Adempimenti

Il credito nel consolidato si trasferisce solo con il visto di conformità

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di Michele Brusaterra


In presenza di credito creatosi anteriormente all’opzione per il consolidato nazionale, il visto di conformità deve essere apposto sul modello Redditi SC 2018 del soggetto «cedente», per certificare i crediti di importo superiore a 5mila euro maturati prima dell’esercizio dell’opzione stessa.

In tema di consolidato fiscale, l’agenzia delle Entrate, con le risposte alle istanze di interpello numero 49, 50 e 51 del 25 ottobre 2018, ha fornito importanti chiarimenti sul tema, con riferimento, nel caso specifico, all’apposizione del visto di conformità in presenza di crediti prodottisi in anni anteriori all’opzione.

In particolare, è stato affermato che il visto di conformità deve essere apposto sul modello Redditi SC 2018 del soggetto «cedente», per certificare i crediti di importo superiore a 5mila euro maturati prima dell’esercizio dell’opzione e successivamente trasferiti al consolidato per il pagamento dell’Ires di gruppo.

Il visto è necessario anche laddove il soggetto cedente sia la società capogruppo che presenta il modello Cnm e anche nel caso in cui detti crediti abbiano la stessa «natura» del debito che estinguono per effetto della compensazione. Inoltre, il visto di conformità deve essere apposto sul modello Cnm 2018, qualora la società consolidante proceda a compensare i crediti ricevuti per un ammontare superiore a 5mila euro.

L’agenzia delle Entrate, con le summenzionate risposte, si è anche espressa in merito alle modalità di regolarizzare l’eventuale omessa apposizione del visto di conformità. In merito, è stato chiarito che tale omissione può essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione correttiva entro il termine di scadenza ordinario, senza applicazione di alcuna sanzione, neppure di natura formale, ovvero di una integrativa, ai sensi dell’articolo 2, ottavo comma, del Dpr 322/1998, con applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, primo comma, del Dlgs 471/1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, che fa riferimento all’istituto del ravvedimento operoso.

In tale ultima ipotesi, l’agenzia delle Entrate precisa che qualora il credito sia stato utilizzato in compensazione «orizzontale» in misura superiore a 5mila euro e la dichiarazione integrativa risulti presentata nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, resta applicabile la sola sanzione di cui al citato articolo 8 del Dlgs 471/1997.

Nel caso in cui, invece, decorra il suddetto termine, si applica anche la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, prevista nel caso di omesso versamento, eventualmente, appunto, ravveduta.

Da ultimo, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la consolidante ha la facoltà di cedere infragruppo l’Ires maturata ante consolidato senza il limite di 700mila euro, che deve essere rispettato dal cessionario in caso di utilizzo delle eccedenze in compensazione «orizzontale», ma non anche in caso di compensazione «verticale».

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