Controlli e liti

Il «country by country» non basta alla rettifica

di Massimo Bellini e Giusy Bochicchio

Archiviazione o autotutela per le rettifiche che si basano esclusivamente sul country by country reporting. Le indicazioni arrivano dal provvedimento delle Entrate del 28 novembre scorso , che recepisce in toto le indicazioni Ocse.

Con l’introduzione del Cbcr, a partire dal periodo d’imposta 2016, le amministrazioni finanziarie di oltre 100 paesi avranno accesso ad un patrimonio considerevole di dati sulle multinazionali che operano nel proprio territorio. Le informazioni che saranno messe a disposizione riguarderanno sia il tipo di attività svolta sia dati finanziari importanti tra cui ricavi, utili, imposte, asset, capitale e numero di addetti. Trattasi di informazioni che consentiranno una migliore comprensione dell’operatività dei gruppi ed una più accurata valutazione della catena del valore. Tuttavia, se considerata isolatamente, l’analisi di tali dati potrebbe condurre a conclusioni fuorvianti per motivi vari (ad esempio mancanza di dettagli sulle transazioni intra-gruppo, diversità delle fonti utilizzate, operazioni straordinarie, eccetera). Da qui il monito dell’Ocse ad utilizzare le informazioni con cautela («appropriate use»).

I temi sono pienamente condivisi dalle Entrate. Già il decreto del 23 febbraio 2017 aveva previsto che la rendicontazione fosse utilizzata esclusivamente per la valutazione di rischi di transfer pricing nonché di rischi collegati all’erosione della base imponibile, e che le rettifiche non si potessero fondare esclusivamente sul Cbcr. Il provvedimento rafforza tale tutela, prevedendo che in caso di violazione delle disposizioni sull’utilizzo dei dati, le Entrate debbano attivare tempestivamente l’archiviazione o l’annullamento in autotutela degli atti. A presidiare il rispetto di tali disposizioni sarà un apposito ufficio deputato alle analisi Cbcr da individuare con successivo provvedimento dell’Agenzia. Resta comunque salva la possibilità per l’Amministrazione di utilizzare la rendicontazione come base per ulteriori indagini, che potrebbero portare a rettifiche.

Relativamente alla trasmissione del Cbcr, la stessa dovrà avvenire tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline entro i dodici mesi successivi al periodo d’imposta di rendicontazione del gruppo (ovvero entro il 31 dicembre per i soggetti con anno solare). Il file trasmesso dovrà avere formato Xml, come specificato nell’allegato tecnico al provvedimento. Nei 5 giorni lavorativi successivi alla protocollazione, l’Amministrazione certifica l’avvenuta presentazione comunicandone l’esito. In caso di esito negativo si potrà effettuare un nuovo invio entro la scadenza prevista. Qualora il primo invio sia avvenuto nei 15 giorni precedenti la scadenza, si potrà effettuare una nuova comunicazione, che non sarà considerata tardiva se effettuata entro 15 giorni dalla ricezione della ricevuta di scarto.

Anche gli invii tardivi saranno comunque acquisiti dalle Entrate e scambiati con le giuridizioni interessate. È fatta salva la facoltà di ravvedere le informazioni del CbCr sia su richiesta dell’amministrazione finanziaria, in tal caso l’entità obbligata dovrà trasmettere la comunicazione correttiva entro 60 giorni, che su iniziativa del contribuente.

Al riguardo si ricorda che la legge di stabilità 2016 ha previsto una sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro in caso di omessa presentazione o di invio dei dati incompleti o non veritieri.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 275956/2017 sul country by country

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