Il cedente consegnerà una copia analogica o informatica dell’e-fattura al cliente privato
Le tradizionali modalità di controllo dovranno necessariamente essere riviste, nel nuovo scenario in cui sarà generalizzato l’obbligo di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche. Nel caso di cessioni o prestazioni rese a privati consumatori, l’esercente - che gestisce, ad esempio, il bar o il ristorante - è tenuto a consegnare anche una copia cartacea o informatica della fattura (provvedimento Agenzia delle entrate 89757/2018, paragrafo 3.4 lettera c). Invece, se, come accade usualmente, la fattura è chiesta da un soggetto Iva, l’esercente potrebbe consegnare anche una copia cartacea o limitarsi ad inviare il file in formato Xml (exstensible markup language) al sistema di interscambio, una volta acquisiti i dati anagrafici del cliente (compresa partita Iva) e l’indirizzo telematico di recapito delle fatture (indirizzo Pec o codice destinatario). Ciò premesso, gli organi ispettivi non potranno più pretendere dal cliente il documento cartaceo al momento di uscita dall’esercizio commerciale.
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