiori redditi accertati in capo alla Srl a ristretta base societaria sono da ritenersi figurativamente percepiti dai soci. Dal punto di vista della prova positiva, questa presunzione non contrasta con il divieto di presunzione di secondo grado in quanto il fatto noto da cui fare discendere il fatto ignoto è dato dalla ristrettezza dell’assetto proprietario. Dal punto di vista della prova negativa, se i soci in sede processuale non forniscono elementi probatori di segno contrario, il vincolo di solidarietà e di reciproco controllo nella gestione è sufficiente per fare ritenere la consapevolezza in capo a costoro dell’esistenza degli utili extrabilancio accertati dall’amministrazione. Pertanto devono essere sempre assoggettati a ritenuta d’acconto. Così la Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza n. 28542-2017 (Pres. Tirelli, Rel. Gentili) depositata ieri.
La vicenda
Una Srl, a seguito di indagini bancarie effettuate sui conti dei suoi tre soci, viene accertata dall’amministrazione che per gli anni 1998, 1999 e 2000 le ricupera a tassazione un maggiore reddito imponibile oltre alle ritenute d’acconto non versate, quale sostituta di imposta, sugli utili presuntivamente attribuiti ai soci in virtù della ristretta base societaria.
Successivamente alla notifica degli atti impositivi la contribuente fallisce ma la curatela si oppone ante la Ctp. L’amministrazione non ha provato l’avvenuta distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati e dunque alla società non possono essere contestati gli omessi versamenti delle ritenute d’acconto.
L’Amministrazione si difende. Trattandosi di società di capitali a ristretta base societaria è sempre fiscalmente ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati e dunque le ritenute d’acconto sono dovute.
La sentenza
I giudici di merito, in primo e secondo grado, dopo avere rideterminato l’imponibile accertato, sanciscono l’illegittimità della contestazione per il mancato versamento delle ritenute d’acconto. L’amministrazione non demorde e va in Cassazione mentre la curatela non si costituisce. E la Corte, pur confermando nel merito la rideterminazione già operata dai giudici di merito, cassa con rinvio la sentenza con riferimento alla ritenute d’acconto non versate per i seguenti motivi:
a) In materia di accertamento delle imposte sui redditi nei confronti di una società di capitali a ristretta base societaria non contrasta con il divieto di presunzione di secondo grado l’attribuzione ai soci degli utili extracontabili.
Questo in quanto il fatto noto da cui discende il fatto ignoto non è dato dai maggiori redditi accertati in capo alla società bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario;
b) In assenza di elementi probatori di segno contrario forniti dai soci anche in sede processuale, in grado ex se di privare la rilevanza di siffatta presunzione, è ragionevole ritenere che i soci abbiano partecipato in misura proporzionale all’apporto sociale mentre la società avrebbe dovuto versare le ritenute d’acconto.
Questo in quanto il vincolo di solidarietà e di controllo nella gestione societaria può fare ritenere plausibile in capo ai soci la conoscenza reciproca degli affari sociali e la conseguente consapevolezza dell’esistenza degli utili extrabilancio poi accertati dall’amministrazione.
Cassazione, sentenza 28542/2017