Il costo della partecipazione è pari alla cifra per l’acquisto
Nel costo rientrano gli oneri direttamente inerente all’acquisto stesso e nelle società di persone va incrementato dei redditi o diminuito delle perdite imputate al socio
Il costo fiscalmente riconosciuto di una partecipazione è pari al costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione stessa, incrementato di ogni onere direttamente inerente all’acquisto stesso, come ad esempio gli oneri notarili o le imposte di registro. Nel caso delle società di persone, chiarisce il comma 6 dell’articolo 68 del Dpr 917/1986, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni deve anche essere incrementato o diminuito dei redditi o delle perdite imputate al socio e devono ...