Adempimenti

Il credito Iva richiede l’invio dei dati delle liquidazioni Iva

di Tonino Morina e Gian Paolo Tosoni

Ultimi giorni per comunicare al Fisco i dati delle liquidazioni Iva dei primi tre mesi dell’anno. Scade infatti giovedì 31 maggio il termine per inviare i dati alle Entrate. L’obbligo riguarda i contribuenti sia mensili che trimestrali.

La comunicazione delle liquidazioni, mensile o trimestrale, va trasmessa anche nell’ipotesi di liquidazione con Iva a credito. Sono esonerati i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. Può essere il caso di un contribuente con operazioni esenti, che nel corso dell’anno esegue anche operazioni con Iva e, pertanto, “passa” da esonerato dalla comunicazione a contribuente obbligato. Inoltre, l’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare per il trimestre, nel quadro VP «liquidazioni periodiche Iva», come, ad esempio, nel caso di contribuente che non ha effettuato alcuna operazione attiva e passiva.

L’obbligo, invece, sussiste, nei casi in cui si deve dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Invece, se non emergono crediti Iva da riportare, in assenza di dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.

Per ogni trimestre, l’invio della comunicazione delle liquidazioni Iva deve essere fatto entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa al secondo trimestre va fatta entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio 2019. Al riguardo, si segnala che i termini per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva sono identici a quelle per la presentazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (lo spesometro), che è disciplinato dall’articolo 21 «Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute» del Dl 78/2010.

Il successivo articolo 21-bis detta le regole in materia di «Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva» richiamando i termini dell’articolo 21. Inoltre l’articolo 1, comma 932, della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), dispone che «al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre». Questo significa che il termine del 30 settembre che, per quest’anno, slitta a lunedì 1° ottobre vale sia per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, sia per lo spesometro.

In proposito, si segnala che in un commento sul sito dell’agenzia delle Entrate Fisco Oggi del 21 marzo 2018, a seguito dell’approvazione del nuovo modello, come scadenza della comunicazione Iva periodica del secondo trimestre è indicata la data del 16 settembre, invece di quella del 30 settembre, che slitta a lunedì 1° ottobre. Per evitare incertezze, si attende conferma che la data corretta è quella del 1°ottobre, così come previsto per l’invio dello spesometro.

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