Controlli e liti

Il contribuente può visionare i documenti contenuti in «Serpico»

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di Andrea Taglioni

L’amministrazione finanziaria deve consentire al contribuente di prendere visione dei documenti contenuti nell’applicativo “Serpico” e “Enti contabili” estraibili con semplici interrogazioni nelle banche dati dell’agenzia delle Entrate. Pertanto l’Ufficio non può negare l’accesso alle risultanze - che rientrano nella nozione di documento amministrativo - presenti negli applicativi in dote all’Agenzia e il contribuente circostanzia e individua specificatamente i documenti che intende visionare. È quanto stabilito dal Tar Lazio, sezione seconda-ter, con la sentenza 12355/2018 del 19 dicembre .
I Giudici analizzano la fattispecie dell’estrazione dei dati presenti all’interno dell’applicativo “Serpico” che permette, in sostanza, la visualizzazione delle informazioni presenti nell’anagrafe tributaria, nonché del servizio informativo “Enti Contabili” e per i quali è stato opposto il diniego.
Nella vicenda al contribuente era stata negata la possibilità, a seguito di contenziosi in essere, di avere copia dei documenti relativi alle risultanze presenti negli archivi dell’Ufficio in relazione alle ritenute a titolo d’acconto subite dalla società e alle richieste di rimborso presentate dalla stessa. Inoltre, veniva avanzata la richiesta dell’attività istruttoria effettuata dall’Ufficio con riferimento alle istanze di rimborso e all’attestazione del credito.
Innanzitutto i giudici amministrativi chiariscono come l’interesse del contribuente a richiedere la documentazione è pienamente giustificato dalla connessione dell’istanza con la pendenza dei giudizi e con l’esercizio della potestà tributaria, quest’ultima attività di pubblico interesse.
Quanto all’oggetto della richiesta di accesso il consesso amministrativo ha evidenziato che i dati presenti negli applicativi rappresentano documenti e, quindi, atti disponibili all’interno della banca dati e facilmente estraibili con la semplice interrogazione del sistema.
L’organo giudicante, quindi, ha disposto l’accoglimento dell’istanza del contribuente sottolineando come l’amministrazione deve consentire la visione dei documenti, anche nella fase istruttoria, per gli atti in relazione ai quali la domanda risulti circostanziata nel suo oggetto.

Tar Lazio, sezione II-ter, sentenza 12355 del 19 dicembre 2018

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