I regimi speciali evitano le nuove regole sulla detrazione Iva
Il diritto a detrazione Iva è stato rivoluzionato dal Dl 50/2017 ed è stato interpretato dalla circolare 1/E 2018 dell'agenzia delle Entrate, ma nulla è stato detto sull'impatto che le nuove regole hanno sui regimi speciali dell'imposta.
La normativa Iva, infatti, detta per particolari settori di attività delle regole ad hoc, che intervengono sulle regole di applicabilità dell'imposta nonché sulle norme che disciplinano il diritto alla detrazione. Fra i diversi regimi speciali si annoverano il regime del margine, previsto per esempio per il commercio dei beni usati nonché per le agenzie di viaggio e per i tour operator, e altri regimi speciali previsti per particolari tipologie di attività, quali l'agricoltura ovvero l'editoria.
Il regime del margine è un regime particolare con cui l'Iva viene calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita dei beni e quello degli acquisti (a lordo dell'Iva), maggiorati di eventuali costi accessori. La base imponibile sulla quale va applicata l'Iva, quindi, non è determinata, come normalmente avviene sull'intero prezzo di vendita, ma solo sul margine. Per le operazioni soggette al regime del margine – ex articolo 74-ter Dpr Iva o Dl 41/1995 – non è possibile detrarre nei modi ordinari l'imposta relativa ai costi sostenuti per poter realizzare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, sia che si tratti di acquisti interni, che acquisti intracomunitari, ovvero importazioni, e tutto ciò per non duplicare il recupero dell'imposta. Non operano, di fatto, le norme sulla detrazione previste dall'articolo 19 del decreto Iva. Detto regime, quindi, non dovrebbe essere interessato dalla nuova formulazione della norma che limita temporalmente il diritto a detrazione.
Il regime speciale previsto per l'agricoltura, disciplinato dall'articolo 34 del decreto Iva, prevede una particolare modalità di determinazione dell'imposta sugli acquisti ammessa in detrazione. Mentre per le cessioni di prodotti agricoli ricompresi nella Tabella A – Parte Prima allegata al decreto Iva si applicano le aliquote previste per tali prodotti, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti è forfettizzata.
Pertanto, in sede di liquidazione periodica dell'Iva, non sarà necessario procedere alla determinazione dell'imposta assolta sugli acquisti in base alle fatture ricevute, ma l'Iva a credito sarà determinata applicando, sulle vendite, delle percentuali di compensazione stabilite con apposito decreto, individuate distintamente per gruppi omogenei di prodotti.
Ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, quindi, non sono rilevanti gli acquisti realizzati. Dato il descritto meccanismo di detrazione dell'imposta, è chiaro come, anche questo regime speciale, non sia interessato alle modifiche introdotte in tema di esercizio del diritto alla detrazione.
Per l'attività di editoria, invece, è previsto un regime c.d. monofase. In questo caso l'imposta viene assolta esclusivamente dall'editore, ovvero al primo stadio di commercializzazione del prodotto editoriale. Le cessioni realizzate dagli altri operatori che intervengono nei successivi stadi di commercializzazione del prodotto, sono escluse dall'applicazione dell'imposta. In questo regime speciale, disciplinato dall'articolo 74 del decreto Iva, non si applica la rivalsa dell'imposta da parte del cedente, né quindi la detrazione da parte dell'acquirente. È, invece, ammessa la detrazione dell'imposta corrisposta per l'acquisto, anche comunitario, o per l'importazione di beni e servizi impiegati per la produzione, edizione o commercio delle pubblicazioni editoriali.
Per approfondire:
Benedetto Santacroce e Michele Brusaterra, «Iva 2018» , on line e in edicola.
I REGIMI SPECIALI E IL DIRITTO A DETRAZIONE
Regime del margine per le agenzie di viaggio
Per le operazioni soggette al regime speciale ex articolo 74-ter, Dpr 633/1972 non opera l’articolo 19 per la detrazione dell’imposta. L’imposta si calcola deducendo dal ricavo dei pacchetti di viaggio venduti il costo dei servizi inseriti nel pacchetto stesso, ovvero sul margine.
• Detto regimenon è interessato dalla nuova formulazione che limita temporalmente il diritto a detrazione.
Regime del margine per i beni usati
In questo regime speciale ex Dl del 23 febbraio 1995, n. 41, non è possibile procedere alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, anche intracomunitari, né alle importazioni. L’imposta si calcola sul margine.
• Detto regime non è interessato dalla nuova formulazione che limita temporalmente il diritto a detrazione.
Regime dell'agricoltura
In questo regime speciale ex articolo 34 Dpr 633/1972, la detrazione dell’imposta è forfettizzata in misura pari all’importo delle percentuali di compensazione stabilite con decreto e calcolate sulle vendite. Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta, non sono rilevanti gli acquisti realizzati.
• Detto regime non è interessato dalla nuova formulazione che limita temporalmente il diritto a detrazione.
Regime dell'editoria
In questo regime speciale ex articolo 74 del Dpr 633/1972 non si applica la rivalsa dell’imposta da parte del cedente, né quindi la detrazione da parte dell’acquirente. È però ammessa la detrazione dell’imposta corrisposta per l’acquisto di beni e servizi impiegati per la produzione, edizione o commercio delle pubblicazioni editoriali.
• Detto regime è interessato alle criticità che il nuovo termine previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione comporta.