Professione

Il commercialista-revisore può fare il professionista attestatore solo se iscritto alla sezione A dell’albo

Si applicano ancora le regole della legge fallimentare

di Federica Micardi

Il commercialista-revisore iscritto nella sezione B dell'albo non può svolgere l’attività di professionista attestatore. Lo chiarisce il Consiglio nazionale con il Pronto Ordini 194 pubblicato il 26 febbraio. Il Consiglio spiega che è necessario guardare alla legge fallimentare (Regio decreto 267/1942) , dato che il Codice della crisi d'impresa (Dlgs 14/2019) entrerà in vigore nel settembre 2021. Anche la disciplina relativa all’istituendo albo dei gestori della crisi non è, per ora, applicabile perché ancora manca il decreto che disciplina le modalità di iscrizione. Bisogna quindi guardare all’articolo 67 della legge fallimentare, relativo agli incarichi di attestazione; in base a questo articolo per svolgere l’attività di attestatore è necessario essere revisore, ed essere iscritto all’albo di avvocati, dottori commercialisti o ragionieri. L’articolo 78, comma 1, della legge dell’ordinamento (Dlgs 139/2005) , introducendo le norme di coordinamento, ha disposto che i riferimenti agli iscritti nei soppressi albi dei dottori
commercialisti ovvero dei ragionieri presenti nelle norme vigenti al 1° gennaio 2008 dovessero riferirsi agli iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Alla luce di questa previsione attualmente, possono essere nominati attestatori, purché iscritti nel registro dei revisori legali, gli iscritti nell'albo degli avvocati ovvero gli iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Non è escluso che con l’entrata i vigore del Codice della crisi d’impresa e con le regole per l’iscrizione all’albo dei gestori della crisi le regole potrebbero cambiare.

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