Adempimenti

Il bonus quotazione «anticipa» l’indicazione in Redditi Sc

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Il Bonus quotazione, introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), fa il suo debutto in dichiarazione dei redditi, nonostante sia applicabile ai costi sostenuti dal 1° gennaio 2018, in modo tale da consentirne la fruizione anche alle imprese con esercizio a cavallo d’anno.

L’agevolazione, finalizzata ad incentivare la capitalizzazione e lo sviluppo delle piccole medie imprese consiste, infatti, in un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’ammissione alla quotazione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Le regole attuative sono state emanate con il Dm 23 aprile 2018, il quale ha individuato la procedura di concessione del credito, nonché le modalità di fruizione dell’agevolazione.

In particolare, va specificato che il suo utilizzo è subordinato all’autorizzazione del Mise, richiesta tramite la presentazione via Pec (all’indirizzo dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it) della domanda redatta secondo lo schema dell’allegato A del decreto, la quale può essere presentata solo una volta ottenuta la quotazione e, più precisamente, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui si è avuto l’accesso alla Borsa e il 31 marzo dell’anno successivo.

Ottenuto il parere favorevole, l’impresa può utilizzare il credito, esclusivamente in compensazione, dal periodo d’imposta successivo a quello di quotazione.
È richiesto, inoltre, che il beneficio venga indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione di accettazione dell’istanza e nei modelli successivi, fino ad esaurimento del credito stesso. A tal fine, è stato previsto il nuovo codice «E7» da utilizzare nel quadro RU del modello Redditi Sc. Nello specifico, il codice va indicato nella sezione I del quadro, compilando il rigo:

•RU1, con il codice «E7» in colonna 2;

•RU3, con l’eventuale credito ricevuto a seguito di cessione;

•RU5, con l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione;

•RU10, con la quota dell’agevolazione trasferita da soggetti trasparenti o aderenti al consolidato;

•RU12, con l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione.

L’utilizzo del credito d’imposta non è soggetto né al limite annuale di utilizzazione di 250mila euro previsto per i crediti derivanti da agevolazioni fiscali, né a quello generale di 700mila euro previsto per i crediti utilizzati in compensazione.

L’importo da indicare nella dichiarazione dei redditi è dato dal 50% dei costi dei servizi di consulenza ricevuti per l’ammissione in Borsa, prestati da consulenti esterni, tra cui quelli relativi alla figura dello Sponsor, del Nomad (Nominated advisor) incaricato della due diligence, della società di revisione che attesta i dati di bilancio e la documentazione necessaria alla quotazione e di altri consulenti legali e fiscali, purché soggetti esterni all’impresa.

Sul credito, infine, il Ministero e l’agenzia delle Entrate effettueranno specifiche verifiche, nonostante sia previsto un controllo preventivo sull’idoneità di tali spese, in quanto il presidente del collegio sindacale (o un revisore o un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) deve rilasciare un’attestazione con la quale confermi l’effettività del sostenimento dei costi e la loro ammissibilità al beneficio.

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