Il 50% anche per le ristrutturazioni su abitazioni rurali di società agricole semplici
L’ordinanza 24223/2020 della Cassazione: sì alla detrazione perché i fabbricati rientrano nei redditi fondiari in quanto se fossero nel regime d’impresa i costi sarebbero deducibili
La detrazione attualmente del 50% sulla spesa massima di 96mila euro, a fronte di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia, spetta anche per i fabbricati residenziali posseduti da società semplici agricole. Lo ha stabilito l’ordinanza 24223/2020 della Cassazione.
L’ambito normativo trae origine dall’articolo 1 della legge 449/1997 ed ora contenuto nell’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 il quale concede una detrazione dall’Irpef in presenza di interventi edilizi anche con riferimento ai fabbricati rurali, da ripartire in dieci anni.
Per la verità l’articolo 16-bis non contemplerebbe tra i soggetti beneficiari le società di persone, ma le istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione dei redditi prevedono espressamente tale possibilità; trattandosi di detrazione Irpef , essa viene imputata ai soci in ragione della loro percentuale di partecipazione agli utili.
La fattispecie esaminata dalla Cassazione riguardava una società semplice agricola che aveva concesso in locazione alcuni fabbricati abitativi; l’atto impugnato derivava dal controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/73.
Di fatto il contenzioso si è sviluppato sul concetto di fabbricato strumentale che sarebbe stato escluso dalla agevolazione fiscale anche perché’ la norma richiama espressamente soltanto i fabbricati residenziali.
L’Agenzia aveva inquadrato i fabbricati in quanto posseduti da una società e concessi in locazione, fra quelli strumentali e come tali non destinatari della detrazione a fronte delle spese di ristrutturazione.
La Cassazione ribadisce che la norma di riferimento fa invece riferimento ai fabbricati rientranti nei redditi fondiari come sono appunto le abitazioni per di più come nel caso in esame possedute da una società semplice che ai fini del Tuir non rientra tra i soggetti titolari di reddito di impresa.
Secondo i giudici di legittimità la detrazione ha una giustificazione proprio perché i fabbricati rientrano nei redditi fondiari in quanto se fossero nel regime d’impresa i costi sarebbero deducibili naturalmente.
Nell’ordinanza viene quindi ribadito il principio importante che la locazione di fabbricati non è di per sé un’attività di impresa. Per questa ragione quando una società semplice affitta un immobile non effettua un’operazione rilevante ai fini dell’Iva, poiché tale società diviene soggetto passivo ai fini dell’Iva soltanto quando svolge attività agricole o commerciale, mentre la locazione di fabbricati non è alcuna delle due.
Nella sostanza la Cassazione legittima la detrazione del 50% (in dieci anni) con un limite massimo di spesa di 96mila euro per gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione per le abitazioni rurali ancorché possedute da società semplici, da trasferire ai soci.
Il principio viene utile anche con la recente norma che prevede la detrazione del 110% sugli interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione ed interventi antisismici (articolo 119 del Dl 34/2020). La disposizione esclude i fabbricati rientranti nella sfera dell’impresa, ma non sono tali quelli che una società semplice possiede e concede in godimento. Non essendo contemplate le società semplici tra i beneficiari della detrazione, è necessario che tale società conceda in uso la casa rurale al soggetto che la abita il quale può procedere quindi agli interventi a sue spese e fruire personalmente del superbonus. La società semplice può procedere con un verbale di riunione fra i soci in cui deliberano di concedere in godimento la casa di abitazione ad un socio e di legittimarlo a fare gli interventi di risparmio energetico ed antisismici. Comunque per le case rurali non opera l’esclusione prevista per i fabbricati rientranti nella sfera dell’impresa.