L'esperto rispondeAdempimenti

Il cedente consegnerà una copia analogica o informatica dell’e-fattura al cliente privato

di Giorgio Confente

La domanda

Per le operazioni per le quali è richiesta l’emissione di ricevuta o fattura fiscale, è disposto che il documento debba essere consegnato al cliente non oltre il momento di effettuazione dell’ operazione. A partire dal 1° gennaio 2019, l’ emissione di fatture fiscali cartacee non è più prevista, nondimeno presumo che saranno sempre effettuati controlli in prossimità di bar, ristoranti eccetera al fine di riscontrare l’ emissione del documento fiscale. Non ci saranno problemi per scontrini e ricevute, come si ovvierà nel caso in cui il cliente chieda l’ emissione della fattura?

Le tradizionali modalità di controllo dovranno necessariamente essere riviste, nel nuovo scenario in cui sarà generalizzato l’obbligo di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche. Nel caso di cessioni o prestazioni rese a privati consumatori, l’esercente - che gestisce, ad esempio, il bar o il ristorante - è tenuto a consegnare anche una copia cartacea o informatica della fattura (provvedimento Agenzia delle entrate 89757/2018, paragrafo 3.4 lettera c). Invece, se, come accade usualmente, la fattura è chiesta da un soggetto Iva, l’esercente potrebbe consegnare anche una copia cartacea o limitarsi ad inviare il file in formato Xml (exstensible markup language) al sistema di interscambio, una volta acquisiti i dati anagrafici del cliente (compresa partita Iva) e l’indirizzo telematico di recapito delle fatture (indirizzo Pec o codice destinatario). Ciò premesso, gli organi ispettivi non potranno più pretendere dal cliente il documento cartaceo al momento di uscita dall’esercizio commerciale.

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