Ifrs 9, non basta la svalutazione del credito per dedurre le perdite
La risposta a interpello 638/2020 non ritiene sufficiente la mera valutazione. Per la risposta 634 la riclassificazione degli strumenti finanziari non ha rilevanza Irap
Effetti fiscali conseguenti alla contabilizzazione dei crediti. Le risposte a interpelli 634, 638 e 641 dell’Agenzia affrontano tematiche legate ai crediti rilevati, in particolare, nei bilanci delle imprese che li redigono in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs.
Deducibilità delle perdite sui crediti svalutati
La risposta 638 si occupa della deducibilità delle perdite su crediti cancellati dal bilancio in applicazione dell’Ifrs 9 in quanto l’impresa non ha ragionevoli aspettative circa il recupero integrale o parziale: la svalutazione costituisce un caso di eliminazione contabile (paragrafo 5.4.4.). Inoltre la società precisa che, in relazione a tale credito e in applicazione del costo ammortizzato, ha rilevato contabilmente interessi attivi quantificati applicando l’originario tasso di interesse effettivo al valore contabile residuo (paragrafo 5.4.1 b).
Il quesito riguarda gli elementi certi e precisi cui è subordinata la deducibilità delle perdite che, a parere della società, sussistono non solo nei casi di cancellazione del credito, ma anche nell’ipotesi, prevista dal paragrafo 5.4.4 dell’Ifrs 9, di riduzione (=svalutazione) dello stesso.
La risposta è di parere opposto, perché l’articolo 101 comma 5 stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e questi sussistono in caso di cancellazione dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
La norma in questione consente la deducibilità della perdita in presenza di ipotesi non rientranti tra quelle di natura meramente valutativa: questo è coerente con le regole generali che prevedono l’irrilevanza delle componenti reddituali aventi natura estimativa.
L’articolo 101, emanato per i soggetti Ias in vigenza dello Ias 39, è applicabile anche a seguito dell’introduzione dell’Ifrs 9: diversamente, si darebbe rilevanza fiscale alle svalutazioni in deroga alla regola generale di irrilevanza delle valutazioni prevista dagli articoli 83 e 110 del Tuir.
Di conseguenza, il valore fiscale del credito risulterà disallineato e maggiore rispetto al valore contabile e questo determina anche l’impossibilità di attribuire rilevanza fiscale ai minori interessi attivi contabilizzati a conto economico negli esercizi successivi alla riduzione di valore.
Riclassificazione degli strumenti finanziari senza rilevanza Irap
La risposta 634 riguarda la rilevanza ai fini Irap della riclassificazione degli strumenti finanziari prevista dall’Ifrs 9.In applicazione del principio, la società ha riclassificato titoli di debito e azioni, detenuti per finalità diverse dal trading, nelle nuove categorie di attività finanziarie, imputando i differenziali emergenti da tale operazione in apposita riserva di patrimonio netto (riserva Fta).
La risposta delle Entrate nega la rilevanza fiscale degli effetti derivanti dalla riclassificazione, non ritenendo applicabile l’articolo 4 del decreto 8 giugno 2018 richiamato dall’articolo 3 del decreto 10 gennaio 2018 perché riferito all’ipotesi in cui la riclassificazione contabile determina il passaggio ad un diverso regime fiscale, situazione che, nel caso specifico, non si verifica.
Trasformazione delle Dta anche per i crediti acquisiti da terzi
Infine, la risposta 641 (società non Ias/Ifrs) ribadisce che rientrano nella disciplina relativa alla trasformazione in Dta delle perdite fiscali anche i crediti acquisiti da terzi, dando rilevanza al valore di acquisto del credito e non al valore nominale.