Controlli e liti

Il condono negato dalla Cassazione solo per alcuni anni

immagine non disponibile

di Salvina Morina e Tonino Morina

La pace fiscale, con le sanatorie previste dal Dl 119/2018 e dall’ultima legge di Bilancio, è in pieno svolgimento. Sui condoni del passato, invece, si assiste a orientamenti di segno opposto da parte della Cassazione. Per l’ordinanza 30227/2018, depositata il 22 novembre scorso, il contribuente non ha diritto al condono fiscale varato nel 2002 per l’anno d’imposta 1996, in quanto nei suoi confronti era stata esercitata un’azione penale per presunte violazioni riferite al 1994. Ma in un’altra ordinanza di qualche anno prima (14166/2012 del 6 agosto 2012), relativa sempre allo stesso contribuente, e per le stesse imposte, la Cassazione aveva ritenuto valida la sanatoria per gli anni 1997 e 1998.

La vicenda

Il contribuente aveva definito, come lite potenziale, un Pvc con rilievi di natura fiscale per gli anni 1996, 1997 e 1998. La definizione era stata fatta a norma dell’articolo 15 della legge 289/2002. L’ufficio aveva poi notificato separati atti di accertamento per gli stessi anni, ritenendo inefficace il condono presentato perché il contribuente aveva subìto un procedimento penale nel 1994. Tale procedimento, a parere dell’ufficio, estendeva i suoi effetti anche per gli anni successivi (1996, 1997 e 1998). I ricorsi in primo grado venivano respinti dalla Ctp.

Le cause ostative

Gli appelli presentati contro le sentenze dei primi giudici sono stati accolti dalla Commissione tributaria regionale sia quelli per gli anni 1997 e 1998, sia quello per il 1996. In queste sentenze, si sottolinea che la presunta violazione di natura penale era stata commessa nel 1994 e riguardava condotte autonome e diverse da quelle relative agli anni 1996, 1997 e 1998. Per i giudici di secondo grado, la preclusione, cioè la causa ostativa al condono, opera pacificamente con esclusivo riguardo a quei fatti penali di natura fiscale eventualmente connessi al periodo d’imposta oggetto della sanatoria. Il ricorso per Cassazione dell’ufficio contro la sentenza per gli anni 1997 e 1998 è stato poi respinto dalla Cassazione, con l’ordinanza 14166/2012, nella considerazione che, nel caso di definizione ex articolo 15 della legge 289/2002 «non risulta ostare all’applicazione del condono la circostanza che nei confronti del contribuente, per anno diverso da quelli in esame fosse stata esercitata azione penale per reati di natura fiscale». Per la Cassazione, quindi, va tenuto conto, solo «del disposto di legge e del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, le disposizioni relative alle procedure di condono, vanno interpretate in modo da ridurre al minimo le ipotesi preclusive della relativa fruizione (in tal senso Cassazione, Sezioni unite 16412/2007 ed altre)».

L’ordinanza 30227/2018 non si è resa conto che il diniego avrebbe potuto essere opposto solo se per il 1996 fossero stati contestati reati tributari che avrebbero precluso la sanatoria. Come affermato dalle Entrate, la causa ostativa al condono opera solo per il periodo d’imposta a cui si riferisce il procedimento penale (circolare 12/E/2003).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©