Adempimenti

Il debito Imu a ruolo oltre i 1.500 euro non blocca la compensazione del credito Iva

La risposta a interpello 385: la quota erariale non rappresenta un tributo autonomo rispetto all’imposta comunale ma una mera riserva di gettito

di Luigi Lovecchio

La pendenza di un debito a ruolo per Imu, di importo superiore a 1.500 euro, non è di ostacolo alla compensazione in F24 di un credito Iva con ritenute d’acconto. Ciò, in quanto l’Imu non è un tributo erariale. La conferma giunge dalla risposta a interpello 385 dell’agenzia delle Entrate.

Il caso sottoposto all’esame delle Entrate riguardava un contribuente che aveva intenzione di compensare il credito Iva riveniente dalla dichiarazione annuale 2020, presentata il 30 giugno scorso, con ritenute su redditi di lavoro autonomo. Il soggetto istante evidenziava al riguardo di avere una debitoria a ruolo per Imu, maggiore di 1.500 euro, relativa ad una partita in contenzioso. Lo stesso riteneva tuttavia che tale morosità fosse irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 31 del Dl 78/2010, non trattandosi di debito erariale.
Ed invero, ai sensi del suddetto articolo 31, «la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento». Al riguardo, si ricorda che il divieto riguarda unicamente la compensazione «orizzontale», nel modello F24, ma non interessa tra l’altro la compensazione verticale (ad esempio, Iva da Iva).

Perché scatti la preclusione, occorre che si sia in presenza in primo luogo di un debito scaduto. Questo accade se sono decorsi oltre 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e se non sono pendenti rateazioni nonché in assenza di un provvedimento di sospensione del carico. Deve inoltre trattarsi di un debito tributario: ne consegue che, ad esempio, eventuali morosità Inps sono ininfluenti allo scopo.

È altresì necessario che la debitoria riguardi un tributo erariale. Nel caso di specie, si trattava per l’appunto di Imu. Il documento di prassi osserva al riguardo che l’Imu è un’imposta attribuita ai comuni. Le Entrate si pongono altresì il problema di stabilire gli effetti, ai fini in esame, della quota statale dello 0,76% sui fabbricati di categoria D. Al riguardo, è utile ricordare che i comuni possono elevare l’aliquota sui suddetti immobili, fino all’1,06%, al fine di acquisire per intero l’extra gettito rispetto allo 0,76%. Inoltre, i poteri di amministrazione della suddetta quota, compresi quelli di accertamento e la competenza a gestire le procedure di rimborso, sono interamente attribuiti agli enti locali. Da ciò, prosegue la risposta in commento, si desume che la suddetta quota erariale non rappresenta in realtà un tributo autonomo rispetto all’imposta comunale ma, per l’appunto, una mera riserva di gettito. Il tributo Imu, complessivamente considerato, resta quindi un tributo comunale.

La conclusione, in accoglimento della tesi del contribuente, è pertanto nel senso che la morosità a titolo di Imu non determina alcun effetto in ordine al diritto di compensare i crediti d’imposta con il modello F24.

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